Sentenza n. 124/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera giuntale n. 140 del 30.5.2024 recante “Annullamento in autotutela, in parte qua, delle deliberazioni di giunta comunale n. 86 del 31.3.2021, n. 216 del 2.9.2021 e n. 78/2022 del 24.3.2022”, con cui è stato approvato il progetto edilizio presentato dalla società Linee Lecco S.p.a., e successive varianti, per la manutenzione straordinaria, la riqualificazione, le opere di completamento del parcheggio pubblico denominato “La Piccola”; b) dell’ordinanza comunale n.232 del 19.6.2024 recante ingiunzione di demolizione dell’edificio per il gestore del parcheggio realizzato a seguito dei titoli indicati alla precedente lett. a); c) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 92203 del 22.9.2023; d) del PGT di Lecco, approvato con delibera consiliare n. 43 del 30.06.2014. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/2/2025: a) della Delibera consiliare n. 53/2024, pubblicata all’albo pretorio in data 20.1.2025, recante “fabbricato “uffici” presso l’area ex piccola, dichiarazione di pubblico interesse, acquisizione al patrimonio comunale e approvazione variazione urbanistica per destinazione d'uso” b) delle Delibera consiliare n. 29 del 8.8.2024, allo stato non nota e richiamata dal provvedimento sub. a); c) dell’accordo, allo stato non noto, tra la società Linee Lecco S.p.a. e il Comune di Lecco per l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’edificio oggetto di causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di annullamento in autotutela dei precedenti atti di approvazione del progetto edilizio, ordinanza di demolizione dell'edificio, PGT e successivi atti comunali di acquisizione al patrimonio e variazione urbanistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 140/2024, con cui erano state annullate in autotutela le precedenti deliberazioni di approvazione del progetto di realizzazione e ricollocazione di uffici nell'edificio gestore del parcheggio, l'ordinanza di demolizione n. 232/2024, la comunicazione di avvio del procedimento e il PGT comunale. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 380/2001, della legge regionale Lombardia n. 12/2005 e degli strumenti urbanistici comunali, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. In particolare, ha contestato i presupposti e le modalità dell’annullamento d’ufficio, la violazione delle garanzie partecipative, l’interpretazione delle norme tecniche del PGT riguardanti le aree S8.1 e le opere complementari ai parcheggi, nonché la legittimità della demolizione delle opere interne e delle modifiche ai prospetti. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione consiliare che aveva dichiarato il pubblico interesse alla conservazione della palazzina uffici, disposto l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e approvato una variazione urbanistica, oltre a una deliberazione consiliare richiamata e all’accordo tra il Comune e la società proprietaria o gestore dell’opera, deducendo illegittimità derivata, violazione delle norme civilistiche e urbanistiche, violazione degli artt. 31 e 35 d.P.R. n. 380/2001, sviamento e contraddittorietà.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione e interesse ad agire, l’impugnazione della delibera n. 140/2024. Il progettista che abbia svolto attività intellettuale per consentire al proprietario o committente di ottenere il titolo edilizio non è titolare di un interesse legittimo pretensivo relativo allo ius aedificandi, che incide sulla sfera patrimoniale del proprietario, né può fondare la legittimazione su un interesse morale o professionale al mantenimento dell’opera, qualificato come interesse di fatto o indiretto. È stata dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 232/2024, essendo stata l’ordinanza rimossa in autotutela con l’ordinanza n. 48/2025. Il TAR ha comunque esaminato le censure ai fini dell’accertamento dell’illegittimità in funzione risarcitoria. La censura di illegittimità derivata è stata dichiarata inammissibile, poiché non è consentita la disapplicazione incidentale di un atto presupposto non avente natura normativa quando tale atto si sia consolidato nei confronti del ricorrente. È stata respinta la censura relativa alla comunicazione di avvio del procedimento: la comunicazione indicava già le ragioni dell’intervento amministrativo, consistenti nella non conformità urbanistica dell’edificio e nelle difformità rispetto ai progetti approvati, coincidenti con quelle poste a fondamento dell’atto conclusivo. È stata inoltre respinta la censura concernente l’art. 10 delle NTA del PGT: nelle aree S8.2 l’insediamento di uffici per la gestione del parcheggio era espressamente ammesso, mentre nelle aree S8.1 era consentita soltanto la realizzazione di parcheggi a raso, con conseguente esclusione delle opere complementari non espressamente previste. Il TAR ha ritenuto assorbita la censura relativa alla sanzione applicabile alle opere interne e alle modifiche dei prospetti, poiché l’assenza di conformità urbanistica dell’edificio e la mancanza della validazione del progetto erano comunque sufficienti a sorreggere l’intervento repressivo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione e interesse, non incidendo gli atti di acquisizione, dichiarazione di pubblico interesse e variazione urbanistica sull’attività professionale svolta dal progettista. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre oneri di legge a favore del Comune.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è richiamata con riguardo all’annullamento d’ufficio degli atti comunali di approvazione del progetto, ma la relativa impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione e interesse del progettista.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio è stata ritenuta idonea perché indicava le ragioni del procedimento, coincidenti con quelle dell’atto conclusivo; non vi è stata quindi lesione delle garanzie partecipative.
art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
È richiamato in relazione agli effetti edilizi delle deliberazioni comunali di approvazione del progetto di opera pubblica.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La censura sulla possibile applicazione della sanzione pecuniaria alle opere interne e alle modifiche dei prospetti è stata ritenuta non decisiva, perché l’assenza di conformità urbanistica dell’edificio costituiva autonoma ragione sufficiente.
art. 51 l.r. Lombardia 12/2005
La norma è stata ritenuta compatibile con l’esclusione delle opere complementari nelle aree S8.1 quando esse non siano espressamente ammesse dallo strumento urbanistico.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato nei motivi aggiunti con riferimento agli effetti dell’abuso edilizio e all’acquisizione dell’immobile, senza una specifica decisione autonoma sul suo contenuto.
art. 35 d.P.R. 380/2001
È richiamato nei motivi relativi all’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, ma i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione e interesse.
Massime di principio
- Il progettista che abbia predisposto un progetto edilizio per consentire al proprietario o committente di munirsi del titolo abilitativo non è, in assenza di una diretta incidenza dell’atto sulla propria sfera giuridica, legittimato a impugnare i provvedimenti che negano, rimuovono o limitano lo ius aedificandi del proprietario; l’interesse al prestigio professionale o a evitare un discredito costituisce un interesse di fatto o indiretto, non sufficiente a fondare l’azione.
- Quando l’atto presupposto non avente natura normativa non sia stato validamente impugnato da un soggetto legittimato e si sia consolidato nei suoi confronti, il giudice amministrativo non può disapplicarlo incidentalmente nell’ambito dell’impugnazione dell’atto consequenziale.
- La comunicazione di avvio del procedimento soddisfa le garanzie partecipative quando espone già le ragioni sostanziali dell’intervento amministrativo e tali ragioni coincidono con quelle poste a fondamento del provvedimento conclusivo.
- La disciplina urbanistica che ammette espressamente determinati uffici o opere complementari in una specifica sottozona non può essere estesa analogicamente ad altra sottozona nella quale lo strumento urbanistico consenta soltanto la destinazione principale del parcheggio.
- La sopravvenuta rimozione in autotutela dell’atto impugnato determina l’improcedibilità per carenza di interesse; tuttavia, se il ricorrente manifesta un interesse risarcitorio, il giudice può esaminare le censure ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto.
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