Ordinanza n. 86/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 9 ottobre 2025 emesso dal Questore della Provincia di Milano (n. prot. 430077) nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- e ad essa notificato in data 18 ottobre 2025, in forza dell'art. 13 bis co. 1 del D.L. n. 14/2017 così come modificato dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123 con il quale veniva vietato alla stessa di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all'art. 5 co. 1 L. 287 del 28.07.1991 ossia: a) esercizi di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a), b), in cui al somministrazione di alimenti e di bevande va effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; presenti nell'area perimetrata dai seguenti toponimi del Comune di Milano: Piazza del Duomo, Via Giuseppe Mazzini, Via Alberico Albricci, Via Larga, Via Verziere, Via Francesco Sforza, Via Uberto Visconti di Modrone, Corso Monforte, Corso Giacomo Matteotti, Piazza Filippo Meda, Via Adalberto Catena, Largo Raffaele Mattioli, Piazza della Scala, Via Santa Margherita e Via Giuseppe Mengoni per anni 1, a partire dalla data di notifica del provvedimento e che, laddove vi fosse una violazione del divieto, quest'ultimo costituisce delitto punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro, ai sensi dell'art. 13 bis comma 6 del D.L. n. 14/2017, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 co. 1 del D.L. 123/2023 (c.d. daspo dai locali pubblici) e con il quale informava la persona interessata che, per comprovate esigenze di lavoro e di studio, potrà avanzare richiesta di autorizzazione a recarsi nei locali a cui è stata inibita mediante istanza motivata da indirizzare alla Questura di Milano - Divisione Polizia Anticrimine all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps146.00r0@pecps.poliziadistato.it; - di tutti gli altri presupposti, conseguenti o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso e stazionamento, per un anno, nelle immediate vicinanze di determinati pubblici esercizi situati nell'area centrale di Milano, adottato dal Questore ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile del 9 ottobre 2025, notificato il 18 ottobre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il divieto, qualificato come daspo dai locali pubblici, le impedisce di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, locali con attività di trattenimento e svago e altri esercizi similari presenti nell'area delimitata da specifici toponimi del Comune di Milano. Il provvedimento è stato adottato in relazione a fatti per i quali la ricorrente è stata deferita all'autorità giudiziaria per fattispecie di reato previste dall'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017. Dal testo dell'ordinanza non risultano dettagliati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti con il ricorso; in sede cautelare la questione esaminata dal TAR ha riguardato principalmente la sussistenza del periculum in mora, anche con riferimento alla possibilità di frequentare il corso universitario.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che le limitazioni alla libertà di circolazione non apparissero, allo stato, idonee a cagionare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali della ricorrente, anche perché il provvedimento consente di chiedere alla Questura autorizzazioni specifiche in presenza di comprovate esigenze di mobilità, salute e lavoro. Il Collegio ha inoltre escluso, allo stato, che il divieto impedisse la regolare frequenza del corso universitario: la misura vieta soltanto l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici indicati, senza precludere la mobilità nell'area né l'accesso all'Università. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 1, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. n. 48/2017
"divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici"
Costituisce la base normativa del divieto questorile impugnato, adottato in relazione a fatti per i quali la destinataria è stata deferita all'autorità giudiziaria per le fattispecie di reato previste dalla norma.
art. 13-bis, comma 6, d.l. n. 14/2017
"delitto punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro"
Prevede le conseguenze penali della violazione del divieto di accesso e stazionamento.
art. 3, comma 1, d.l. 15 settembre 2023, n. 123
Richiamato nel provvedimento impugnato quale disposizione modificativa dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017.
art. 5, comma 1, l. 28 luglio 1991, n. 287
Individua le categorie di esercizi pubblici cui si riferisce il divieto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il divieto questorile di accesso e stazionamento presso determinati pubblici esercizi non può essere sospeso in assenza di un periculum in mora concreto, consistente in un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali del destinatario.
- La previsione, nel provvedimento questorile, della possibilità di chiedere autorizzazioni specifiche per comprovate esigenze di mobilità, salute e lavoro costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare dell'irreparabilità del pregiudizio.
- Un divieto circoscritto all'accesso e allo stazionamento nelle immediate vicinanze di determinati esercizi pubblici non determina, di per sé, un impedimento alla frequenza universitaria quando non preclude la mobilità nell'area interessata né l'accesso all'istituzione universitaria.
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