Cassazione Penale, Sentenza n. 28439/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza e proporzionalità della sola custodia in carcere, evidenziando il tempo trascorso dai fatti e dall'esecuzione della misura, l'esclusione del ruolo organizzativo nell'associazione contestata (art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e l'assenza di elementi che dimostrino l'attualità della partecipazione al sodalizio; lamenta inoltre la mancata considerazione della riduzione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che i giudizi sulle esigenze cautelari siano sindacabili in Cassazione solo per violazione di norme, mancanza o contraddittorietà insanabile o manifesta illogicità della motivazione. Conferma che il Tribunale ha correttamente applicato il regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non ritenendolo superato, e ha motivato la persistenza del pericolo di reiterazione considerando la concreta capacità criminale dell'imputato emersa dalle modalità di partecipazione (ruolo di primo piano nel coadiuvare il padre, rapporti con sodali, mantenimento economico, viaggi all'estero e contatti con fornitori), ritenendo tali elementi non arginabili con arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dispone trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; non dispone la rimessione in libertà.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 2
Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: richiamata come fattispecie associativa a fondamento del regime presuntivo di pericolosità; la partecipazione all'associazione giustifica la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Indica il regime presuntivo relativo all'attualità delle esigenze cautelari per talune fattispecie associative. Nella sentenza si afferma che tale presunzione non è automaticamente superata dal tempo trascorso o dalla rescissione del vincolo associativo: il giudice deve valutare complessivamente ruolo, modalità di condotta e contesto, e può ritenere la presunzione non superata.
codice di procedura penale, art. 274, lett. c)
Stabilisce il pericolo di commissione di altri reati quale esigenza cautelare; la giurisprudenza richiede che tale pericolo sia non solo concreto ma anche attuale. La Corte ricorda che l'attualità va valutata prognosticamente sulla base della personalità, delle modalità del fatto e delle condizioni di vita, non richiedendo la previsione di una specifica occasione di reato.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Modifica normativa che ha inserito nel testo dell'art. 274, lett. c) il requisito dell'attualità del pericolo di commissione di altri reati; la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale di tale requisito.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.
disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94, commi 1-ter e 1-bis
Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia dell'ordinanza quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, per gli adempimenti consequenziali; la Corte dispone tale trasmissione.
Massime di principio
- La Cassazione sindaca i giudizi cautelari solo per violazione di legge, contraddittorietà insanabile o manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile una mera rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. produce una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari che deve essere valutata complessivamente e può essere superata solo con argomentazione circostanziata.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di commissione di altri reati (art. 274, lett. c) richiede una prognosi basata su personalità, modalità del fatto e condizioni di vita; non è necessario individuare una specifica occasione prossima, ma va dimostrata una concreta probabilità di reiterazione.
- Il tempo trascorso dai fatti e dall'esecuzione della misura è un elemento rilevante ma non risolutivo: da solo non basta a escludere la persistenza delle esigenze cautelari se permangono elementi che indicano la capacità di mantenere rapporti criminali o di reiterare condotte.
- La semplice riduzione del trattamento sanzionatorio o l'esclusione di un ruolo organizzativo, sebbene rilevanti, non annullano automaticamente la gravità indiziaria o la prognosi di pericolosità; il giudice deve valutare la complessiva personalità e condotta dell'imputato.
- Nei ricorsi alla Corte di Cassazione è importante confrontare espressamente le censure con la motivazione del provvedimento impugnato: la mancanza di questo confronto può determinare l'inammissibilità del ricorso.
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