Sentenza n. 73/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino dell’area oggetto di concessione demaniale marittima per ritenute innovazioni abusive
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui l’Autorità di sistema portuale ha disposto la rimessione in pristino dell’area assentita in concessione, avente scadenza al 31 dicembre 2023. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p. e dell’art. 1161 cod. nav., oltre all’eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesta, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza. Con il secondo motivo ha dedotto, sotto ulteriore profilo, la violazione del principio dell’affidamento, il difetto di istruttoria e il difetto assoluto di motivazione. L’Autorità resistente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione, la mancata impugnazione di atti presupposti immediatamente lesivi, il carattere vincolato dell’attività e la carenza di interesse; il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato un documento il giorno precedente l’udienza senza chiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 54 c.p.a. né dimostrare l’estrema difficoltà della produzione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile il documento depositato dalla ricorrente il giorno precedente l’udienza, poiché prodotto oltre il termine di quaranta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., senza autorizzazione del Collegio e senza prova dell’estrema difficoltà della produzione ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. Nel merito, applicando il principio della ragione più liquida, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure contro l’ordinanza. La concessione era infatti scaduta il 31 dicembre 2023 e il TAR ha ritenuto definitivamente venuto meno il titolo, sia perché ha disapplicato, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime, sia perché l’Autorità aveva respinto nel marzo 2024 l’istanza di rinnovo della specifica concessione. Un eventuale annullamento dell’ordinanza non avrebbe quindi consentito alla ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito, ossia tornare a fruire dell’area concessa. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito derivante da una questione rilevata d’ufficio.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza per produrre documenti
La produzione documentale effettuata oltre tale termine è inutilizzabile, salvo eccezionale autorizzazione del Collegio.
art. 54, comma 1, c.p.a.
eventuali documenti prodotti oltre il termine
La produzione tardiva può essere autorizzata solo eccezionalmente, nel rispetto del contraddittorio e quando la produzione tempestiva sia risultata estremamente difficile; la relativa prova grava sulla parte richiedente.
art. 12, comma 6-sexies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
La proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime è stata ritenuta contrastante con il diritto dell’Unione europea e quindi disapplicabile.
art. 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166
fino al 30 settembre 2027
Anche l’ulteriore proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime è stata ritenuta disapplicabile per contrasto con il diritto dell’Unione europea.
art. 633 c.p.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell’ordinanza, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
art. 1161 cod. nav.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti dell’intervento repressivo sull’area demaniale, ma non esaminato nel merito.
Massime di principio
- La produzione documentale effettuata oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza è inutilizzabile, salvo autorizzazione eccezionale del giudice ai sensi dell’art. 54 c.p.a.; la parte deve dimostrare l’estrema difficoltà di produrre tempestivamente il documento.
- La sopravvenuta scadenza della concessione demaniale marittima determina la carenza di interesse all’annullamento di un’ordinanza incidente sull’area concessa quando l’eventuale accoglimento non consentirebbe più al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito.
- Le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime previste dalla normativa nazionale, se ritenute contrastanti con il diritto dell’Unione europea, devono essere disapplicate dal giudice amministrativo; la concessione non può quindi considerarsi ancora efficace sulla sola base di tali proroghe.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso quando il titolo concessorio sia definitivamente venuto meno, anche per il rigetto dell’istanza di rinnovo, e l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non possa produrre un’utilità concreta e attuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 72/2026 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 124/2026 - Milano, Sezione 4
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 17/2026 - Genova, Sezione 1
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 18/2026 - Genova, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →