Cassazione Penale, Ordinanza n. 09595/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato nei cui confronti era stata emessa dal GUP una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso per cassazione deduceva il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il gravame è stato proposto fuori dei casi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non investe profili attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena/misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamato quale parametro delle cause di proscioglimento immediato che il ricorrente assumeva non considerate, ma il motivo è ritenuto estraneo ai limiti del ricorso contro il patteggiamento.
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del giudizio impugnatorio.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di una causa non colposa dell'errore processuale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- Non è deducibile, con ricorso contro il patteggiamento, il vizio di motivazione in ordine alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se il motivo non rientra nelle ipotesi tipiche di impugnazione previste dalla legge.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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