Cassazione Penale, Sentenza n. 17491/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato l'assoluzione pronunciata in primo grado e confermata in appello per i reati di usura, articolando due motivi: 1) vizio di motivazione per presunta pedissequa adozione del ragionamento di primo grado nonostante la rinnovazione dell'istruttoria (nuove audizioni della persona offesa, del figlio e del consulente P.M.); 2) mancata valutazione e contraddittorietà nella motivazione circa la sussistenza della pattuizione usuraria, nonostante la documentazione (copie assegni e appunti dell'imputato) e la ricostruzione dei singoli rapporti economici relativi a undici assegni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello, dopo la rinnovazione probatoria, ha correttamente ritenuto che le nuove dichiarazioni non avessero apportato elementi nuovi tali da mettere in discussione l'assoluzione; non era dunque necessaria una rinnovata motivazione rafforzata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, di fatto, chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio documentale e della ricostruzione dei fatti, operazione preclusa alla Corte di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto senza presenza delle parti per mancanza di richiesta di trattazione orale
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 610 per regolare la celebrabilità del procedimento in assenza di trattazione orale richiesta
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la deduzione inammissibile perché si traduceva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio di merito
principio giurisprudenziale sulla non sindacabilità della valutazione di fatto da parte della Cassazione
La Corte ha confermato che la Cassazione non può rivedere autonomamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e che il ribaltamento di un'assoluzione richiede una motivazione rafforzata che evidenzi aporie della decisione precedente
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: se il ricorso mira a riequilibrare la lettura del materiale probatorio, sarà inammissibile.
- Se in appello c'è stata rinnovazione dell'istruttoria, il giudice d'appello deve valutare se le integrazioni probatorie introducono elementi nuovi; se non lo fanno, può confermare l'assoluzione senza una motivazione ulteriormente rinforzata.
- Per riformare in pejus un'assoluzione è richiesta una motivazione rafforzata che metta esplicitamente in luce le carenze della decisione assolutoria: semplici differenze di lettura non sono sufficienti.
- La mera presenza di documenti (es. assegni, appunti) non impone automaticamente la conclusione della pattuizione usuraria: occorre che il giudice di merito ne dimostri la rilevanza probatoria e la connessione con l'accordo usurario.
- Il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende); prima di proporre ricorso in cassazione è opportuno valutare se i motivi contestino profili di diritto o tentino invece una riqualificazione dei fatti.
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