Sentenza n. 1290/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 1067/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per € 500 annui
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 4 dicembre 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nella misura di € 500 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Dopo che il Ministero ha documentato l’avvenuto accredito, il 26 maggio 2026, dell’importo nel borsellino elettronico, la ricorrente ha confermato il pagamento e ha chiesto la rifusione delle spese per soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la prestazione dovuta in forza del giudicato era stata integralmente eseguita durante il processo. Ha compensato le spese: il ricorso era stato notificato il 9 aprile 2026, il centoventesimo giorno dalla notificazione della sentenza ottemperanda del 10 dicembre 2025, anticipando di un giorno la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali; inoltre, il Ministero aveva collaborato e pagato pochi giorni dopo aver ricevuto il ricorso, e a meno di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. È stata fatta salva la rifusione alla ricorrente del contributo unificato, se effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, per l’importo di € 500,00 annui, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergliela a disposizione.
La disposizione costituisce il fondamento del diritto della docente alla carta elettronica, per € 500 annui negli anni scolastici indicati, diritto accertato dal giudice del lavoro e posto a base dell’obbligo eseguito nel giudizio di ottemperanza.
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
L’avvenuta esecuzione, nel corso del giudizio, della prestazione dovuta in forza del titolo determina la cessazione della materia del contendere.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Per i titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni indicate il pagamento di somme di denaro, il creditore deve attendere il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione prima di procedere all’esecuzione forzata o notificare precetto. Nel caso concreto il TAR ha ritenuto il ricorso notificato un giorno prima della scadenza e ha valorizzato tale circostanza nella compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente la prestazione imposta dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Nel valutare le spese di un giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo di pagamento a carico di un’amministrazione statale, può rilevare che il ricorso sia stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La compensazione delle spese può essere giustificata anche dal comportamento collaborativo dell’amministrazione che, dopo aver ricevuto il ricorso per ottemperanza, provveda spontaneamente in tempi brevi all’esecuzione del giudicato; resta salva la rifusione del contributo unificato se effettivamente versato.
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