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Sentenza

Sentenza n. 17/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento A1 - per quanto riguarda il ricorso principale introduttivo: - della determinazione n. 437 del 5.3.2025, recante l’aggiudicazione in favore di Lucky s.r.l.s. dello stabilimento balneare individuato sul PUD come “ON60” per la durata di diciassette anni; - della determinazione n. 231 del 3.2.2025, recante l’approvazione dei verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi inclusa la comunicazione prot. n. 8983 del 5.2.2025 di non aggiudicazione a Maco s.r.l.s., la nota prot. n. 8986 del 5.2.2025 e la nota prot. n. 14440 del 26.2.2025 con la comunicazione e-mail della commissione del 21.2.2025; A2 - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti della ricorrente principale: - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; - della determinazione n. 519 del 18.3.2025, recante l’aggiudicazione dell’area ad uso chiosco individuata sul PUD come “PM55BIS” all’esito di procedura comparativa cui ha partecipato anche Lucky s.r.l.s.; - della determinazione n. 1537 del 25.9.2024, avente ad oggetto la nomina del seggio di gara; - della determinazione n. 1895 del 22.11.2024, avente ad oggetto la nomina della commissione di gara; - del verbale della commissione del 13.1.2025, della scheda di attribuzione dei punteggi, della nota prot. n. 16676 del 7.3.2025 e della nota prot. n. 32395 del 30.4.2025; - per quanto occorra, della circolare della Regione Liguria prot. n. 1060516 del 10.7.2024; A3 - per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti della ricorrente principale: - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti; - della nota prot. n. 40184 del 28.5.2025; B1 - per quanto riguarda il ricorso incidentale: - della determinazione n. 519 del 18.3.2025 e degli atti della procedura comparativa, nella parte riguardante la valutazione della domanda di Maco s.r.l.s.; B2 - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti della ricorrente incidentale: - degli atti della procedura comparativa;

Giustizia amministrativa202500339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare "Papeete Beach" in favore dell’impresa prima classificata, nonché gli atti della procedura comparativa e l’aggiudicazione di un’area destinata a chiosco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 51,53 punti contro i 68,65 della controinteressata, ha impugnato l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima, deducendo, in sintesi: 1) violazione degli artt. 178 e 189 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di par condicio, perché la durata della concessione sarebbe stata modificata da quattro a diciassette anni dopo la conclusione della valutazione comparativa; 2) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ed eccesso di potere per avere l’Amministrazione attivato un contraddittorio con la vincitrice; 3) difetto di motivazione sull’assegnazione; 4) violazione della disciplina regionale e del disciplinare per la partecipazione della vincitrice anche alla procedura relativa a un chiosco; 5) carenza del piano economico-finanziario, illegittimo soccorso istruttorio e inattendibilità economico-finanziaria dell’offerta; 6) carenze documentali dell’offerta tecnica; 7) erronea attribuzione dei punteggi relativi all’esperienza, al cronoprogramma, ai servizi convenzionati, alle risorse tecnologiche, alla sostenibilità ambientale, alle certificazioni ISO e alla tutela dell’occupazione; 8) falsa dichiarazione concernente la trasmissione alla Camera di commercio della delibera di nomina di un amministratore, con conseguente richiesta di esclusione della vincitrice. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione e i punteggi attribuiti alla ricorrente e deducendo, tra l’altro, l’inattendibilità del suo piano economico-finanziario.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che il piano economico-finanziario della vincitrice contenesse gli elementi essenziali richiesti dal disciplinare e che l’Amministrazione non avesse consentito una modifica dell’offerta, ma soltanto acquisito chiarimenti sui flussi finanziari necessari a determinare la durata della concessione in funzione dell’ammortamento degli investimenti. L’art. 10-bis l. 241/1990 e la par condicio non sono stati violati, poiché il chiarimento riguardava un profilo estraneo alla comparazione dei punteggi. L’art. 189 d.lgs. 36/2023 è stato ritenuto inapplicabile alle concessioni di beni demaniali, qualificabili come contratti attivi esclusi dall’ambito del codice dei contratti, oltre che riferito alle modifiche in fase esecutiva di contratti già stipulati. La partecipazione della vincitrice alla procedura per lo stabilimento e a quella per il chiosco è stata ritenuta conforme al disciplinare, che limitava il divieto di partecipazione multipla alle concessioni rientranti nella medesima categoria dell’art. 01, comma 1, d.l. 400/1993; inoltre, il chiarimento preventivo del Comune aveva ingenerato un affidamento tutelabile. Le censure economico-finanziarie sono state respinte perché la ricorrente non era tenuta a documentare analiticamente la provenienza dei mezzi propri e aveva tenuto, sul punto, una condotta analoga, sicché il motivo integrava abuso del processo. Sono state ritenute infondate anche le doglianze sulla documentazione tecnica, poiché la relazione tecnico-illustrativa conteneva anche il piano di gestione e l’offerta complessiva risultava completa; non era necessario produrre documenti separati né ripetere nel piano di gestione elementi già presenti nel PEF. Quanto ai punteggi, il TAR ha ritenuto ragionevole la valorizzazione dell’esperienza del socio e dell’amministratore della vincitrice, precisando che la nomina dell’amministratore produce effetti dalla deliberazione assembleare e che l’iscrizione nel registro delle imprese ha funzione dichiarativa. Ha confermato la maggiore valutazione delle risorse tecnologiche, delle misure ambientali e dell’impegno all’assorbimento del personale. Ha tuttavia rilevato l’incoerenza dei punteggi relativi al cronoprogramma, ai servizi convenzionati e alle certificazioni ISO; tali errori non hanno però inciso sull’esito, poiché anche correggendo i punteggi il divario tra le concorrenti sarebbe rimasto ampiamente favorevole alla vincitrice. La dichiarazione inesatta sulla trasmissione della delibera alla Camera di commercio è stata qualificata come falso innocuo, non avendo influito sulle determinazioni della stazione appaltante e non integrando quindi un grave illecito professionale espulsivo. Le spese sono state parzialmente compensate, con condanna della ricorrente al pagamento di 1.800 euro, oltre accessori, in favore del Comune e della controinteressata, per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • art. 178 d.lgs. 36/2023

    La disciplina delle concessioni rileva secondo i limiti applicabili alla procedura, ma non è stata ritenuta violata dalla determinazione della durata della concessione in funzione dell’ammortamento degli investimenti.

  • art. 189 d.lgs. 36/2023

    La disposizione sulle modifiche sostanziali delle concessioni riguarda concessioni di lavori e servizi pubblici e modifiche in fase esecutiva di contratti già stipulati; non si applica alle concessioni di beni demaniali, salvo richiamo espresso nella lex specialis.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio attivato per chiarire i flussi finanziari e determinare la durata della concessione non integra il preavviso di rigetto vietato nelle procedure concorsuali né altera la par condicio, quando non comporta modifica o completamento dell’offerta.

  • art. 3.2 del disciplinare della procedura comparativa

    Il PEF deve contenere gli elementi essenziali richiesti, ma può essere integrato da chiarimenti sui flussi finanziari quando tali chiarimenti non modificano l’offerta e servono esclusivamente a determinare la durata del rapporto concessorio.

  • art. 9, comma 3, L.R. Liguria n. 26/2017

    Il divieto di titolarità di più concessioni demaniali marittime nello stesso comune non impedisce, secondo la lex specialis applicata, la partecipazione a procedure relative a categorie diverse; nel caso concreto, la scelta finale di una sola concessione ha comunque assicurato il rispetto del divieto.

  • art. 01, comma 1, d.l. 400/1993

    Le categorie delle attività demaniali marittime elencate dalla disposizione sono state utilizzate dal disciplinare per delimitare il divieto di partecipazione a più procedure.

  • art. 2383, commi 4 e 5, cod. civ.

    La nomina dell’amministratore societario è efficace dalla deliberazione assembleare; l’iscrizione nel registro delle imprese ha funzione pubblicitaria e non costitutiva.

  • art. 2193 cod. civ.

    La mancata o tardiva iscrizione non rende automaticamente inefficace la nomina nei confronti dell’amministrazione quando la conoscenza effettiva della nomina risulti aliunde.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La comunicazione di informazioni false o fuorvianti costituisce grave illecito professionale solo se influisce concretamente sulle determinazioni della stazione appaltante; la falsità innocua non giustifica l’esclusione.

  • art. 43 c.p.a.

    Ha consentito la proposizione dei motivi aggiunti con cui sono stati contestati ulteriori atti e profili conosciuti successivamente.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Ha disciplinato il deposito delle memorie conclusionali delle parti.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per concessioni di beni demaniali, quando il piano economico-finanziario non è oggetto di attribuzione dei punteggi ma serve a verificare la sostenibilità dell’offerta e a determinare la durata della concessione, l’amministrazione può acquisire chiarimenti sui flussi finanziari dopo la valutazione comparativa, purché non consenta di modificare o completare l’offerta né incida sulla graduatoria.
  • L’art. 189 del d.lgs. 36/2023, relativo alle modifiche sostanziali dei contratti di concessione, non si applica alle concessioni di beni demaniali qualificabili come contratti attivi esclusi dal codice dei contratti, salvo che la lex specialis richiami espressamente tale disciplina; in ogni caso, la norma riguarda modifiche di contratti già stipulati in fase esecutiva.
  • La partecipazione a più procedure per concessioni demaniali può essere limitata dalla lex specialis alle concessioni appartenenti alla medesima categoria di attività, se tale interpretazione è resa esplicita dal disciplinare e confermata da un chiarimento dell’amministrazione prima della presentazione delle offerte; il chiarimento può ingenerare un affidamento tutelabile nel concorrente.
  • Nelle procedure selettive, l’amministrazione può valutare l’esperienza professionale di un amministratore nominato con delibera assembleare anteriore alla domanda, anche se l’iscrizione della nomina nel registro delle imprese è successiva, poiché l’iscrizione ha funzione dichiarativa e la nomina è efficace dalla deliberazione, quando la situazione è stata rappresentata all’amministrazione e la conoscenza effettiva è dimostrata.
  • Una dichiarazione inesatta resa dal concorrente non comporta automaticamente l’esclusione: la falsità rileva come grave illecito professionale solo se è concretamente idonea a influire sulle determinazioni della stazione appaltante; la falsità priva di incidenza causale sull’esito della procedura è un falso innocuo.
  • L’erronea attribuzione di singoli punteggi non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione quando, anche ricalcolando i punteggi secondo la valutazione corretta, il risultato della procedura rimane invariato e il concorrente ricorrente non dimostra una concreta utilità derivante dall’accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaOfferta e valutazioneMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereBuona fede e correttezza della PAAbuso del diritto e del processo

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