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Sentenza

Sentenza n. 742/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione: - della Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 82/2025 n. 867 del 24 dicembre 2025, con cui sono stati approvati gli atti della “Procedura aperta ex art. 71 del d.lgs.36/2023 e s.m., per la fornitura triennale, suddivisa in 19 lotti, di materiale di consumo per monitor multiparametrici di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202400059” e l’aggiudicazione di n. 15 lotti (lotti n. 13 e 15 deserti), decidendo nel contempo di non aggiudicare i Lotti 7 e 8 per le motivazioni espresse dalla S.C. Farmacia Ospedaliera in nota PG/2025/0020100 del 05.12.2025; il presente ricorso è finalizzato all’impugnazione del solo Lotto 8; - della nota PG/2025/0020100 del 5 dicembre 2025 con cui la S.C. Farmacia Ospedaliera ha chiesto al RUP di non procedere all’aggiudicazione dei lotti 7 ed 8, ancora non nota e di cui si chiede l’esibizione in giudizio; - della comunicazione di aggiudicazione del 13 gennaio 2026; - del diniego di accesso agli atti del 12.2.2026, relativo all’istanza del 9.2.2026; - di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto.

Giustizia amministrativa202600239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di non aggiudicazione del Lotto 8 di una procedura aperta per la fornitura triennale di materiale di consumo per monitor multiparametrici, connessa nota della Farmacia Ospedaliera e diniego di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente, risultata aggiudicataria provvisoria del Lotto 8, ha impugnato la decisione della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione, motivata dall'asserita errata progettazione della gara e dalla necessità di valorizzare, oltre al prezzo, servizi di assistenza e formazione del personale. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la disparità di trattamento. Secondo la ricorrente, il lotto riguardava materiale di consumo monouso già utilizzato dal personale aziendale e quindi non richiedeva specifici servizi di assistenza e formazione; inoltre, prodotti analoghi erano stati aggiudicati in altri lotti della medesima procedura mediante il criterio del minor prezzo. È stata altresì proposta domanda di accesso endoprocessuale alla nota della Farmacia Ospedaliera e al precedente parere positivo sulle schede tecniche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati limitatamente al Lotto 8. Ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione, rilevando che la decisione di non aggiudicare si fondava su una motivazione particolarmente sintetica, limitata alla necessità di servizi di assistenza e formazione, senza confrontarsi con gli elementi potenzialmente contrari: la natura monouso e già conosciuta del materiale, l'analogia con prodotti oggetto di altri lotti aggiudicati, il fatto che il capitolato già prevedesse servizi di assistenza, manutenzione e formazione per le apparecchiature elettromedicali e il precedente parere positivo della Farmacia sulle schede tecniche. Anche il richiamo all'art. 21 del disciplinare e all'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023 non è stato ritenuto sufficiente, poiché non esplicitava le ragioni concrete della non convenienza o non idoneità delle offerte. L'accoglimento della censura sul difetto di motivazione ha reso superfluo l'esame della domanda di accesso endoprocessuale. L'Azienda potrà eventualmente intervenire nuovamente sulla gara, fornendo una motivazione esaustiva sui profili di criticità. Le spese sono state poste a carico dell'Azienda e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Norma richiamata quale base della procedura aperta per l'affidamento della fornitura.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Norma richiamata per l'utilizzo del criterio del prezzo più basso.

  • art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023

    La possibilità di non procedere all'aggiudicazione presuppone l'indicazione delle ragioni concrete della non convenienza o non idoneità delle offerte; il mero richiamo generico non è sufficiente.

  • art. 21 del Disciplinare di gara

    Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice.

    La clausola non esonera la stazione appaltante dall'obbligo di esplicitare le ragioni concrete della non convenienza o non idoneità delle offerte.

Massime di principio

  • La decisione di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023 deve essere sorretta da una motivazione concreta, specifica e coerente con l’oggetto del contratto; non è sufficiente il richiamo generico alla non convenienza o non idoneità delle offerte.
  • Quando la stazione appaltante modifica, dopo la valutazione delle offerte, la propria valutazione sull’idoneità del criterio di aggiudicazione, deve confrontarsi puntualmente con le caratteristiche della fornitura, con la lex specialis, con gli elementi emersi in gara e con le ragioni per cui tali elementi non consentirebbero l’aggiudicazione.
  • Il difetto di motivazione sussiste quando l’atto di non aggiudicazione omette di considerare circostanze potenzialmente decisive e non spiega perché esigenze di assistenza e formazione rendano inadeguato il criterio del minor prezzo, soprattutto se la gara riguarda materiali di consumo già utilizzati e il capitolato prevede già servizi riferiti alle apparecchiature cui tali materiali sono destinati.
  • Il precedente parere positivo dell’amministrazione sulla conformità tecnica delle offerte e l’aggiudicazione di prodotti analoghi in altri lotti costituiscono elementi che la stazione appaltante deve esaminare e superare con adeguata motivazione qualora intenda non aggiudicare uno specifico lotto.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaProcedura di garaAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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