Sentenza n. 2375/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità - del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all'estero e segnatamente in Romania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania per la classe di concorso A-60 Tecnologia
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 26 maggio 2024, avente a oggetto il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di primo grado, conseguito in Romania per la classe di concorso A-60 Tecnologia. Nel corso del giudizio, il Ministero ha adottato un decreto di riconoscimento del titolo.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, con decreto del 4 novembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha riconosciuto alla ricorrente il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di primo grado conseguito in Romania per la classe di concorso A-60 Tecnologia. Poiché il provvedimento sopravvenuto ha soddisfatto la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione preliminare della vicenda processuale.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/CE
riconoscimento del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di primo grado conseguito in Romania per la classe di concorso A-60 Tecnologia
La direttiva è indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo, senza che la sentenza ne esamini ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto dall'interessato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, il giudizio deve essere definito per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo può giustificare la compensazione delle spese di lite quando determina una risoluzione preliminare della vicenda processuale.
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