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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2652

Regolamento delegato (UE) 2025/2652 della Commissione, del 16 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2429 per quanto riguarda l’etichettatura di origine degli ortofrutticoli originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale

Normativa europea32025R2652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro UE sulle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli per dare attuazione al nuovo assetto convenzionale UE-Marocco e agli sviluppi giurisprudenziali della Corte di giustizia sul Sahara occidentale. La modifica principale riguarda l’origine da indicare in etichetta per gli ortofrutticoli originari del Sahara occidentale soggetti al controllo marocchino, che non deve più essere espressa come paese ma come regione di provenienza riportata nel certificato di origine. Il regolamento consente inoltre alla Commissione di approvare i controlli di conformità svolti dalle autorità marocchine competenti per tali prodotti e prevede una clausola di salvaguardia per le merci già immesse legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore.

Modifica le norme UE di commercializzazione ed etichettatura di origine per gli ortofrutticoli freschi originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine.

Ambito di applicazione

Si applica agli ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2429, limitatamente ai prodotti originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine e importati e commercializzati nell’Unione. Incide quindi sulle operazioni di importazione, etichettatura di origine e sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione UE relativi a tali prodotti. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti legalmente importati nell’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento e recanti ancora l’indicazione "Sahara occidentale" come paese di origine.

Etichettatura di origine degli ortofrutticoli originari del Sahara occidentale

Il regolamento delegato (UE) 2025/2652 modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2429 per adeguare le norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi alla situazione giuridica del Sahara occidentale e al nuovo quadro convenzionale con il Regno del Marocco. Il testo si fonda, in particolare, sulle sentenze della Corte di giustizia che hanno distinto il Sahara occidentale dal Marocco e hanno chiarito la necessità di un trattamento autonomo ai fini doganali e dell’indicazione di origine.

Contesto normativo e giurisprudenziale

La Commissione richiama l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che impone per gli ortofrutticoli freschi la menzione del paese di origine, nonché l’articolo 76, paragrafo 4, che consente deroghe per situazioni peculiari. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2023/2429, che disciplina le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e le banane, compresa l’etichettatura di origine.

La motivazione centrale è duplice: da un lato, la giurisprudenza della Corte di giustizia che qualifica il Sahara occidentale come territorio non autonomo distinto dal Regno del Marocco e come territorio doganale separato; dall’altro, il nuovo accordo in forma di scambio di lettere UE-Marocco, applicabile in via provvisoria dal 4 ottobre 2025, che disciplina l’origine da indicare per gli ortofrutticoli provenienti dal Sahara occidentale soggetti al controllo marocchino.

Ambito di applicazione

Le nuove regole riguardano gli ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale e soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine. L’ambito è limitato ai prodotti importati e commercializzati nell’Unione europea. Non risultano invece modifiche generali per tutti gli ortofrutticoli o per gli altri prodotti disciplinati dal regolamento delegato 2023/2429.

Nuova regola sull’indicazione di origine

La modifica introdotta all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 stabilisce che, per i prodotti interessati, l’indicazione del paese di origine è sostituita dall’indicazione della regione di origine riportata nel certificato di origine che accompagna i prodotti all’importazione nell’Unione. La deroga opera espressamente rispetto:

  • all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/2429.

In concreto, per questi prodotti non deve essere indicato il Marocco come paese di origine, né un generico riferimento al Sahara occidentale come paese, ma la specifica regione di raccolta indicata nel certificato di origine.

Controlli di conformità e autorizzazioni marocchine

Il regolamento modifica anche l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/2429. La regola generale continua a essere che il riconoscimento dei controlli di conformità riguarda esclusivamente i prodotti originari di un determinato paese terzo e può essere limitato a certi prodotti. Tuttavia, viene aggiunta una previsione specifica che consente alla Commissione di approvare i controlli di conformità svolti dalle autorità marocchine competenti per i prodotti originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine.

Questa modifica è funzionale a consentire all’Unione di concedere alle autorità marocchine le autorizzazioni necessarie a controllare e certificare la conformità alle norme di commercializzazione UE per i prodotti interessati.

Disciplina transitoria per le scorte già importate

Il regolamento introduce una clausola di salvaguardia per i prodotti originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine, legalmente importati nell’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento e recanti l’indicazione "Sahara occidentale" come paese di origine. Tali prodotti possono continuare a essere commercializzati nell’Unione dopo l’entrata in vigore:

  • fino a esaurimento delle scorte;
  • a condizione che continuino a rispettare tutte le altre prescrizioni delle norme di commercializzazione UE applicabili.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre retroattivamente dal 4 ottobre 2025, in coerenza con l’applicazione provvisoria del nuovo accordo UE-Marocco dalla medesima data.

La retroattività è giustificata espressamente dall’esigenza di evitare perturbazioni negli scambi commerciali oggetto dell’estensione delle preferenze prevista dal nuovo accordo.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore ortofrutticolo, il regolamento comporta la necessità di verificare che, per i prodotti interessati, l’etichetta di origine rifletta la regione indicata nel certificato di origine all’importazione. Rimane rilevante anche il tema dei controlli di conformità, poiché la Commissione può ora approvare controlli effettuati dalle autorità marocchine competenti per questa categoria di prodotti.

In ottica di compliance, i professionisti dovranno prestare attenzione alla data di importazione dei lotti e alla disciplina transitoria, poiché i prodotti già importati prima dell’entrata in vigore possono essere commercializzati con la vecchia indicazione "Sahara occidentale" solo entro i limiti delle scorte e nel rispetto delle altre norme UE applicabili.

Disposizioni principali

Base giuridica e ratio della modifica

La Commissione interviene sulla base degli articoli 75, paragrafo 2, 76, paragrafo 4, e 89, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica è giustificata dall’esigenza di adeguare le norme di commercializzazione e l’etichettatura di origine alla distinzione tra Sahara occidentale e Marocco, alla sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024 e al nuovo accordo UE-Marocco applicabile in via provvisoria dal 4 ottobre 2025.

Etichettatura di origine: sostituzione del paese con la regione

Per gli ortofrutticoli originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine e importati e commercializzati nell’Unione, l’indicazione del paese di origine è sostituita dall’indicazione della regione di origine riportata nel certificato di origine che accompagna i prodotti al momento dell’importazione. La deroga opera rispetto all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/2429.

Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dal Marocco

L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 è modificato per consentire alla Commissione di approvare i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati dalle autorità marocchine competenti in relazione ai prodotti originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine. Viene così estesa la possibilità di riconoscimento dei controlli anche a tale specifica categoria di prodotti.

Disciplina transitoria per i prodotti già importati

I prodotti originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale, soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine, legalmente importati nell’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento e recanti l’indicazione "Sahara occidentale" come paese di origine possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino a esaurimento delle scorte, purché restino conformi a tutte le altre prescrizioni applicabili delle norme di commercializzazione UE.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 4 ottobre 2025. La retroattività è coerente con l’applicazione provvisoria del nuovo accordo UE-Marocco dalla stessa data e mira a evitare perturbazioni negli scambi commerciali.

Come è indicizzato

Materieagricolturanorme di commercializzazioneetichettaturacommercio internazionaledogane

Testo integrale

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