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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44840/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (reati: rapina tentata, rapina consumata e ricettazione; pena 4 anni, 10 mesi, 20 giorni di reclusione e 1.800 euro di multa) per omessa o apparente motivazione sulla mancata esclusione della recidiva contestata (reiterata, specifica e infraquinquennale) e per violazione di legge per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. (risarcimento/restituzione del danno).

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: a) la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sia stata correttamente ritenuta applicabile in ragione della marcata pericolosità sociale e della maggiore colpevolezza desumibili dai molteplici precedenti, dalla specificità dei precedenti e dalla gravità delle condotte recenti (due rapine con uso di arma, in ufficio postale e farmacia, con presenza di più persone); la motivazione della Corte territoriale, pur sintetica, non è né mancante né apparente e si conforma al principio stabilito dalle Sezioni Unite che impone una valutazione concreta della pericolosità e dei parametri individualizzanti; b) la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. non è applicabile perché il pagamento di 2.000 euro a favore della parte offesa è avvenuto il 21/02/2022, cioè dopo l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa il 06/12/2021, mentre la giurisprudenza richiede che la riparazione intervenga prima dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.; c) condanna alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 62, comma 1, n. 6

    La circostanza attenuante per riparazione del danno è riconosciuta solo se la riparazione avviene nei termini previsti dalla giurisprudenza, con riferimento al rito abbreviato ciò significa prima dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.

  • Codice di Procedura Penale, art. 438, comma 4

    Riferimento normativo all'ordinanza di ammissione al rito abbreviato; la giurisprudenza interpreta che il risarcimento/restituzione utile per l'attenuante deve intervenire prima di questa ordinanza

  • Codice di Procedura Penale, art. 421

    Richiamato nel confronto giurisprudenziale sul momento processuale rilevante per la riparazione del danno (distinzione tra momento dell'udienza di discussione e momento dell'ordinanza di ammissione)

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il rigetto del ricorso in Cassazione

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite), sent. n. 35738 del 27/05/2010, Calibè

    Principio secondo cui, in caso di contestazione di recidiva, il giudice deve valutare concretamente la rilevanza della reiterazione quale indice di riprovevolezza e pericolosità tenendo conto di parametri individualizzanti (natura dei reati, tipo di devianza, qualità dei comportamenti, margine di offensività, distanza temporale, omogeneità, occasionalità della ricaduta ecc.)

  • Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande)

    Conferma del principio secondo cui, nel rito abbreviato, la riparazione del danno utile per l'attenuante deve essere eseguita prima dell'ordinanza di ammissione al rito e non basta che avvenga alla successiva udienza

Massime di principio

  • La recidiva contestata impone al giudice una valutazione concreta della pericolosità e della riprovevolezza del reo: la mera elencazione di precedenti non basta, ma la gravità, la specificità e l'omogeneità delle condotte recenti rafforzano la legittimità dell'applicazione della recidiva.
  • Nel rito abbreviato la tempistica della riparazione del danno è essenziale: per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. il risarcimento o la restituzione devono essere eseguiti prima dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438 c.p.p.; pagamenti successivi non sanano la situazione ai fini dell'attenuante.
  • Una motivazione anche sintetica è sufficiente se, nel suo complesso, consente di capire i parametri valutativi adottati dal giudice e si conforma ai principi giurisprudenziali vigenti; l'assenza di motivazione richiede che il difetto sia effettivo e non meramente contestato.
  • Per difendersi in casi analoghi, è fondamentale produrre prova della riparazione del danno in tempo utile (documentazione di pagamento o accordi) e articolare argomentazioni che contrastino la lettura della pericolosità sociale fondata su precedenti specifici e gravità delle condotte.

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