Cassazione Penale, Sentenza n. 44840/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (reati: rapina tentata, rapina consumata e ricettazione; pena 4 anni, 10 mesi, 20 giorni di reclusione e 1.800 euro di multa) per omessa o apparente motivazione sulla mancata esclusione della recidiva contestata (reiterata, specifica e infraquinquennale) e per violazione di legge per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. (risarcimento/restituzione del danno).
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: a) la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sia stata correttamente ritenuta applicabile in ragione della marcata pericolosità sociale e della maggiore colpevolezza desumibili dai molteplici precedenti, dalla specificità dei precedenti e dalla gravità delle condotte recenti (due rapine con uso di arma, in ufficio postale e farmacia, con presenza di più persone); la motivazione della Corte territoriale, pur sintetica, non è né mancante né apparente e si conforma al principio stabilito dalle Sezioni Unite che impone una valutazione concreta della pericolosità e dei parametri individualizzanti; b) la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. non è applicabile perché il pagamento di 2.000 euro a favore della parte offesa è avvenuto il 21/02/2022, cioè dopo l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa il 06/12/2021, mentre la giurisprudenza richiede che la riparazione intervenga prima dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.; c) condanna alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 62, comma 1, n. 6
La circostanza attenuante per riparazione del danno è riconosciuta solo se la riparazione avviene nei termini previsti dalla giurisprudenza, con riferimento al rito abbreviato ciò significa prima dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.
Codice di Procedura Penale, art. 438, comma 4
Riferimento normativo all'ordinanza di ammissione al rito abbreviato; la giurisprudenza interpreta che il risarcimento/restituzione utile per l'attenuante deve intervenire prima di questa ordinanza
Codice di Procedura Penale, art. 421
Richiamato nel confronto giurisprudenziale sul momento processuale rilevante per la riparazione del danno (distinzione tra momento dell'udienza di discussione e momento dell'ordinanza di ammissione)
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese per il rigetto del ricorso in Cassazione
Giurisprudenza (Sezioni Unite), sent. n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Principio secondo cui, in caso di contestazione di recidiva, il giudice deve valutare concretamente la rilevanza della reiterazione quale indice di riprovevolezza e pericolosità tenendo conto di parametri individualizzanti (natura dei reati, tipo di devianza, qualità dei comportamenti, margine di offensività, distanza temporale, omogeneità, occasionalità della ricaduta ecc.)
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande)
Conferma del principio secondo cui, nel rito abbreviato, la riparazione del danno utile per l'attenuante deve essere eseguita prima dell'ordinanza di ammissione al rito e non basta che avvenga alla successiva udienza
Massime di principio
- La recidiva contestata impone al giudice una valutazione concreta della pericolosità e della riprovevolezza del reo: la mera elencazione di precedenti non basta, ma la gravità, la specificità e l'omogeneità delle condotte recenti rafforzano la legittimità dell'applicazione della recidiva.
- Nel rito abbreviato la tempistica della riparazione del danno è essenziale: per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. il risarcimento o la restituzione devono essere eseguiti prima dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438 c.p.p.; pagamenti successivi non sanano la situazione ai fini dell'attenuante.
- Una motivazione anche sintetica è sufficiente se, nel suo complesso, consente di capire i parametri valutativi adottati dal giudice e si conforma ai principi giurisprudenziali vigenti; l'assenza di motivazione richiede che il difetto sia effettivo e non meramente contestato.
- Per difendersi in casi analoghi, è fondamentale produrre prova della riparazione del danno in tempo utile (documentazione di pagamento o accordi) e articolare argomentazioni che contrastino la lettura della pericolosità sociale fondata su precedenti specifici e gravità delle condotte.
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