Cassazione Civile, Ordinanza n. 16949/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra una società di riscossione, qualificata dalla Corte come ente pubblico economico ma soggetta, quanto al rapporto di lavoro, alla disciplina privatistica, e una dipendente impiegata in attività di assistenza tecnica e difesa innanzi alle commissioni tributarie. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di un superiore inquadramento professionale, sostenendo di aver svolto mansioni corrispondenti al quarto livello e poi alla qualifica di quadro di primo livello, oltre alla declaratoria di illegittimità della revoca dell’inquadramento riconosciutole nel 2012 e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo illegittima la revoca e riconoscendo il diritto all’inquadramento come quadro di primo livello dal dicembre 2012. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 18 d.l. 112/2008 e delle clausole collettive, sostenendo che la progressione/inquadramento costituiva un reclutamento soggetto a regime pubblicistico e che gli accordi collettivi sarebbero nulli e inapplicabili; 2) violazione delle clausole contrattuali e delle regole ermeneutiche, deducendo che le mansioni svolte non presentavano autonomia e discrezionalità sufficienti per il livello riconosciuto, ma il motivo mirava in realtà a una rivalutazione del fatto; 3) violazione dell’art. 9 d.l. 78/2010, asseritamente nuova rispetto al giudizio di merito, per la pretesa sterilizzazione degli aumenti economici; 4) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse accolto una domanda solo subordinata. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha confermato integralmente la decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha affermato, in continuità con la propria giurisprudenza, che il rapporto di lavoro alle dipendenze di una società a controllo pubblico o di riscossione ha natura privatistica e non è disciplinato dal d.lgs. 165/2001; ne consegue che le progressioni di mansioni e l’inquadramento restano regolati dall’art. 2103 c.c., salvo deroghe speciali. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare l’apprezzamento in fatto del giudice di merito sulla concreta attività svolta dalla lavoratrice e sulla corrispondenza alle declaratorie contrattuali; inammissibile il terzo perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito; infondato il quarto perché la Corte territoriale aveva correttamente esaminato la domanda subordinata senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La società è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte lo richiama distinguendo tra censura di diritto e rivalutazione del fatto.
art. 18 d.l. 112/2008
Non introduce, per le società di riscossione qualificate come enti pubblici economici, un regime pubblicistico delle mansioni e delle progressioni tale da rendere inapplicabile l’art. 2103 c.c.
artt. 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/09/2010
Le clausole collettive richiamate non sono dichiarate nulle; la Corte ritiene non fondato il presupposto della loro incompatibilità con il regime applicabile al rapporto.
art. 36 contratto integrativo aziendale del 28/08/2008
Richiamato dalla ricorrente come fonte dell’inquadramento; la Corte non accoglie la censura di nullità o inapplicabilità nei termini prospettati.
artt. 1362, secondo comma, 1363, 1366 e 1369 c.c.
Le censure ermeneutiche sono dichiarate inammissibili perché, in realtà, mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e delle mansioni svolte.
art. 2103 c.c.
Per il rapporto di lavoro alle dipendenze di ente pubblico economico o società a controllo pubblico, in assenza di deroga speciale, disciplina l’assegnazione a mansioni superiori e l’inquadramento.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Non si applica al rapporto di lavoro alle dipendenze della società di riscossione, che resta soggetto al diritto privato.
art. 1, comma 3, d.lgs. 19/08/2016, n. 175
per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato
Conferma l’applicazione della disciplina civilistica e privatistica alle società a partecipazione pubblica, salvo deroghe espresse.
art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78/2010
La censura fondata su tale norma è dichiarata inammissibile perché proposta come questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata né nel thema decidendum di merito.
art. 112 c.p.c.
Non è violato: la Corte d’appello ha pronunciato su una domanda subordinata ritualmente proposta, senza eccedere i limiti del petitum.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per il rito camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Giustifica l’accertamento dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
d.l. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1
Citato in un richiamo giurisprudenziale per qualificare le società di riscossione come enti pubblici economici e distinguerle dalle amministrazioni e dagli enti pubblici non economici.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per l’inquadramento di Agenzia delle entrate-Riscossione come ente pubblico economico.
art. 1 d.P.C.M. 5 giugno 2017
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per la qualificazione pubblicistica/ economica dell’ente di riscossione.
art. 19 octies, comma 3, d.l. n. 148 del 2017
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato come norma che specifica l’ambito di applicazione del termine dilatorio per le opposizioni esecutive.
Massime di principio
- Il rapporto di lavoro alle dipendenze di una società a controllo pubblico o di riscossione, in mancanza di una deroga legislativa espressa, è disciplinato dal diritto privato e non dal regime del pubblico impiego contrattualizzato; pertanto le mansioni superiori e l’inquadramento si valutano alla stregua dell’art. 2103 c.c.
- L’art. 18 d.l. 112/2008, anche se prevede limiti pubblicistici all’assunzione di nuovo personale e al contenimento della spesa, non determina di per sé l’inapplicabilità della disciplina civilistica sulle mansioni e sulle progressioni del personale delle società a partecipazione pubblica.
- In sede di legittimità, la censura che formalmente denuncia violazione di legge ma in realtà sollecita una nuova valutazione delle prove e delle mansioni concretamente svolte è inammissibile, perché l’accertamento fattuale dell’attività lavorativa è riservato al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può introdurre questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata né già devolute nel giudizio di appello; la parte deve anche indicare specificamente dove e come la questione sia stata sollevata nei gradi precedenti.
- Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito esamini e accolga una domanda subordinata ritualmente proposta, purché resti entro il perimetro delle domande effettivamente formulate.
- Quando il giudice di merito accerta la sussistenza dei presupposti contrattuali per l’inquadramento superiore sulla base delle mansioni svolte e della disciplina collettiva, tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione di legge o di motivazione nei casi consentiti, non mediante mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio.
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