Regolamento (UE) 2025/2067
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 340/2008 per adeguare le tariffe e gli oneri dovuti all’ECHA, tenendo conto dell’inflazione cumulata 2021-2023 e della necessità di rafforzare la sostenibilità finanziaria dell’Agenzia. Introduce inoltre una nuova disciplina per il riconoscimento dello status di PMI, spostando la verifica da ex post a ex ante, con termini più chiari, validità triennale della decisione e possibilità di un onere amministrativo per la verifica. Le PMI beneficiano di riduzioni tariffarie specifiche e, in alcuni casi, di un regime temporaneo se la decisione sullo status non è ancora stata adottata. Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati tariffari del 2008 e differisce l’applicazione di alcune modifiche al 5 febbraio 2027.
Aggiornamento del regime delle tariffe e degli oneri dovuti all’ECHA ai sensi del regolamento REACH, con revisione degli importi e riforma della procedura di riconoscimento dello status di PMI.
Ambito di applicazione
Si applica alle tariffe, agli oneri e alle procedure pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare per registrazioni, aggiornamenti, domande di riservatezza, notifiche PPORD, domande e revisioni di autorizzazione e ricorsi. Incide su persone fisiche e giuridiche che presentano domande o ricorsi all’ECHA e che chiedono riduzioni come PMI; prevede regole specifiche per micro, piccole e medie imprese. Non si applica alle domande valide pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento; le modifiche al processo di verifica delle PMI si applicano solo dal 5 febbraio 2027.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema delle tariffe e degli oneri dovuti all’ECHA ai sensi del REACH, modificando il regolamento (CE) n. 340/2008. La finalità dichiarata è duplice: da un lato rafforzare la sostenibilità finanziaria dell’Agenzia, dall’altro rendere più efficiente e certo il processo di verifica dello status di PMI, con effetti rilevanti per le imprese che presentano domande o ricorsi in materia chimica.
Finalità e contesto
Nei considerando la Commissione collega l’intervento alla strategia dell’UE in materia di sostanze chimiche sostenibili e alla riduzione degli introiti da tariffe dopo l’ultimo termine di registrazione del 2018. Viene anche richiamata l’esigenza di riallineare il sistema tariffario all’inflazione e di migliorare il rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti dall’ECHA.
Aggiornamento delle tariffe e degli oneri
Le tariffe ordinarie e gli oneri previsti dal regolamento (CE) n. 340/2008 sono adeguati tenendo conto dell’inflazione cumulata del 19,5%, calcolata sui tassi medi annui 2021, 2022 e 2023 pubblicati da Eurostat. L’adeguamento è funzionale a garantire che gli introiti, sommati alle altre entrate dell’ECHA di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento REACH, coprano i costi dei servizi prestati dall’Agenzia.
L’adeguamento non si applica alle tariffe e agli oneri dovuti dalle PMI, in coerenza con l’obiettivo di salvaguardarne la competitività. I nuovi importi sono riportati negli allegati da I a VIII sostituiti dal presente regolamento e riguardano, tra l’altro:
- registrazioni di sostanze a norma degli articoli 6, 7 o 11 del REACH;
- registrazioni a norma degli articoli 17, 18 e 19;
- aggiornamenti delle registrazioni;
- domande di riservatezza;
- notifiche PPORD e proroghe;
- domande e revisioni di autorizzazione;
- ricorsi ex articolo 92 del REACH.
Nuova disciplina dello status di PMI
La modifica più rilevante riguarda l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 340/2008, ora rubricato "Riconoscimento dello status di PMI, riduzioni e esenzioni". La logica del sistema cambia: la verifica dello status di PMI non è più essenzialmente ex post, ma deve essere richiesta ex ante, almeno due mesi prima della domanda che comporta il pagamento della tariffa o dell’onere.
L’impresa che ritenga di avere diritto alla riduzione deve presentare la documentazione pertinente e la prova del possesso dei requisiti secondo la raccomandazione 2003/361/CE. L’ECHA pubblica l’elenco della documentazione da produrre e può chiedere in ogni momento prove supplementari; se non vengono fornite entro il termine fissato, la domanda è respinta. I documenti non redatti in una lingua ufficiale dell’Unione devono essere accompagnati da traduzione giurata.
Termine di decisione e validità della decisione PMI
Ricevuta tutta la documentazione, l’ECHA deve decidere entro due mesi se lo status di PMI può essere riconosciuto. Il termine può essere prorogato solo se vi è accordo tra l’Agenzia e l’impresa. La decisione favorevole resta valida per tre anni e si applica a tutte le domande presentate successivamente dalla medesima impresa, nell’ambito del diritto dell’Unione che richiede la verifica dello status di PMI.
È inoltre prevista una semplificazione per la prima nuova domanda dopo la decisione iniziale: se presentata due mesi prima della scadenza del triennio e se lo status non è cambiato, può essere formulata mediante autodichiarazione sulle dimensioni dell’impresa, senza nuove informazioni.
Onere amministrativo per la verifica
Il nuovo articolo 13, paragrafo 1 bis, consente all’ECHA di assoggettare la verifica dello status di PMI a un onere amministrativo. L’importo è determinato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, tenendo conto del lavoro necessario per la verifica. Se la decisione finale riconosce lo status di PMI, l’onere non viene riscosso. La decisione del consiglio di amministrazione sul livello dell’onere deve essere pubblicata.
Effetti della mancata conferma dello status di PMI
Se l’ECHA non riconosce lo status di PMI, l’impresa perde il diritto alle tariffe o agli oneri ridotti previsti dagli articoli da 3 a 10 del regolamento (CE) n. 340/2008. Inoltre, se la decisione negativa interviene dopo che una riduzione era stata concessa provvisoriamente, l’Agenzia recupera il saldo dovuto fino all’importo pieno e può riscuotere un onere amministrativo.
Per le tariffe e gli oneri di cui agli articoli 6, 8 e 9, il saldo deve essere versato entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della decisione negativa.
Ricorsi e tariffa ridotta
L’articolo 10, paragrafo 2 bis, disciplina la tariffa di ricorso ridotta. Il diritto alla riduzione sussiste se l’ultima decisione dell’ECHA nei confronti dell’interessato, adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, ha riconosciuto lo status di PMI ed è ancora valida. In tal caso, la decisione va allegata al ricorso.
Se la decisione PMI è ancora pendente al momento del ricorso, si applica mutatis mutandis il meccanismo dell’articolo 13, paragrafo 7. Se non vi è stata alcuna decisione, se è pendente oppure se è scaduta, l’appellante deve presentare autodichiarazione e prove documentali del diritto alla riduzione.
Regime transitorio e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche all’articolo 13 e le disposizioni collegate dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano solo dal 5 febbraio 2027, così da consentire agli operatori e all’ECHA di adattarsi al nuovo sistema di verifica delle PMI.
Il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data di entrata in vigore. Ciò evita effetti retroattivi sulle pratiche già depositate e in corso di esame.
Allegati tariffari sostituiti
I nuovi allegati da I a VIII sostituiscono integralmente quelli del 2008 e fissano gli importi aggiornati per tutte le principali categorie di atti soggetti a tariffa o onere. Tra le voci più rilevanti figurano le registrazioni REACH, gli aggiornamenti delle fasce di tonnellaggio, le domande di riservatezza, le notifiche PPORD, le domande di autorizzazione e revisione e le impugnazioni davanti alla camera di ricorso.
Per le imprese, la rilevanza pratica principale è duplice: da un lato, l’aggiornamento degli importi ordinari; dall’altro, la necessità di gestire con attenzione il nuovo procedimento ex ante per il riconoscimento PMI, pena la perdita delle riduzioni o l’applicazione di importi integrali con eventuali recuperi successivi.
Disposizioni principali
Adeguamento delle tariffe e degli oneri
Le tariffe e gli oneri del regolamento (CE) n. 340/2008 sono aggiornati in base al tasso di inflazione cumulativo del 19,5% risultante dai tassi medi annui 2021, 2022 e 2023 pubblicati da Eurostat. L’adeguamento non si applica alle tariffe e agli oneri dovuti dalle PMI, per tutelarne la competitività.
Riconoscimento dello status di PMI
La persona fisica o giuridica che intenda beneficiare di tariffe o oneri ridotti deve chiedere all’ECHA il riconoscimento dello status di PMI almeno due mesi prima della domanda che dà luogo al pagamento. Deve inoltre presentare la documentazione prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE.
Verifica ex ante, termine di decisione e validità triennale
L’ECHA decide entro due mesi dal ricevimento di tutta la documentazione pertinente, salvo proroga concordata con l’impresa. La decisione di riconoscimento dello status di PMI vale per tre anni e si applica a tutte le domande presentate da quella stessa impresa all’ECHA che richiedono la verifica dello status di PMI.
Onere amministrativo per la verifica PMI
La verifica dello status di PMI può essere soggetta a un onere amministrativo, determinato dal consiglio di amministrazione dell’ECHA su proposta del direttore esecutivo, in funzione del carico di lavoro. L’onere non è riscosso se la successiva decisione riconosce lo status di PMI; la decisione sul livello dell’onere è pubblicata.
Obblighi documentali e ulteriori prove
L’ECHA pubblica l’elenco della documentazione da presentare. Può richiedere ulteriori prove in qualsiasi momento; se non sono fornite entro il termine fissato, la domanda è respinta. I documenti non redatti in una lingua ufficiale dell’Unione devono essere accompagnati da traduzione giurata in una lingua ufficiale.
Riduzione tariffaria per ricorsi
Per ottenere la tariffa di ricorso ridotta, l’appellante deve allegare, al momento del ricorso, la decisione valida di riconoscimento dello status di PMI; se la decisione è pendente si applicano mutatis mutandis le regole dell’articolo 13, paragrafo 7; se non vi è decisione o è scaduta, occorre presentare autodichiarazione ed elementi di prova.
Regime temporaneo in caso di decisione non tempestiva
Se, in circostanze eccezionali, l’ECHA non decide entro due mesi, la domanda successiva che dà luogo a tariffa o onere beneficia provvisoriamente della riduzione richiesta con riserva. Se il riconoscimento è negato, l’ECHA riscuote il saldo integrale e può riscuotere anche un onere amministrativo. Per alcune tariffe, il saldo va versato entro 14 giorni di calendario dalla notifica del diniego.
Esito negativo della domanda PMI e riuso della decisione
Se lo status di PMI non è riconosciuto, non si ha diritto alle tariffe o agli oneri ridotti previsti dagli articoli da 3 a 10 del regolamento (CE) n. 340/2008. La decisione positiva resta però utilizzabile per tre anni anche per altre domande dell’impresa nell’ambito del pertinente diritto dell’Unione.
Sostituzione degli allegati tariffari
Gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti. I nuovi allegati fissano gli importi delle tariffe ordinarie e ridotte per registrazioni, aggiornamenti, domande di riservatezza, notifiche PPORD, autorizzazioni, revisioni e ricorsi.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano dal 5 febbraio 2027. Il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data di entrata in vigore.
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