Sentenza del 30/05/2017 n. 13591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Associazione ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste che aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa all'IRAP 2003 non versata e alla ritenuta alla fonte asseritamente compensata in modo illegittimo. I motivi riguardavano, tra l'altro, l'insufficienza della motivazione della sentenza, l'impossibilità di utilizzare un controllo automatizzato per qualificare rapporti fiscalmente rilevanti, la compensabilità delle ritenute subite dall'associazione e l'omessa pronuncia sulla dedotta duplicazione dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito. Il ricorso era stato infatti proposto esclusivamente contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto privo di legittimazione passiva in materia tributaria dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali. L'unico soggetto legittimato era l'Agenzia delle Entrate, che aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non si era costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La disposizione disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. L'Associazione sosteneva che tale controllo fosse meramente formale e non potesse fondare valutazioni sulla qualificazione di fatti e rapporti fiscalmente rilevanti; la Corte, tuttavia, non ha esaminato la questione per l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 2
A seguito del trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze precedentemente facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate è il soggetto passivamente legittimato nei contenziosi tributari.
D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
Individua il 1° gennaio 2001 quale data di operatività delle Agenzie fiscali, rilevante per il trasferimento della legittimazione processuale in materia tributaria.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 19, comma 1
La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che le ritenute operate sui redditi di società e associazioni potessero essere utilizzate esclusivamente dai singoli soci o associati per il pagamento delle rispettive imposte sui redditi.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
È stato invocato dall'Associazione in relazione alla disciplina generale della compensazione, ma la Corte non ha esaminato il merito della censura.
T.U.I.R., art. 22
È stato richiamato dall'Associazione riguardo allo scomputo degli acconti e all'imputazione per trasparenza dei redditi dell'associazione agli associati; anche questa questione non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Associazione, relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e vizi della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 112
È stato invocato per denunciare l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull'eccezione di nullità della cartella per asserita duplicazione dell'imposta; la censura non è stata esaminata.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo ad atti dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso deve essere notificato all'Agenzia competente e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La corretta individuazione della parte processuale legittimata è una questione preliminare e decisiva: se il ricorso è proposto contro un soggetto privo di legittimazione passiva, può essere dichiarato inammissibile senza esame delle contestazioni sostanziali.
- Prima di discutere questioni come compensazione delle ritenute, validità del controllo automatizzato o duplicazione dell'imposta, occorre verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la continuità soggettiva tra le parti dei precedenti gradi di giudizio e quelle del giudizio di legittimità.
- La sentenza non stabilisce quale sia la corretta disciplina sostanziale della compensazione delle ritenute per le associazioni professionali, perché la Corte ha deciso esclusivamente sulla carenza di legittimazione passiva del soggetto destinatario del ricorso.
- L'assenza di costituzione della parte intimata può comportare la mancata liquidazione delle spese processuali, ma non impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso.
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