Sentenza n. 7/2026 - Torino, Sezione 2
per l'accertamento dell'errata quantificazione e, quindi, della non debenza dell'importo dovuto dalla QQUANTI S.r.l. a titolo di oneri di urbanizzazione, come determinati dal Comune di Verrone nella nota Prot. n. 533 in data 08.02.2022, nonché in tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso, tra i quali: - nota Prot. n. 4332 in data 07.09.2022; - nota Prot. n. 1275 in data 27.03.2023; - nota Prot. n. 1913 in data 11.05.2023; e per la condanna del Comune di Verrone a rideterminare correttamente il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione dovuto dalla QQUANTI S.r.l., nei sensi esplicitati nel ricorso nonché per la condanna del Comune di Verrone alla ripetizione in favore della QQUANTI S.r.l. della differenza tra il maggior importo già corrisposto dalla Società e quello effettivamente dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, come correttamente rideterminato nei sensi esplicitati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: quantificazione degli oneri di urbanizzazione e diniego della loro rideterminazione relativamente a un intervento di mutamento della destinazione d’uso da produttiva a direzionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto l’approvazione di una variante al PRGC, che aveva modificato la destinazione urbanistica di parte di un immobile da produttiva a direzionale, e aveva successivamente presentato una richiesta di permesso di costruire per lavori interni finalizzati alla realizzazione di spazi di coworking. Il Comune aveva quantificato gli oneri di urbanizzazione per nuovi insediamenti direzionali, applicando una tariffa complessiva di euro 35.675,22, oltre agli oneri di costruzione. La società sosteneva che l’intervento dovesse essere qualificato come ristrutturazione in area di riordino, con applicazione della tariffa ridotta, poiché riguardava un immobile esistente e non comportava un nuovo insediamento edilizio. Deduceva violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, della legge regionale piemontese n. 56/1977, del PRGC e delle relative NTA, della delibera comunale n. 12/2021, nonché erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento, proporzionalità, equità e certezza giuridica. Il Comune eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo che fosse stato proposto oltre sessanta giorni dalla comunicazione del diniego di rideterminazione degli oneri.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, qualificando la domanda come azione di accertamento del rapporto di dare-avere relativo al contributo di costruzione e non come azione di annullamento degli atti comunali di quantificazione o di diniego. Alla controversia si applica pertanto il termine ordinario di prescrizione decennale e non il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione degli atti amministrativi. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima la quantificazione degli oneri per nuovi insediamenti direzionali. L’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 consente alle regioni di disciplinare diversamente le destinazioni produttiva e direzionale; la legge regionale piemontese n. 19/1999 le considera categorie funzionali distinte. Il passaggio dalla destinazione produttiva a quella direzionale comporta un incremento del carico urbanistico, derivante dalla maggiore richiesta di servizi e standard, dai diversi flussi di traffico e clientela e dai vantaggi economici connessi alla nuova attività, anche se l’intervento edilizio riguarda un immobile già esistente e opere interne. Il Comune ha quindi correttamente applicato la tariffa prevista per gli insediamenti direzionali di nuovo impianto e ha scomputato gli oneri già assolti per la precedente destinazione, in conformità al regolamento comunale sul conguaglio conseguente al mutamento d’uso. Il giudice ha escluso che la qualificazione edilizia dell’intervento come manutenzione straordinaria o ristrutturazione possa determinare, di per sé, la tariffa applicabile, dovendosi distinguere la rilevanza edilizia delle opere dalla rilevanza urbanistica della nuova destinazione d’uso. Ha inoltre ritenuto non decisiva la distinzione tra aree direzionali confermate e aree direzionali di nuovo impianto contenuta nelle NTA, perché riferita principalmente agli interventi edilizi assentibili e non alla destinazione d’uso rilevante ai fini del contributo. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti e provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia, concernenti anche il contributo di costruzione.
art. 2946 c.c.
Il diritto alla rideterminazione del contributo di costruzione è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, trattandosi di una controversia sull’accertamento del rapporto di credito e non sull’annullamento di un atto autoritativo.
art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001
salva diversa previsione da parte delle leggi regionali
La disciplina statale delle categorie funzionali degli immobili lascia alle leggi regionali la facoltà di disciplinare diversamente la distinzione tra destinazioni produttive e direzionali, anche ai fini dell’insediabilità e degli oneri di urbanizzazione.
art. 8 l.r. Piemonte n. 19/1999
Colloca la destinazione produttiva e quella direzionale in categorie funzionali distinte, consentendo di valorizzare il mutamento d’uso ai fini della determinazione degli oneri.
art. 6 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 20 del 25.06.2002
il cambiamento di destinazione d’uso di tutta o parte di un’unità immobiliare comporta il pagamento di un contributo determinato a conguaglio come differenza fra il contributo relativo alla destinazione d’uso preesistente e il contributo relativo alla nuova destinazione d’uso
Il mutamento di destinazione d’uso determina un conguaglio tra gli oneri riferibili alla nuova destinazione e quelli già assolti per la destinazione precedente.
artt. 37 e 38 delle N.T.A. del PRGC del Comune di Verrone
La distinzione tra aree direzionali confermate e aree direzionali di nuovo impianto riguarda principalmente gli interventi edilizi assentibili e non impedisce l’applicazione della tariffa correlata alla nuova destinazione urbanistica.
Massime di principio
- La controversia sulla spettanza e sulla quantificazione del contributo di costruzione, inclusi gli oneri di urbanizzazione, ha natura di accertamento di un rapporto di credito e debito e non di impugnazione di un provvedimento amministrativo autoritativo; essa è pertanto soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, anziché al termine decadenziale per l’annullamento.
- Il Comune può rideterminare il contributo di costruzione, anche in senso favorevole o sfavorevole al privato, entro il termine di prescrizione decennale, poiché la liquidazione degli oneri dà luogo a un rapporto paritetico.
- Quando la normativa regionale distingue le destinazioni produttiva e direzionale, il passaggio dall’una all’altra può comportare un incremento del carico urbanistico e giustificare maggiori oneri di urbanizzazione, anche se l’immobile è preesistente e l’intervento consiste esclusivamente in opere interne.
- La maggiore onerosità derivante dal mutamento di destinazione d’uso può essere determinata sulla base dell’incremento del carico urbanistico, correlato alla maggiore domanda di servizi e standard, ai diversi flussi di traffico e utenza e ai vantaggi economici della nuova destinazione, indipendentemente dall’ampiezza o dalla natura delle opere edilizie eseguite.
- La qualificazione dell’intervento sotto il profilo edilizio, come manutenzione straordinaria o ristrutturazione, non coincide necessariamente con la sua rilevanza urbanistica ai fini degli oneri: il contributo può dipendere dalla nuova destinazione funzionale e dall’incremento del carico urbanistico anche in assenza di opere edilizie significative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 72/2026 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 124/2026 - Milano, Sezione 4
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 17/2026 - Genova, Sezione 1
- Sentenza · 10 gen 2026Sentenza n. 18/2026 - Genova, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →