Regolamento (UE) 2025/2196
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce e aggiorna le modalità applicative del regime unionale di controllo della pesca dopo le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2842. Definisce regole tecniche e procedurali su licenze e autorizzazioni, marcatura delle navi e degli attrezzi, sistemi VMS, registrazione elettronica delle catture e delle vendite, ispezioni, scambio di dati e assistenza reciproca tra autorità. Introduce inoltre specifiche comuni per la convalida dei dati e per i formati elettronici di trasmissione, nonché norme sui punti per infrazioni gravi e sulle detrazioni da contingenti e sforzi di pesca. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, mantenendo però alcune sue disposizioni in via transitoria fino a date differenziate.
Regole di applicazione del regime unionale di controllo della pesca in materia di accesso alle acque e alle risorse, marcatura, monitoraggio VMS, giornale di pesca, ispezioni, punti per infrazioni gravi, detrazioni dai contingenti, scambio dati e assistenza reciproca, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alla Commissione, all’EFCA, ai pescherecci dell’Unione e, in specifici casi, ai pescherecci di paesi terzi autorizzati nelle acque dell’Unione, nonché a operatori, comandanti, acquirenti registrati, centri d’asta, organizzazioni di produttori, imprese di trasformazione, trasportatori e soggetti coinvolti nel controllo e nella commercializzazione dei prodotti della pesca. Riguarda il controllo della pesca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1224/2009 e disciplina anche lo scambio di dati, la cooperazione amministrativa e alcune relazioni periodiche. Si applica dal 10 gennaio 2026, con numerose applicazioni differite: alcune disposizioni dal 10 gennaio 2027, altre dal 10 gennaio 2028; il regolamento prevede inoltre regimi transitori per pescherecci inferiori a 12 metri e per alcune norme già vigenti nel regolamento abrogato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione
Il regolamento aggiorna integralmente le modalità di applicazione del regime unionale di controllo della pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009, alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2842. Il testo accorpa in un unico atto la disciplina tecnica già frammentata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, con l’obiettivo dichiarato di semplificare e rendere coerente il sistema di controllo, sorveglianza, ispezione e scambio dei dati. Il regolamento è direttamente applicabile e si inserisce nel quadro della politica comune della pesca, con forti ricadute operative per armatori, comandanti, operatori commerciali e autorità nazionali.
Ambito e finalità del regolamento
L’atto ha natura essenzialmente attuativa e disciplina le modalità concrete di esecuzione del regime di controllo della pesca dell’Unione. Le premesse sottolineano la necessità di:
- aggiornare le regole per allinearle alle modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009 operate dal regolamento (UE) 2023/2842;
- concentrare in un unico atto norme prima contenute in più strumenti, per evitare duplicazioni e rinvii incrociati;
- introdurre definizioni tecniche comuni, in particolare per il dispositivo di controllo del peschereccio, che ora può includere dispositivi mobili di localizzazione non satellitare;
- garantire uniformità nella gestione dei dati, nella sorveglianza, nelle ispezioni e nella cooperazione amministrativa.
Il regolamento riguarda principalmente gli Stati membri, la Commissione, l’EFCA e i soggetti della filiera ittica sottoposti agli obblighi di controllo della PCP. In alcuni casi si applica anche ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a operare nelle acque dell’Unione.
Licenze, autorizzazioni e dati di registrazione
Il capo dedicato alle condizioni di accesso alle acque e alle risorse stabilisce che ogni Stato membro di bandiera debba assicurare che le licenze di pesca, le autorizzazioni di pesca e le altre autorizzazioni siano corrette, coerenti con la PCP e mantenute in formato elettronico costantemente aggiornato. La licenza di pesca è valida solo per una nave da cattura dell’Unione ed è soggetta a requisiti minimi indicati nell’allegato II; analogamente, le autorizzazioni di pesca e le altre autorizzazioni sono rilasciate per una sola nave e devono contenere le informazioni minime degli allegati III e IV.
È anche previsto che la capacità totale corrispondente alle licenze rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT o kW, non possa superare i massimali fissati ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013. Ne discende un controllo formale e sostanziale della compatibilità tra titoli autorizzativi e capacità nazionale di pesca.
Marcatura e identificazione delle navi e degli attrezzi
Una parte molto ampia del regolamento è dedicata alla marcatura esterna delle navi e degli attrezzi. Le navi dell’Unione devono riportare nome, porto o distretto di immatricolazione, lettere e numeri di immatricolazione e, per talune categorie, anche numero IMO. Le dimensioni dei caratteri, la collocazione e il contrasto cromatico sono dettagliati con precisione. I documenti di identificazione della nave, da tenere a bordo o rendere disponibili digitalmente, devono contenere i dati essenziali del peschereccio, del proprietario, del noleggiatore e delle caratteristiche tecniche della nave.
Per gli attrezzi da pesca, boe, FAD, cavi e targhette, il regolamento impone regole minuziose sulla marcatura, la leggibilità, la resistenza del materiale e la posizione delle etichette. È vietato pescare con FAD o imbarcazioni non identificabili o non marcati correttamente. Sono previste inoltre prescrizioni specifiche per reti da traino, attrezzi fissi, boe segnaletiche e cavi, con requisiti particolari per il Mar Baltico e per gli attrezzi di lunghezza superiore a determinate soglie.
Sistema VMS e dispositivi di controllo del peschereccio
Il capo sul VMS rende obbligatorio per i pescherecci soggetti al sistema dotarsi di un dispositivo di controllo che rispetti requisiti tecnici minimi. Il dispositivo deve registrare la posizione con frequenza almeno pari a 10 minuti, mantenere i dati quando la trasmissione non è possibile e trasmetterli una volta ripristinata la connessione, avere protezione IP67 o superiore, un numero di serie univoco, un fissaggio stabile e funzioni di autotest o segnalazione errori.
Sono definiti con precisione i dati da registrare e trasmettere: identificativo univoco della nave, posizione WGS84 con accuratezza di 4 decimali, data e ora UTC, velocità e rotta. Il comandante è responsabile del corretto funzionamento del dispositivo: deve mantenerlo acceso durante la bordata, monitorarne lo stato, evitare disattivazioni o manomissioni e garantire la trasmissione nei tempi previsti. Può disattivarlo solo in porto o in luogo di sbarco, previa notifica al centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera.
La frequenza ordinaria di trasmissione è progressivamente rafforzata: dal 10 gennaio 2026 al 10 luglio 2027 almeno ogni 2 ore, e ogni 30 minuti in prossimità o all’interno di zone di restrizione della pesca; dal 10 luglio 2027 almeno ogni 30 minuti. Per taluni pescherecci, lo Stato di bandiera può autorizzare una trasmissione ogni 60 minuti fuori dal mare territoriale e fuori dalle zone di restrizione, dal 10 luglio 2027. I dati sono trasmessi via satellite o, se possibile, via rete mobile terrestre o tecnologia equivalente, con garanzie di riservatezza, integrità, disponibilità, autenticità e non ripudio.
Giornale di pesca, notifiche e dichiarazioni
Il regolamento disciplina in modo analitico il giornale elettronico di pesca, le notifiche preventive, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco. Il giornale deve poter memorizzare i dati quando la trasmissione non è possibile, conservare i messaggi di ricezione e segnalare malfunzionamenti. Il comandante deve inviare un rapporto di partenza prima di lasciare il porto o il luogo di sbarco e un messaggio di arrivo prima del rientro; per le navi inferiori a 12 metri è prevista una disciplina specifica sul momento della trasmissione.
Sono inoltre fissati i codici da usare per le attrezzature da pesca e le modalità di rettifica dei dati. Le rettifiche devono essere chiaramente identificabili e i dati originari devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
Conversione in peso vivo e margini di tolleranza
Per la corretta contabilizzazione delle catture ai fini del controllo delle quote, il regolamento impone l’uso dei coefficienti di conversione dell’Unione contenuti negli allegati XII, XIII e XIV. Tali coefficienti servono a convertire il peso del prodotto immagazzinato o trasformato in peso vivo equivalente nelle dichiarazioni e nel giornale di pesca. In mancanza di coefficienti UE o in presenza di fattori stabiliti da ORGP vincolanti o da APPS, si applicano tali regole speciali o, in subordine, i coefficienti nazionali dello Stato di bandiera.
Il testo precisa come calcolare il peso vivo, come trattare le presentazioni collettive e come esprimere i margini di tolleranza come percentuale dei dati dichiarati. Stabilisce inoltre che l’esca viva è considerata cattura a tutti gli effetti e chiarisce quando lo sbarco si considera completato in caso di trasporto dei prodotti prima della pesatura.
Note di vendita, tracciabilità e documenti di trasporto
La parte sulla commercializzazione impone agli acquirenti registrati, ai centri d’asta e alle organizzazioni di produttori di compilare e trasmettere elettronicamente la nota di vendita, salvo esenzioni. La nota deve riportare dati dettagliati su prezzo, paese, localizzazione, identificazione del venditore e dell’acquirente, data della vendita, prodotti, specie, presentazione, stato di trasformazione, dimensioni e destinazione del prodotto.
Il regolamento disciplina anche i documenti di trasporto e la loro trasmissione tra Stati membri, Commissione ed EFCA, in particolare quando i prodotti sono movimentati prima della vendita o dopo lo sbarco. Tutto ciò è funzionale sia alla rintracciabilità sia al controllo della corretta applicazione dei regimi di sbarco e pesatura.
Sorveglianza, ispezioni e ispettori dell’Unione
Gli articoli sulla sorveglianza e le ispezioni definiscono contenuti minimi, formato e trasmissione dei rapporti. I rapporti devono contenere elementi descrittivi e giuridici delle eventuali infrazioni e restare disponibili nella banca dati per almeno tre anni. Il rapporto di ispezione deve essere leggibile, non alterabile e firmato o accettato dall’operatore ispezionato, che può contattare il proprio rappresentante o le autorità di bandiera.
Particolare rilievo ha la disciplina degli ispettori dell’Unione: il testo regola la formazione dell’elenco, la notifica all’EFCA, la pubblicazione, i poteri, gli obblighi di identificazione e i rapporti giornalieri e sintetici. Gli Stati membri devono cooperare e trattare i rapporti degli ispettori dell’Unione come quelli dei propri funzionari.
Sistema a punti per infrazioni gravi e registri
Il regolamento disciplina la notifica delle decisioni di assegnazione dei punti al titolare della licenza e al comandante, il trasferimento dei punti in caso di vendita o cessione della nave o della licenza e la soppressione delle licenze sospese o revocate dai registri pertinenti. La nave va indicata come sprovvista di licenza nel registro nazionale e in quello unionale, ma la misura non incide sui limiti di capacità dello Stato membro.
Detrazioni dalle possibilità di pesca
Le disposizioni sulla detrazione dai contingenti e dallo sforzo di pesca riguardano i casi di superamento delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri. Il calcolo considera scambi, trasferimenti, riassegnazioni e altre detrazioni previste dal diritto UE. Prima di adottare determinate detrazioni, la Commissione consulta lo Stato membro interessato, che deve rispondere entro 10 giorni lavorativi.
Convalida dei dati e accesso alle informazioni
Una parte centrale del regolamento concerne la convalida dei dati. Gli Stati membri devono istituire un sistema automatizzato con banca dati elettronica sicura, aggiornata, interoperabile e capace di conservare i dati per almeno tre anni. Le procedure di convalida devono comprendere controlli automatici sui termini, controlli incrociati con VMS, AIS, giornale di pesca, licenze, autorizzazioni, dichiarazioni di sbarco e trasbordo, note di vendita e documenti di trasporto.
Il sistema deve essere in grado di rilevare incongruenze, errori e omissioni e di documentare la data di ricezione, convalida, rettifica e follow-up. La Commissione e l’EFCA possono accedere, su richiesta, alle regole operative e ai risultati della convalida, nonché alle eventuali procedure sanzionatorie collegate.
Scambio elettronico di dati
Gli articoli dedicati allo scambio di dati stabiliscono un quadro tecnico dettagliato basato sulla norma UN/FLUX e sui domini P1000. Ogni trasmissione deve avere un identificativo univoco e le date e ore devono essere espresse in UTC. Gli Stati membri, la Commissione e l’EFCA devono utilizzare i formati e gli XSD pertinenti, oltre ai documenti di attuazione più recenti pubblicati dalla Commissione.
Lo scambio riguarda in particolare: posizione del peschereccio, attività di pesca, vendite, documenti di trasporto, ispezione e sorveglianza e dati aggregati sulle catture e sullo sforzo di pesca. Sono previste risposte automatiche, gestione dei guasti, archiviazione dei messaggi in sospeso e procedure di continuità operativa.
Assistenza reciproca e cooperazione con paesi terzi
Il regolamento disciplina anche l’assistenza reciproca tra Stati membri e la cooperazione con Commissione, EFCA, paesi terzi e ORGP. Le richieste devono passare per l’autorità unica e possono riguardare informazioni, indagini amministrative, documenti, o notifiche amministrative di atti e decisioni. Il termine ordinario per rispondere alle richieste di informazioni è di quattro settimane, salvo diverso accordo.
Sono previste regole sulle lingue, sulle spese, sulla possibilità di assistenza parziale e sui limiti legati a ordine pubblico, sicurezza, interessi essenziali e segreto istruttorio. Il testo riconosce anche lo scambio di informazioni provenienti da paesi terzi e ORGP, nel rispetto degli accordi applicabili e della normativa in materia di protezione dei dati.
Relazioni annuali e quinquennali
Gli Stati membri devono utilizzare le informazioni minime contenute negli allegati XI e XVIII per la relazione quinquennale e per la relazione annuale sul controllo e sulle ispezioni. Gli allegati dettagliano le categorie di informazioni richieste, incluse risorse di controllo, attività ispettive, infrazioni, applicazione del sistema a punti, programmi di controllo, cooperazione e qualità della gestione dei dati.
Entrata in vigore, applicazione e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica in linea generale dal 10 gennaio 2026. Tuttavia, alcune norme entrano in applicazione più tardi: gli articoli 11, 49, 50, 51, 52, 53 e 63 dal 10 gennaio 2027; l’articolo 20, paragrafo 1, dal 10 gennaio 2028. Per i pescherecci inferiori a 12 metri e per alcune disposizioni già operative del precedente regolamento sono previste misure transitorie per evitare vuoti normativi e consentire un passaggio graduale al nuovo sistema.
Profili di protezione dei dati
Il regolamento richiama espressamente l’articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per il trattamento dei dati personali raccolti ai fini del controllo. Ne deriva che tutti i flussi informativi, le banche dati e gli scambi tra autorità devono essere gestiti nel rispetto della disciplina UE sulla protezione dei dati personali, inclusi i vincoli del regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento detta le modalità di applicazione del regime di controllo della pesca dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 2 contiene definizioni rilevanti, tra cui quelle di presentazione, FAD, convalida, sistema di convalida dei dati, richiesta di assistenza e dispositivo di controllo del peschereccio, includendo anche dispositivi mobili di localizzazione non satellitare. L’articolo 79 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, con applicazione transitoria di alcune sue disposizioni fino al 10 gennaio 2027 e di altre fino al 10 gennaio 2028.
Licenze di pesca, autorizzazioni e altre autorizzazioni
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 disciplinano rilascio, gestione, revoca e validità di licenze di pesca, autorizzazioni di pesca e altre autorizzazioni. Le informazioni devono essere precise, coerenti con la PCP e conservate in formato elettronico aggiornato. La licenza è valida per una sola nave da cattura dell’Unione e deve contenere le informazioni minime dell’allegato II; l’autorizzazione di pesca per una sola nave e le altre autorizzazioni per una sola nave con le informazioni minime degli allegati III e IV. La capacità totale delle licenze rilasciate da uno Stato membro non può superare i massimali di capacità fissati ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Marcatura e identificazione di navi, attrezzi, boe e FAD
Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 stabiliscono regole dettagliate sulla marcatura esterna delle navi e sull’identificazione di attrezzi, boe, cavi e FAD. Le navi devono recare nome, lettere e numeri di immatricolazione e, in taluni casi, numero IMO; devono inoltre tenere a bordo o in formato digitale i documenti identificativi con i dati tecnici e di proprietà. È vietato pescare con imbarcazioni o FAD non identificabili o non marcati. Le reti da traino, gli attrezzi fissi, le boe segnaletiche e i cavi devono rispettare specifiche su targhette, visibilità, colori, dimensioni, luci e riflettori radar; per il Mar Baltico sono previste regole particolari sulle boe intermedie. Alcune norme sulla marcatura delle reti da traino si applicano dal 10 gennaio 2027 e, per l’articolo 20, paragrafo 1, dal 10 gennaio 2028.
Sistema VMS e dispositivo di controllo del peschereccio
Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 stabiliscono che i pescherecci soggetti al VMS devono essere dotati di dispositivi di controllo con requisiti tecnici minimi: registrazione della posizione almeno ogni 10 minuti, trasmissione differita dei dati memorizzati, protezione IP67 o superiore, numero di serie unico, fissaggio stabile e funzioni di monitoraggio dello stato. Sono previste deroghe limitate per alcuni pescherecci già dotati di dispositivi meno performanti e per i pescherecci inferiori a 12 metri con dispositivi mobili. I dati devono includere identificativo della nave, ultima posizione, data/ora UTC, velocità e rotta. La frequenza di trasmissione è almeno ogni 2 ore fino al 10 luglio 2027 e poi almeno ogni 30 minuti; in zone di restrizione della pesca la frequenza è almeno ogni 30 minuti già nel periodo iniziale. È possibile una trasmissione ogni 60 minuti, dal 10 luglio 2027, per taluni pescherecci che operano fuori del mare territoriale e fuori dalle zone di restrizione. Sono disciplinati anche il monitoraggio da parte del comandante, la disattivazione in porto previa notifica, il trasferimento automatico dei dati allo Stato membro costiero e l’accesso ai dati per almeno tre anni.
Giornale di pesca, notifiche, trasbordo e sbarco
Gli articoli 25, 26 e 27 prescrivono requisiti del giornale elettronico di pesca, compresa la memorizzazione temporanea in caso di indisponibilità della trasmissione, la ricezione dei messaggi di conferma e il monitoraggio dei malfunzionamenti. Il comandante deve trasmettere rapporti di partenza e arrivo in porto, nonché rettifiche fino all’ultima trasmissione prima dell’ingresso in porto o luogo di sbarco; per le navi inferiori a 12 metri vi è una disciplina specifica sul momento di trasmissione. Sono previste regole sui codici da usare per gli attrezzi e sull’uso dei messaggi di ricezione da parte delle autorità dello Stato membro di bandiera, anche in presenza di norme più rigorose di ORGP o accordi con paesi terzi.
Coefficienti di conversione, margini di tolleranza e calcolo del peso vivo
Gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 disciplinano i coefficienti di conversione UE degli allegati XII, XIII e XIV per convertire pesce immagazzinato o trasformato in peso vivo, con prevalenza sulle stime salvo coefficienti ORGP/APPS o coefficienti nazionali in assenza di coefficienti UE. Sono regolate le presentazioni collettive, i margini di tolleranza come percentuale delle quantità dichiarate, il trattamento delle esche vive, e il momento in cui lo sbarco si considera completato quando i prodotti sono trasportati prima della pesatura secondo piani di controllo. Le catture risultanti da operazioni con due o più navi sono attribuite alla nave che sbarca i prodotti secondo i criteri indicati.
Note di vendita e rintracciabilità commerciale
L’articolo 34 impone agli acquirenti registrati, ai centri d’asta registrati o alle organizzazioni di produttori, salvo esenzioni, di compilare e trasmettere elettronicamente la nota di vendita secondo gli articoli 62 e 64 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e l’allegato XIX. Il tipo di presentazione include lo stato di trasformazione dell’allegato I, tabella 2, e il prezzo deve essere indicato nella valuta dello Stato membro in cui avviene la vendita.
Sorveglianza, ispezione ed esecuzione
Gli articoli 35, 36 e 37 disciplinano contenuto, formato e conservazione dei rapporti di sorveglianza e di ispezione, imponendo la trasmissione elettronica ove possibile e la registrazione nella banca dati elettronica per almeno tre anni. I rapporti devono contenere gli elementi giuridici e materiali delle presunte infrazioni e non possono essere alterati; l’operatore ispezionato deve essere messo in condizione di firmare o accettare il rapporto e ha diritto, su richiesta, di contattare un rappresentante o le autorità dello Stato di bandiera.
Ispettori dell’Unione
Gli articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 43 regolano notifica, elenco, pubblicazione, poteri e follow-up degli ispettori dell’Unione. Stati membri e Commissione comunicano all’EFCA l’elenco dei funzionari da inserire nell’elenco degli ispettori entro tre mesi dall’entrata in vigore; l’EFCA predispone l’elenco da adottare entro sei mesi. Sono richiesti esperienza, conoscenza della normativa, conoscenza linguistica, idoneità fisica e formazione di sicurezza marittima, se del caso. Gli ispettori devono esibire carta di servizio e il loro rapporto quotidiano e, in caso di infrazione, un rapporto sintetico immediato; il rapporto completo va trasmesso entro sette giorni. Gli Stati membri trattano tali rapporti come quelli dei propri funzionari e collaborano nei procedimenti amministrativi e giudiziari.
Sistema a punti per infrazioni gravi
Gli articoli 44, 45 e 46 disciplinano la notifica delle decisioni di assegnazione dei punti al titolare della licenza e al comandante, il trasferimento dei punti in caso di vendita o cambio di proprietà di nave o licenza, e la cancellazione delle licenze sospese o revocate definitivamente dai registri pertinenti. La nave deve essere identificata come sprovvista di licenza nel registro nazionale e in quello unionale, senza che ciò incida sui limiti di capacità di pesca dello Stato membro.
Detrazioni dai contingenti e dallo sforzo di pesca
Gli articoli 47 e 48 definiscono il metodo di calcolo dell’eccesso di utilizzo delle possibilità di pesca, tenendo conto di scambi, trasferimenti, riassegnazioni e detrazioni ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Prima di applicare determinate detrazioni, la Commissione deve consultare lo Stato membro interessato, che risponde entro 10 giorni lavorativi.
Convalida dei dati e banca dati elettronica
Gli articoli 49, 50, 51, 52 e 53 impongono agli Stati membri di predisporre un sistema di convalida dei dati completamente automatizzato, con banca dati elettronica sicura, aggiornata e interoperabile, conservazione per almeno tre anni e caricamento entro 20 giorni se la conservazione non è automatica. Le procedure di convalida devono includere controlli automatici dei termini, verifiche incrociate tra posizione nave, giornale di pesca, AIS, licenze, autorizzazioni, notifiche preventive, dichiarazioni di sbarco/trasbordo, note di vendita, documenti di trasporto e dichiarazioni di assunzione in carico. Commissione ed EFCA hanno accesso, su richiesta, alle norme operative e ai risultati della convalida, con indicazione delle rettifiche e dei collegamenti alle procedure sanzionatorie.
Scambio elettronico dei dati tra Stati membri, Commissione ed EFCA
Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 disciplinano lo scambio di dati basato sulla norma UN/FLUX e sui domini P1000, con identificativi unici, uso dell’UTC, formati standard e XSD dei relativi domini. Sono regolate le modalità di trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio, delle attività di pesca, delle vendite, dei documenti di trasporto, dell’ispezione e sorveglianza e dei dati aggregati di cattura e sforzo. Sono previste trasmissioni automatiche e immediate, messaggi di ricezione, gestione dei guasti tecnici e procedure di failover. Gli Stati membri devono conservare i dati per almeno tre anni e l’autorità unica di ciascuno Stato membro è responsabile della trasmissione e della gestione del giornale di pesca.
Assistenza reciproca e cooperazione amministrativa
Gli articoli 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 stabiliscono la cooperazione amministrativa tra Stati membri, Commissione, EFCA e paesi terzi, con limiti legati a ordine pubblico, sicurezza, interessi essenziali e segreto istruttorio. Le richieste e risposte devono transitare per l’autorità unica e, ove possibile, in formato elettronico; sono previsti moduli standard per informazioni e notifiche amministrative. Gli Stati membri forniscono informazioni, svolgono indagini amministrative, consentono l’accompagnamento di funzionari richiedenti, trasmettono documenti e rispettano un termine di risposta di quattro settimane, salvo diverso accordo. Le misure di follow-up adottate da autorità amministrative o giudiziarie devono essere comunicate nei limiti consentiti dal diritto nazionale.
Relazioni con Commissione, EFCA e paesi terzi; obblighi di relazione
Gli articoli 75, 76, 77 e 78 disciplinano lo scambio di informazioni su metodi, pratiche e tendenze di infrazione, il coordinamento per operazioni di particolare rilevanza unionale e i rapporti con paesi terzi e ORGP, nel rispetto degli accordi internazionali e del regolamento (UE) 2018/1725. L’articolo 78 impone l’uso di informazioni minime degli allegati XI e XVIII per la relazione quinquennale e la relazione annuale sul controllo e sulle ispezioni previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
Entrata in vigore, applicazione e misure transitorie
L’articolo 82 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 10 gennaio 2026. Tuttavia, gli articoli 11, 49, 50, 51, 52, 53 e 63 si applicano dal 10 gennaio 2027, mentre l’articolo 20, paragrafo 1, si applica dal 10 gennaio 2028. L’articolo 80 mantiene in vigore, per i pescherecci inferiori a 12 metri in caso di applicazione differita delle norme del regolamento (CE) n. 1224/2009, le disposizioni corrispondenti del regolamento abrogato fino alla data di applicazione delle nuove regole. L’articolo 81 ribadisce che il trattamento dei dati personali deve avvenire conformemente all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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