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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2651

Regolamento delegato (UE) 2025/2651 della Commissione, del 16 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda determinati criteri per compilare l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio e dei prodotti ad alto rischio

Normativa europea32025R2651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica l’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 per ampliare i criteri di selezione dei prodotti e dei paesi terzi ad alto rischio nel settore biologico. Prima della modifica, l’inserimento nell’elenco poteva avvenire solo in presenza di non conformità accertate; ora vi rientrano anche i casi di non conformità sospetta, purché gravi, critiche o ripetute e tali da compromettere l’integrità del prodotto o della produzione. La modifica mira a rafforzare il sistema di vigilanza sugli import biologici, consentendo un intervento più tempestivo anche quando le indagini non riescono a dimostrare in modo conclusivo la non conformità. Il regolamento stabilisce inoltre che le percentuali di partite da sottoporre a controlli possono essere inferiori al 100% e differenziate tra autorità e organismi di controllo.

Modifica i criteri per l’inserimento dei paesi terzi e dei prodotti biologici o in conversione ad alto rischio nell’elenco previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/1698, includendo anche i casi di non conformità sospetta.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti biologici e in conversione provenienti da paesi terzi, nonché alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 che effettuano controlli sugli operatori nei paesi terzi e sulle partite destinate all’importazione nell’Unione. Incide sulla formazione dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio e dei prodotti ad alto rischio e sulle percentuali di partite da sottoporre a controlli di identità, controlli fisici e campionamento. Non disciplina direttamente i prodotti o operatori dell’UE, ma il sistema di controllo dell’import biologico. Si applica negli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica dei criteri per i prodotti biologici e i paesi terzi ad alto rischio

Il regolamento delegato (UE) 2025/2651 della Commissione interviene sul sistema di controllo delle importazioni biologiche disciplinato dal regolamento (UE) 2018/848 e dal regolamento delegato (UE) 2021/1698. La modifica si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di rafforzare la capacità di risposta rispetto a casi di non conformità che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o in conversione, anche quando tali casi non riescano a essere pienamente accertati per carenza di informazioni durante le indagini svolte nei paesi terzi tramite il sistema OFIS.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 disciplina, tra l’altro, i controlli sugli operatori nei paesi terzi eseguiti dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, nonché le verifiche sulle partite destinate all’importazione nell’Unione. L’elenco dei prodotti ad alto rischio è collegato all’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 e serve a individuare i prodotti e i paesi terzi per i quali sono richiesti controlli più intensi.

Nuovo criterio per la selezione dei prodotti e dei paesi terzi ad alto rischio

Prima della modifica, l’inserimento nell’elenco risultava ancorato ai soli casi di non conformità accertata. Il nuovo testo dell’articolo 8 consente invece la selezione dei prodotti e dei paesi terzi anche in presenza di sospetto di non conformità, purché si tratti di non conformità gravi, critiche o ripetute e tali da compromettere l’integrità dei prodotti biologici o in conversione, oppure della loro produzione.

Controlli da effettuare sulle partite

L’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 dovrà indicare, oltre all’elenco dei prodotti e dei paesi terzi ad alto rischio, anche le percentuali di partite da sottoporre a controlli di identità, controlli fisici e campionamento da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dei paesi terzi. Il regolamento precisa che tali percentuali possono essere inferiori al 100% e possono variare, per il medesimo prodotto, a seconda del soggetto che effettua il controllo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, aggiornando i criteri per compilare l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio e dei prodotti ad alto rischio nel settore biologico.

Criteri per l’inserimento nell’elenco dei prodotti e paesi terzi ad alto rischio

I prodotti ad alto rischio e i paesi terzi di origine sono elencati in un atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, sulla base di una selezione effettuata a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l’integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione, oppure in caso di sospetto di tali non conformità.

Controlli sulle partite importate

L’atto di esecuzione indica anche le percentuali di partite dei prodotti ad alto rischio da sottoporre a controlli di identità, controlli fisici e campionamento da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dei paesi terzi.

Percentuali di controllo

Le percentuali di partite da controllare possono essere inferiori al 100% e possono essere diverse, per lo stesso prodotto, a seconda che i controlli siano effettuati da autorità di controllo o da organismi di controllo dei paesi terzi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicacontrolli ufficialicommercio con paesi terziimportazione di prodotti alimentari

Testo integrale

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