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Sentenza

Sentenza n. 1674/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 a-prile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente: i) la deliberazione di ATS della Città Metropolitana di Milano di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto dall’ente ricorrente (doc. 2), nella parte in cui vengono riprodotte le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024 e nella parte in cui gli obiettivi contrattuali ambulatoriali sono stati assegnati prendendo come base di riferimento i volumi prodotti nel 2022, anziché i volumi finanziati; ii) la deliberazione di ATS della Brianza di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto dall’ente ricorrente (doc. 2bis), nella parte in cui vengono riprodotte le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024 e nella parte in cui gli obiettivi contrattuali ambulatoriali sono stati assegnati prendendo come base di riferimento i volumi prodotti nel 2022, anziché i volumi finanziati B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale. C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 8), nella parte in cui stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato).

Giustizia amministrativa202401720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e contratti sanitari applicativi recanti criteri di assegnazione dei budget e delle risorse agli erogatori accreditati per l'anno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura sanitaria accreditata operante nell'ambito del Servizio sanitario regionale lombardo, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2228 del 22 aprile 2024, gli atti e i contratti applicativi delle ATS e, con motivi aggiunti, le successive D.G.R. n. XII/2966 del 5 agosto 2024 e n. XII/3327 del 31 ottobre 2024. Le censure riguardavano, in particolare, i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale mediante riferimento al valore contrattualizzato nel 2023; l'assegnazione e l'eventuale abbattimento del sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a favore di cittadini fuori regione; la possibilità di non riassegnare le risorse residue del budget destinato agli screening; l'assegnazione degli obiettivi ambulatoriali sulla base dei volumi prodotti nel 2022 anziché dei volumi finanziati; la limitazione al 10% dell'incremento del budget per le prestazioni fuori regione; la riduzione del budget contrattuale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile; e la disciplina delle decurtazioni connesse al mancato raggiungimento di specifici obiettivi relativi alle prestazioni PNGLA. Il testo della sentenza non espone il contenuto specifico dei singoli motivi di legittimità né le relative argomentazioni difensive, poiché la controversia è stata definita in rito.

La decisione

Dopo la fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., il difensore della ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio che era venuto meno l'interesse alla definizione nel merito. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure formulate contro gli atti di programmazione sanitaria e i relativi atti applicativi. In ragione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione, le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è richiamata quale base per la fissazione della causa finalizzata alla verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata in epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione di merito, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla definizione della controversia, il giudice amministrativo dichiara improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione in rito senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • La fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse consente al giudice di accertare l'attualità dell'interesse alla decisione prima di procedere all'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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