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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11332/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per maggiore IRES relativa all'anno 2010 (importo complessivo Euro 100.493,00) per aver applicato all'imponibile risultante da redditi imputati per trasparenza (CFC rule) l'aliquota ordinaria del 27,5% anziché l'aliquota ridotta del 27% invocata dalla società. La società sosteneva che, in mancanza di reddito proprio imponibile e quindi dell'impossibilità di calcolare l'aliquota media, dovesse applicarsi l'aliquota minima di legge del 27%. L'Amministrazione riteneva invece legittima l'applicazione dell'aliquota ordinaria e la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la previsione di aliquota del 27% fosse una soglia minima della 'aliquota media' residuo della precedente disciplina (dual income tax) e che, laddove non sia possibile calcolare un'aliquota media perché il soggetto residente non ha redditi propri imponibili, non possa essere invocata un'agevolazione (27%) ma debba applicarsi l'aliquota ordinaria (all'epoca 27,5%). Ha inoltre dichiarato legittima la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis quando l'errore emerge dai dati dell'anagrafe tributaria. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha respinto l'impugnazione originaria della contribuente, confermando la validità della cartella di pagamento. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 167 TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

    "con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento"

    La Corte interpreta la locuzione come indicazione di una soglia minima della "aliquota media" residua dalla disciplina DIT: se non è possibile determinare un'aliquota media (perché il soggetto residente non ha redditi propri), non può operare la deroga in favore dell'aliquota minima del 27% e deve applicarsi l'aliquota ordinaria.

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    La procedura di controllo automatizzato è legittima quando l'errore contestato emerge da dati presenti nell'Anagrafe tributaria; la Corte ritiene applicabile tale procedura al caso concreto.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997

    Norma richiamata dall'Amministrazione nelle censure; non è centrale nella motivazione della Corte, che si concentra sull'interpretazione dell'art. 167 TUIR.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, avvalendosi della previsione che consente la decisione di merito in sede di legittimità.

  • legge n. 208/2015, art. 1, comma 142

    "non inferiore all'aliquota ordinaria"

    La Corte richiama l'evoluzione normativa che ha sostituito la dizione 'non inferiore al 27 per cento' con 'non inferiore all'aliquota ordinaria', a conferma del mutato quadro normativo e della non applicabilità automatica dell'aliquota del 27% quando manca un'aliquota media.

  • Circolare Agenzia Entrate n. 47/E del 18.6.2008 e documento ASSONIME n. 53 del 28.11.2006

    Documenti di prassi citati dall'Amministrazione per sostenere l'applicazione dell'aliquota ordinaria qualora l'aliquota media non risulti inferiore; utilizzati a titolo esplicativo nella controversia.

Massime di principio

  • Quando redditi di società estere sono imputati per trasparenza (CFC rule), si applica l'aliquota interna ordinaria se non è possibile determinare un'aliquota media del soggetto residente.
  • La previsione di un'aliquota minima (27% nel testo originario) è una soglia riferita alla 'aliquota media' e non costituisce automaticamente un'agevolazione applicabile al soggetto privo di reddito imponibile proprio.
  • L'adesione al regime del consolidato fiscale non impedisce l'applicazione dell'aliquota ordinaria ai redditi imputati per trasparenza; bisogna valutare la concreta possibilità di calcolare un'aliquota media.
  • La procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 è lecita se l'errore contestato emerge da dati presenti nell'anagrafe tributaria; l'illegittimità invocata per la sola utilizzazione della procedura è difficilmente sostenibile se il motivo del controllo è l'erroneità di dati dichiarati.
  • In controversie simili, prima di sostenere l'applicazione di una 'aliquota minima', verificare se esiste effettivamente una base per calcolare un'aliquota media; in mancanza di tale base la giurisprudenza tende ad applicare l'aliquota ordinaria.
  • La Corte di legittimità può decidere direttamente nel merito (art. 384 c.p.c.) quando le questioni sono di diritto e non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.

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