Ordinanza n. 1942/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 9 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del silenzio diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale, nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 9 gennaio 2026 (rimasta inevasa dall’Università in epigrafe; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, graduatoria nazionale e atti relativi al semestre filtro, alle prove e alla loro valutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la propria non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e la graduatoria nazionale formata nell’ambito della procedura del semestre filtro, nonché i decreti ministeriali, gli atti organizzativi, le prove, i quesiti, le operazioni di correzione e il diniego di accesso alla documentazione richiesta. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità del meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l’inserimento in graduatoria dei candidati privi di tre sufficienze, la violazione della par condicio per la presenza di diverse commissioni universitarie, l’illegittimità delle modalità di formulazione e valutazione dei quesiti, la violazione dell’anonimato, il mancato arrotondamento del voto di Fisica pari a 17,7, la mancata attribuzione o redistribuzione di posti, l’erronea determinazione del contingente e del fabbisogno professionale, disomogeneità nelle attività formative e irregolarità nello svolgimento delle prove. Ha inoltre contestato il silenzio-diniego e il diniego espresso sull’istanza di accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che le censure non presentassero, allo stato della sommaria delibazione, una prognosi favorevole. Il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, pur macchinoso e successivo alle regole originarie, è stato ritenuto non manifestamente irragionevole perché bilancia l’esigenza di saturare i posti con la tutela dell’affidamento e della par condicio: i candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie restano prioritari, mentre gli altri sono ordinati per fasce in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. La doglianza sulla disparità derivante dalle diverse commissioni è stata reputata generica; quella sull’accesso agli atti non costituisce vizio della procedura selettiva e deve essere esaminata secondo la disciplina dell’accesso documentale. L’eventuale pluralità di risposte corrette nelle domande aperte potrebbe incidere, al più, sulla valutazione individuale e sul punteggio della candidata, non comportare l’annullamento dell’intera selezione né l’attribuzione di punteggio per risposte omesse; la censura sulle domande a risposta multipla è stata inoltre ritenuta carente di interesse per mancata indicazione della risposta fornita e della concreta incidenza sul posizionamento. La censura sull’anonimato è stata ritenuta non decisiva, poiché la procedura di chiusura dei materiali e la successiva rilevazione informatica da parte del CINECA non evidenziano una concreta possibilità di alterazione dei risultati; è stata richiamata la regola secondo cui soltanto una violazione non irrilevante dell’anonimato produce effetti invalidanti. È stata respinta la censura sul mancato arrotondamento del voto di Fisica, poiché l’arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 riguarda esclusivamente la registrazione del voto nella carriera e non il superamento della prova o la graduatoria. Le censure sulla mancata assegnazione o redistribuzione dei posti e sulla determinazione del contingente sono state ritenute carenti di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato che il proprio posizionamento le avrebbe consentito di beneficiarne. Quelle relative al fabbisogno professionale sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute. Le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state considerate generiche e apodittiche. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con prescrizione di indicare nominativamente i controinteressati e di rispettare termini perentori, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 500,00 per le spese della fase cautelare, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, assenti nel caso concreto per mancanza di una prognosi favorevole sulle censure.
d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha introdotto criteri ulteriori per la formazione della graduatoria, consentendo l’accesso anche a candidati privi di tre sufficienze, ma prevedendo fasce e penalizzazioni volte a preservare l’affidamento nelle regole originarie e la par condicio.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina le modalità di accesso ai corsi e stabilisce che l’arrotondamento del voto opera esclusivamente ai fini della registrazione nella carriera universitaria, senza incidere sul superamento della prova o sulla graduatoria nazionale.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
L’arrotondamento previsto dalla disposizione non rileva ai fini della graduatoria e non può essere utilizzato per equiparare votazioni diverse rispetto alla soglia di sufficienza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale avviso alla parte in relazione alla possibile declaratoria di inammissibilità delle censure sul fabbisogno, per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall’elevato numero dei controinteressati, la notificazione per pubblici proclami, che deve comunque indicare le generalità dei destinatari per garantire l’effettività del contraddittorio.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
È indicato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri, le cui censure sono state ritenute inammissibili per mancata partecipazione al giudizio del Ministero della Salute.
sentenza Adunanza Plenaria n. 27/2013
una violazione non irrilevante
Solo una violazione non irrilevante delle regole sull’anonimato può determinare l’effetto invalidante degli atti della procedura.
Massime di principio
- Una modifica successiva delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando bilancia l’esigenza pubblica di coprire i posti disponibili con la tutela dell’affidamento dei candidati nelle regole originarie, assicurando che chi ha soddisfatto integralmente tali regole mantenga una posizione prioritaria e graduando gli altri candidati secondo la maggiore o minore prossimità a quel parametro.
- La violazione delle regole sull’anonimato in una procedura selettiva produce effetto invalidante non per qualsiasi irregolarità, ma solo quando si tratti di una violazione non irrilevante, idonea a incidere concretamente sull’imparzialità o sulla genuinità della valutazione.
- L’eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti di una prova selettiva può comportare la rivalutazione della posizione individuale e la rettifica del punteggio, ma non determina automaticamente l’annullamento dell’intera procedura né l’attribuzione di punteggio per risposte omesse.
- L’arrotondamento di un voto previsto esclusivamente per la registrazione nella carriera universitaria non incide, in assenza di una diversa previsione, sul superamento della prova o sulla formazione della graduatoria selettiva.
- Le censure relative alla determinazione del contingente o alla redistribuzione dei posti sono prive di interesse quando il candidato non dimostri che, anche per effetto della modifica richiesta, il proprio posizionamento gli consentirebbe di ottenere l’ammissione.
- La notificazione per pubblici proclami, autorizzata per l’elevato numero dei controinteressati, deve conservare natura effettivamente notificatoria e indicare nominativamente i destinatari, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.
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