Ordinanza n. 29/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento: della determina della Provincia di Pesaro e Urbino n. 391 del 22.04.2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina della Provincia di Pesaro e Urbino n. 391 del 22 aprile 2021
Esito
La controversia
Due persone fisiche hanno proposto ricorso contro la Provincia di Pesaro e Urbino e nei confronti del Comune di Carpegna per l’annullamento di una determina provinciale. Dal testo dell’ordinanza non emergono né l’oggetto sostanziale della determina né i motivi di illegittimità dedotti. La parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso. Il TAR, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi per la decisione, ha disposto il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e di ogni altro atto o documento utile.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e non ha esaminato i motivi di ricorso. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando all’amministrazione intimata di depositare al più presto una dettagliata relazione sulla vicenda controversa, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., nonché ogni ulteriore atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. La decisione è stata motivata da esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ricondotte ai principi di cui agli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a. È stata inoltre ordinata alla segreteria la comunicazione dell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Il giudice richiama il principio di effettività della tutela giurisdizionale quale fondamento dell’acquisizione istruttoria disposta.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice richiama il principio di concentrazione e di ragionevole durata del processo amministrativo per giustificare la sollecita acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
La disposizione è individuata quale base normativa per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sui fatti di causa e della documentazione utile.
Massime di principio
- Quando il ricorrente conferma il proprio interesse alla decisione e gli elementi disponibili non sono sufficienti per definire il giudizio, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione di una dettagliata relazione dell’amministrazione e degli atti o documenti utili ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
- L’acquisizione istruttoria può essere disposta per assicurare effettività, concentrazione e celerità del giudizio, senza che ciò comporti anticipazione della decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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