Sentenza n. 235/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Oristano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 280/2023 (n. 605/2023 rg), non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Oristano del 4.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all'erogazione di euro 2.500,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano n. 280/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.500,00 oltre interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 19 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente aveva chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese. In corso di causa ha rinunciato alla domanda proposta ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ossia alla domanda di astreinte.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che nelle more avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel giudicato. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda di astreinte e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 600,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la disposizione processuale applicata per la domanda di ottemperanza; la ricorrente ha rinunciato alla domanda accessoria di astreinte proposta ai sensi di tale articolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, domanda alla quale la ricorrente ha rinunciato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione di ottemperanza per l'esecuzione dell'obbligo pecuniario nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, nell'esecuzione del giudicato, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile, anche in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta alla ricorrente in esecuzione del giudicato del giudice del lavoro.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, richiamate dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo del giudice ordinario passato in giudicato ha imposto a un'Amministrazione statale l'erogazione di una somma o di un beneficio e l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento in un termine fissato nella sentenza, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario opera quale ausiliario del giudice e può essere autorizzato a delegare l'esecuzione a un dirigente territorialmente competente.
- Quando l'obbligazione derivante dal giudicato riguarda un pagamento a carico di un'Amministrazione statale, l'eventuale insufficienza degli stanziamenti ordinari non impedisce l'esecuzione: il commissario può ricorrere all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La domanda accessoria di astreinte proposta nel giudizio di ottemperanza può essere oggetto di rinuncia, con presa d'atto del giudice, mentre l'obbligo principale di esecuzione del giudicato resta oggetto della decisione.
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