Regolamento (UE) 2025/2068
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2068 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva milbemectin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del milbemectin ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la procedura di valutazione condotta da Stato membro relatore, Stato membro correlatore ed EFSA. Il rinnovo è concesso perché i criteri di approvazione risultano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi, ma è subordinato a specifiche condizioni di mitigazione del rischio e a informazioni di conferma da presentare entro il 5 novembre 2027. Il regolamento aggiorna conseguentemente l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva milbemectin ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva milbemectin e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la nuova approvazione decorre dal 16 novembre 2025 fino al 15 novembre 2040. Restano rilevanti le condizioni specifiche per l’uso e gli obblighi di conferma imposti al richiedente. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con soppressione della precedente voce in parte A e inserimento della nuova voce in parte B.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva milbemectin
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2068 rinnova l’approvazione del milbemectin nell’ambito del sistema UE di autorizzazione delle sostanze attive per prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione segue la procedura di riesame e rinnovo svolta con il coinvolgimento dello Stato membro relatore (Germania), dello Stato membro correlatore (Paesi Bassi) e dell’EFSA, che ha concluso nel senso della sostanziale conformità ai criteri di approvazione.
Il provvedimento non si limita a confermare l’approvazione, ma la accompagna con condizioni specifiche e con ulteriori obblighi di conferma, in ragione di profili scientifici e di gestione del rischio emersi nel corso della valutazione.
Contesto normativo e procedura di rinnovo
La milbemectin era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2005/58/CE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerata approvata ed elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione risultava in scadenza il 31 maggio 2026, ma era stata già prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/99 per consentire la conclusione della procedura di rinnovo.
La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini; il fascicolo supplementare è stato dichiarato ammissibile e sono stati svolti la valutazione dello Stato membro relatore, la consultazione dell’EFSA e la consultazione pubblica. Nel 2023 l’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni, ritenendo che i prodotti contenenti milbemectin possano soddisfare i criteri dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della valutazione scientifica
La Commissione prende atto che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di prodotti contenenti la sostanza attiva, i criteri di approvazione risultano soddisfatti. Tuttavia, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, ritiene necessario accompagnare il rinnovo con condizioni mirate a ridurre alcuni rischi residui.
In particolare, la valutazione ha riguardato:
- le proprietà di interferente endocrino;
- il possibile profilo aneugenico;
- la fototossicità;
- il metabolismo comparato;
- i rischi per gli organismi acquatici, in particolare quelli che vivono nei sedimenti.
Condizioni di approvazione e misure di mitigazione del rischio
L’allegato del regolamento stabilisce che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II.
Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;
- protezione degli operatori e dei lavoratori, con previsione di adeguati dispositivi di protezione personale;
- protezione di api e impollinatori, esposti quando si posano sui fiori presenti nelle colture durante l’applicazione;
- protezione degli organismi acquatici.
Le condizioni d’uso devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio volte a ridurre la deriva verso aree terrestri e acquatiche esterne al campo trattato.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Il regolamento impone al richiedente un obbligo post-rinnovo di trasmissione di ulteriori dati alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 5 novembre 2027. Le informazioni richieste sono quattro:
- informazioni che confermino l’esposizione del midollo osseo nel test in vivo del micronucleo disponibile, oppure l’assenza di potenziale aneugenico del milbemectin;
- uno studio in vitro sul metabolismo comparato del milbemectin, almeno nelle specie fondamentali per la caratterizzazione della tossicità e per il confronto con il metabolismo umano;
- uno studio in vitro di fototossicità del milbemectin, riferito all’intervallo 290-700 nm e al coefficiente di assorbimento > 10 L x mol-1 x cm-1;
- una valutazione aggiornata dei rischi per gli organismi acquatici che vivono nei sedimenti, conforme al documento di orientamento EFSA sulla valutazione graduale dei rischi; tale dossier deve includere un test su sedimenti arricchiti (OCSE TG 218) e un test su acqua arricchita (OCSE TG 219) con chironomidi esposti al milbemectin, mantenendo invariato il rapporto tra milbemicina A3 e milbemicina A4 rispetto agli altri studi ecotossicologici.
Aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato per allineare l’elenco delle sostanze attive approvate al rinnovo appena adottato. In particolare:
- nella parte A, la voce 110 relativa al milbemectin è soppressa;
- nella parte B, è inserita la voce 176 per il milbemectin.
La nuova voce riporta l’identificazione della sostanza come miscela di M.A3 e M.A4, con purezza ≥ 950 g/kg, data di approvazione 16 novembre 2025 e scadenza 15 novembre 2040, oltre alle condizioni specifiche sopra richiamate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 16 novembre 2025. È inoltre espressamente indicato che il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del milbemectin
L’approvazione della sostanza attiva milbemectin è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova approvazione decorre dal 16 novembre 2025 e scade il 15 novembre 2040. Il rinnovo è fondato sulla conclusione che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti.
Condizioni specifiche e mitigazione del rischio
Il rinnovo è subordinato alle condizioni riportate nell’allegato I. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, alla protezione degli operatori e dei lavoratori mediante adeguati dispositivi di protezione individuale, alla protezione delle api e degli impollinatori e alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d’uso devono includere, se del caso, misure per ridurre la deriva verso zone terrestri e acquatiche al di fuori del campo trattato.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Entro il 5 novembre 2027 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità: informazioni che confermino l’esposizione del midollo osseo nel test in vivo del micronucleo oppure l’assenza di potenziale aneugenico; uno studio in vitro sul metabolismo comparato del milbemectin; uno studio in vitro di fototossicità tra 290 e 700 nm con coefficiente di assorbimento > 10 L x mol-1 x cm-1; una valutazione aggiornata dei rischi per gli organismi acquatici che vivono nei sedimenti, comprensiva, per il confronto di sensibilità, di un test su sedimenti arricchiti (OCSE TG 218) e un test su acqua arricchita (OCSE TG 219) con chironomidi.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 110 relativa al milbemectin è soppressa nella parte A e una nuova voce 176 è inserita nella parte B, con i medesimi dati identificativi, la purezza minima di ≥ 950 g/kg, la data di approvazione del 16 novembre 2025, la scadenza del 15 novembre 2040 e le specifiche condizioni di approvazione e conferma.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 novembre 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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