Sentenza n. 18/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento del decreto rettorale -OMISSIS- recante l’esclusione del ricorrente dal corso di dottorato di ricerca in “Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità - curriculum Cybersecurity and Reliable Artificial Intelligence” (XXXVIII Ciclo);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di esclusione dal corso di dottorato di ricerca per mancata ammissione al terzo anno
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione della legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza, per inadeguatezza e inintelligibilità della motivazione del decreto rettorale; 2) violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento, sostenendo di avere conseguito un punteggio idoneo al passaggio di anno, sulla base di una comunicazione e-mail attribuita a un docente; 3) eccesso di potere per arbitrarietà, assenza di predeterminazione dei criteri valutativi, illogicità e disparità di trattamento, assumendo che non fossero stati previamente stabiliti i criteri per l’ammissione all’anno successivo e che altri dottorandi con risultati analoghi o inferiori fossero stati ammessi. Dalla documentazione è emerso che il dottorando, vincitore di un posto riservato, aveva sostenuto il colloquio per il passaggio dal secondo al terzo anno, presentando una schematica esposizione del lavoro e una bozza di articolo scientifico, ma non aveva consegnato la relazione annuale dettagliata prevista dal regolamento di Ateneo e richiesta dalla coordinatrice e dal supervisore. La commissione di valutazione aveva giudicato insufficienti i risultati, rilevando scarsità della produzione scientifica, carenze nel metodo e nella qualità della ricerca, mancanza di progressi concreti nel secondo anno, immaturità della proposta di ricerca e inadeguatezza del piano di attività. Il collegio dei docenti aveva condiviso tale valutazione e proposto l’esclusione, poi disposta con decreto rettorale.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché il decreto rettorale era motivato per relationem mediante il rinvio al verbale del collegio dei docenti e alla valutazione della commissione, atti istruttori esaurienti e conoscibili, nei quali erano illustrate le ragioni della non ammissione: scarsità delle pubblicazioni, insufficiente rigore metodologico e maturità scientifica, assenza di concreti avanzamenti della ricerca e inadeguatezza del progetto rispetto alla tesi finale. Il secondo motivo è stato respinto perché il ricorrente non aveva prodotto la comunicazione asseritamente favorevole del supervisore; inoltre, il supervisore aveva sottoscritto la relazione negativa della commissione. In ogni caso, eventuali giudizi individuali e precedenti dei singoli docenti non possono prevalere sul giudizio collegiale finale del collegio dei docenti. Il terzo motivo è stato respinto perché la predeterminazione dei parametri prevista per i concorsi di reclutamento non si applica alla valutazione del percorso individuale del dottorando ai fini del passaggio di anno, che non consiste in una comparazione tra candidati ma nell’apprezzamento della qualità e dei risultati della ricerca del singolo. La censura di disparità di trattamento è stata inoltre ritenuta generica, non essendo stati indicati i colleghi ammessi né dimostrate le asserite carenze delle loro attività. Le valutazioni tecnico-discrezionali sono state ritenute chiare e coerenti, senza specifiche deduzioni di inattendibilità o violazione dei canoni disciplinari. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento richiama atti istruttori esaurienti e conoscibili, dai quali risultano le ragioni della decisione e che consentono all’interessato e al giudice di contestarla e sindacarla.
art. 19, comma 17, Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca
Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al collegio dei docenti una dettagliata relazione scritta sull’attività svolta ... Il collegio dei docenti annualmente valuta la relazione sull’attività svolta e, sentiti il supervisore e i co-supervisori, delibera sull’ammissione del dottorando all’anno successivo ... Nel caso di risultati insufficienti, il collegio propone al rettore l’esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso.
La valutazione annuale del collegio dei docenti costituisce il presupposto per l’ammissione all’anno successivo; in caso di risultati insufficienti può essere proposta l’esclusione dal corso.
art. 3 della convenzione tra Università degli Studi di Genova e soggetto finanziatore del posto riservato
Al termine di ogni anno di corso, l’attività del dottorando sarà valutata come previsto dal Regolamento di Ateneo e il Collegio Docenti si esprimerà in merito alla sua ammissione all’anno successivo.
Il passaggio di anno del dottorando assegnatario di un posto riservato è subordinato alla valutazione annuale prevista dal regolamento di Ateneo e alla deliberazione del collegio dei docenti.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non supera la valutazione negativa collegiale quando non siano forniti elementi probatori idonei a dimostrare l’illegittimità dell’esclusione.
art. 12 d.P.R. 487/1994
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La predeterminazione dei parametri di giudizio è prescritta per le procedure concorsuali di reclutamento dei pubblici dipendenti, ma non è stata ritenuta applicabile alla valutazione individuale del percorso e della ricerca di un dottorando ai fini del passaggio all’anno successivo.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un provvedimento di esclusione da un corso di dottorato è sufficiente quando il provvedimento richiama atti istruttori esaurienti e conoscibili, come il verbale del collegio dei docenti e la relazione della commissione di valutazione, nei quali siano specificamente indicate le carenze scientifiche e formative dell’interessato.
- La valutazione del dottorando ai fini dell’ammissione all’anno successivo rientra nella discrezionalità tecnico-scientifica del collegio dei docenti e della commissione di valutazione; il giudizio può essere sindacato solo in presenza di elementi concreti di inattendibilità o di violazione dei canoni propri dell’ambito disciplinare.
- Nel giudizio sull’ammissione del dottorando all’anno successivo rileva il giudizio collegiale finale del collegio dei docenti, che non può essere superato da eventuali valutazioni individuali e anteriori espresse da singoli docenti.
- La predeterminazione dei criteri valutativi richiesta per le procedure concorsuali di reclutamento dei dipendenti pubblici non si applica necessariamente alla valutazione del percorso individuale del dottorando, poiché il passaggio di anno dipende dall’apprezzamento della qualità e dei risultati della ricerca del singolo e non dalla comparazione tra dottorandi.
- Una censura di disparità di trattamento nei confronti di altri dottorandi è generica se il ricorrente non identifica i soggetti assunti come tertium comparationis e non dimostra l’effettiva analogia o inferiorità dei loro risultati rispetto ai propri.
Come è indicizzato
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