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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29357/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione delle norme processuali per celebrazione dell'appello in assenza dell'imputato, deducendo che la detenzione in Bulgaria costituiva legittimo impedimento e chiedendo la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.; 2) doglianza sulla insussistenza dei presupposti dell'art. 640 c.p. (truffa), lamentando carenza di prova dell'elemento soggettivo (dolo iniziale), degli artifici/raggiri, dell'induzione in errore della vittima e del danno patrimoniale; 3) censura sui criteri di determinazione della pena, ritenuta troppo elevata e chiedendo l'applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale con adeguate riduzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la detenzione all'estero giustificasse la sospensione, perché il giudizio d'appello si è svolto per trattazione scritta e non risulta che la difesa avesse nei termini chiesto la partecipazione all'udienza né che l'imputato avesse manifestato volontà di comparire (anche in videoconferenza). Sul secondo motivo lo ha ritenuto inammissibile e/o privo di specificità, applicando la regola della "doppia conforme": la valutazione di merito non è sindacabile se non per travisamento della prova indicato specificamente; inoltre la Corte d'appello ha dato risposte adeguate valorizzando plurime circostanze (inserimento della falsa proposta sul sito, attivazione di carta prepagata, richiesta di accredito del prezzo, irreperibilità e blocco dei contatti da parte dell'imputato). Sul terzo motivo ha ritenuto la valutazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la pena è stata determinata partendo dal minimo edittale e riconoscendo due riduzioni per attenuanti nella massima estensione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi della truffa sulla base delle circostanze fattuali valorizzate (falsa proposta commerciale, attivazione di carta prepagata, richiesta di pagamento e irreperibilità dell'imputato), considerandoli idonei a dimostrare il dolo iniziale e gli artifici e raggiri.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    La norma invocata per la sospensione per legittimo impedimento non opera automaticamente: la detenzione all'estero può costituire impedimento solo se la difesa formula tempestiva e formale istanza di partecipazione/sospensione o l'imputato manifesta volontà di comparire; in una trattazione scritta l'assenza non è rilevante se non sono state fatte tali richieste.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    La modifica normativa limita il sindacato della Cassazione al vizio di travisamento della prova: nella c.d. "doppia conforme" non è consentito sovrapporre la valutazione ai giudici di merito salvo che si dimostri specificamente che la Corte d'appello abbia utilizzato informazioni non esistenti nel processo o omesso di valutare una prova decisiva, con evidenza 'ictu oculi'.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di valutazione per la determinazione della pena restano di competenza del giudice di merito; una motivazione generica che richiami la 'pena congrua' o la gravità del reato è sufficiente salvo che la pena sia manifestamente sproporzionata rispetto alla media edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la disposizione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, previa valutazione di profili di colpa rilevabili.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    La procedura di trattazione con contraddittorio scritto è avvenuta ai sensi della norma emergenziale, il che ha reso possibile lo svolgimento del giudizio d'appello senza la presenza fisica delle parti.

Massime di principio

  • La detenzione all'estero non determina automaticamente il sospendimento del processo: la difesa deve tempestivamente chiedere la partecipazione all'udienza o la sospensione e l'imputato deve manifestare volontà di comparire per rendere rilevante l'impedimento.
  • Se l'appello è trattato per iscritto, l'assenza dell'imputato perde rilevanza se non sono state formulate le istanze procedurali necessarie dalla difesa.
  • In presenza della cosiddetta "doppia conforme" (sentenze di merito concordi), la Cassazione ha limiti stringenti nel riesaminare la prova; il vizio censurabile è il travisamento della prova e va dedotto con specificità e richiamando atti precisi.
  • Per contestare il travisamento della prova è necessario indicare puntualmente quali atti o prove sarebbero state ignorate o valutate contra factum, in modo che la contraddittorietà della motivazione sia percepibile 'ictu oculi'.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Corte di legittimità non ricalcola la pena se la motivazione rispetta i criteri dell'art. 133 c.p. e non emerge un ragionamento arbitrario o manifestamente illogico.
  • Prassi difensiva consigliata in casi analoghi: presentare tempestive istanze di partecipazione o sospensione, documentare formalmente l'impedimento (anche per detenzione all'estero), richiedere collegamento in videoconferenza se possibile, e nel ricorso per cassazione specificare con precisione gli atti e le prove contestate se si deduce travisamento.

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