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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26314/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un immobile sottoposto a sequestro di prevenzione patrimoniale. Il tribunale di prevenzione aveva rigettato l’opposizione proposta nell’interesse del proposto contro il diniego di sospensione/differimento dello sgombero dell’immobile sequestrato. Il ricorrente lamentava, da un lato, violazione di legge processuale per asserito vizio di competenza: sosteneva che, in base all’art. 40, comma 2, d.lgs. 159/2011 e all’art. 47 l. fall., l’ordinanza di sgombero sarebbe stata adottata dal tribunale collegiale e non dal giudice delegato, con conseguente necessità che anche l’istanza di differimento/sospensione fosse decisa dal giudice delegato e non dal tribunale in composizione collegiale, che si sarebbe illegittimamente "autolegittimato" decidendo l’opposizione. Dall’altro lato deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il tribunale avesse escluso apoditticamente la destinazione dell’immobile a studio professionale senza considerare i verbali di perquisizione che documentavano la presenza di fascicoli e dotazioni d’ufficio. Infine osservava che la disponibilità di un immobile in Ostuni non escluderebbe il diritto a conservare lo studio professionale a Roma, incidendo lo sgombero sull’effettività del diritto di difesa, anche dei clienti assistiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza, chiarendo che dopo la riforma del 2017 l’ordine di sgombero in materia di sequestro di prevenzione è attribuito al giudice delegato, mentre il differimento dello sgombero ex art. 40, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 spetta al tribunale in composizione collegiale; di conseguenza, è corretto che l’opposizione al diniego sia decisa dallo stesso tribunale collegiale mediante incidente di esecuzione, con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, c.p.p. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la tutela dell’art. 47, comma 2, l. fall. riguarda l’uso abitativo dell’immobile strettamente necessario per il fallito/proposto e la sua famiglia, non qualunque immobile o studio professionale; inoltre il ricorrente disponeva di altro immobile in Ostuni e non aveva dimostrato una necessità abitativa rilevante. La Corte ha infine richiamato la giurisprudenza secondo cui, in materia di confisca di prevenzione, la permanenza nell’abitazione sequestrata può essere autorizzata solo se l’immobile era già destinato ad abitazione familiare al momento della misura e il proposto versa in stato di bisogno.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. n. 159/2011

    Dopo la riforma del 2017 il comma 2 attribuisce al giudice delegato i soli provvedimenti di cui all’art. 47, primo comma, l. fall.; il comma 2-bis attribuisce invece al tribunale collegiale il potere di disporre il differimento dello sgombero dell’immobile sequestrato e di eseguirlo se la richiesta è rigettata.

  • art. 47 l. fall.

    primo comma; secondo comma

    Il primo comma riguarda il sussidio a titolo di alimenti; il secondo comma riguarda l’autorizzazione a godere della casa di abitazione. Quest’ultimo opera solo nei limiti dell’effettiva necessità abitativa del fallito/proposto e della famiglia.

  • art. 667 c.p.p.

    L’opposizione avverso il provvedimento del tribunale si propone con incidente di esecuzione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.

  • art. 666 c.p.p.

    L’ordinanza resa all’esito dell’opposizione è ricorribile per cassazione; la Corte ribadisce che il ricorso non è limitato alla sola violazione di legge, ma può investire tutti i motivi di cui all’art. 606 c.p.p.

  • art. 21 d.lgs. n. 159/2011

    Prima della riforma del 2017 attribuiva al tribunale il potere di ordinare lo sgombero degli immobili occupati senza titolo; dopo la riforma il potere è passato al giudice delegato.

  • art. 568 c.p.p.

    Richiamato per il principio di tassatività delle impugnazioni, superato dalla specifica disciplina prevista per i provvedimenti in esame.

  • art. 606 c.p.p.

    Costituisce il parametro dei motivi deducibili in cassazione avverso l’ordinanza resa in sede di opposizione ex art. 666 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sequestro di prevenzione patrimoniale, la competenza a disporre lo sgombero dell’immobile occupato senza titolo spetta al giudice delegato; la decisione sul differimento dello sgombero della casa di abitazione, invece, appartiene al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 40, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011.
  • L’opposizione contro il provvedimento che rigetta il differimento dello sgombero si introduce con incidente di esecuzione ex art. 667, comma 4, c.p.p. davanti al medesimo organo giudicante, e l’ordinanza resa all’esito è ricorribile per cassazione ex art. 666, comma 6, c.p.p.
  • La tutela prevista dall’art. 47, comma 2, l. fall., richiamato in materia di prevenzione, riguarda soltanto la casa di abitazione strettamente necessaria al proposto e alla sua famiglia, non qualsiasi immobile nella sua disponibilità né un immobile destinato a studio professionale.
  • Per ottenere il differimento dello sgombero occorre allegare e dimostrare non solo lo stato di bisogno, ma anche che l’immobile fosse già destinato ad abitazione familiare al momento del sequestro; esigenze abitative sopravvenute o diverse destinazioni dell’immobile non sono sufficienti.
  • Quando il provvedimento impugnato è stato adottato in base a una disciplina speciale che prevede un rimedio specifico, non opera il solo principio generale di tassatività delle impugnazioni in senso limitativo delle censure proponibili in cassazione, se la norma speciale rinvia all’art. 666 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneSequestroImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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