Sentenza del 12/05/2017 n. 11806 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva annullato l'accertamento IRPEF relativo all'anno 1998. L'accertamento riguardava una plusvalenza di Lire 1.054.561.000, derivante dalla cessione di un terreno edificabile, determinata dall'Ufficio sottraendo al valore accertato ai fini dell'imposta di registro il costo di acquisto e le spese sostenute. L'Amministrazione sosteneva che il valore definitivo accertato ai fini dell'imposta di registro potesse costituire una presunzione del maggior prezzo di vendita e che la plusvalenza fosse soggetta a tassazione separata, non ricompresa nel condono tombale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibili il primo e il quinto motivo, relativi a vizi di motivazione, perché privi del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, applicando retroattivamente l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, secondo cui il maggior corrispettivo di una cessione immobiliare non può essere presunto soltanto sulla base del valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. L'esame dei motivi secondo e terzo, riguardanti il condono e la tassazione separata, è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell'imposta di registro.
Il valore dell'immobile determinato ai fini dell'imposta di registro, anche se accertato o definito, non basta da solo a dimostrare che il venditore abbia incassato un prezzo maggiore rispetto a quello dichiarato ai fini delle imposte dirette. La norma ha natura interpretativa ed è applicabile anche ai giudizi in corso.
Art. 67 T.U.I.R.
Disciplina i redditi diversi, tra cui le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili. La determinazione della plusvalenza deve fondarsi su elementi idonei a dimostrare il corrispettivo effettivamente realizzato.
Art. 16 T.U.I.R., vecchia numerazione
Prevedeva il regime della tassazione separata per determinate plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori. La questione è stata ritenuta assorbita dopo il rigetto del motivo principale relativo all'insufficienza della prova del maggior corrispettivo.
Art. 9, Legge n. 289 del 2002
Disciplina il condono tombale o definizione automatica dei redditi. La Corte non ha esaminato definitivamente l'incidenza del condono sulla plusvalenza, poiché la decisione è stata risolta sulla base dell'insufficienza del valore di registro quale prova del maggior prezzo.
Art. 16, Legge n. 289 del 2002
Disciplina la definizione delle liti fiscali pendenti. La definizione della controversia relativa all'imposta di registro non equivale automaticamente a un accertamento irrevocabile del corrispettivo rilevante ai fini IRPEF.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i motivi fondati su vizi di motivazione, la formulazione di un momento di sintesi. La sua omissione ha determinato l'inammissibilità dei relativi motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nelle cessioni immobiliari, l'Amministrazione finanziaria non può presumere automaticamente un maggior prezzo ai fini delle imposte dirette basandosi esclusivamente sul valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
- Il valore di registro può eventualmente costituire un elemento indiziario, ma deve essere accompagnato da ulteriori elementi concreti e da una motivazione specifica che dimostri l'effettivo incasso di un corrispettivo maggiore.
- La definizione o il condono relativo a un'imposta diversa non determina necessariamente una base imponibile vincolante per un altro tributo, poiché ogni imposizione può essere regolata da presupposti, criteri e finalità differenti.
- Gli accertamenti tributari devono indicare in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; il semplice richiamo ad altri atti non è sufficiente quando non consente di comprendere e verificare la motivazione specifica dell'accertamento.
- Le norme interpretative con efficacia retroattiva possono applicarsi anche ai giudizi pendenti e incidere sull'esito di controversie già instaurate.
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