Cassazione Penale, Sentenza n. 44330/2024 del 04/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto a Russo il diritto all'indennizzo per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari (22/08/2017-02/07/2018). I motivi principali: (1) omissione di valutazione sull'incidenza delle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 agli artt. 52 e 55 c.p. (scriminante della legittima difesa), con la doglianza che l'assoluzione definitiva sarebbe potuta dipendere dalla nuova disciplina e che, quindi, si dovrebbe applicare l'art. 314, comma 5, c.p.p. (esclusione del diritto alla riparazione per la parte di custodia subita prima dell'abrogazione/cessazione di punibilità); (2) mancata valutazione concreta della condotta di Russo, segnalandone la gravità e la formula assolutoria dubitativa/putativa, e sostenendo che la reazione difensiva avrebbe potuto essere valutata come eccedente e colposa, ostativa all'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso non superanti il vaglio di ammissibilità e ha rigettato l'impugnazione. Ha ritenuto che dalla motivazione della sentenza definitiva di assoluzione non emerge che l'assoluzione sia dipesa dalla riforma degli artt. 52 e 55 c.p.: i giudici di merito avevano accertato che la condotta non era antigiuridica e che non vi era eccesso colposo nella reazione difensiva. Pertanto non si è applicata l'esclusione prevista dall'art. 314, comma 5, c.p.p. Si è inoltre disposto, in questa fase, la compensazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen. (scriminante della legittima difesa)
La Corte ha valutato che, anche alla stregua del testo previgente, gli elementi accertati nel giudizio di cognizione erano compatibili con la legittima difesa (anche putativa) e che non risultava che la riforma del 2019 fosse stata determinante per l'assoluzione.
art. 55 cod. pen.
Richiamato per il collegamento con l'art. 52 (criteri di proporzione e rilevanza nell'eccesso difensivo); la Corte ha ritenuto che non esistano elementi che mostrino come la modifica normativa avesse inciso sul giudizio di merito.
legge 26 aprile 2019, n. 36
La Corte afferma che la mera citazione della riforma nella sentenza di merito non prova che la modifica normativa abbia determinato l'assoluzione; occorre dimostrare quale elemento concreto sarebbe stato valutato in modo diverso dal giudice senza la riforma.
art. 314, comma 5, cod. proc. pen.
«quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice" (testo richiamato nel ricorso)
La norma può escludere il diritto alla riparazione per la parte di custodia subita prima della sopravvenuta cessazione di punibilità solo se risulti che la sentenza definitiva abbia affermato la non punibilità per effetto dell'abrogazione/cessazione di punibilità. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che ciò non sia provato.
art. 92 cod. proc. civ.
Citato per la compensazione delle spese: la Corte ha ritenuto sussistenti condizioni per compensare le spese in questa fase, essendo il MEF soccombente ma senza aver svolto difese nel giudizio di legittimità.
Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 4, n. 7225/2023 (Cannarile)
«In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio di cognizione, essendogli precluso l'esame delle sole prove espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente tali o irrilevanti»
Il principio supporta la valutazione, nel giudizio di riparazione, degli elementi di fatto accertati nei precedenti gradi; tuttavia qui la Corte ha ritenuto che quegli elementi non consentivano di ritenere che la riforma fosse la causa dell'assoluzione.
Massime di principio
- Quando la sentenza definitiva di assoluzione accerta che la condotta non ha carattere antigiuridico (anche in forma di legittima difesa putativa), il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è riconoscibile anche se la privazione della libertà è avvenuta prima di una successiva riforma normativa, salvo che sia provato che l'assoluzione dipenda specificamente dalla riforma.
- L'applicazione dell'art. 314, comma 5, c.p.p. (esclusione della riparazione per la parte di custodia sofferta prima della cessazione della punibilità) richiede la dimostrazione che la sentenza definitiva affermi la non punibilità in ragione di una sopravvenuta abrogazione o cessazione di punibilità; la mera citazione della nuova norma in motivazione non è sufficiente.
- Nel giudizio di riparazione il giudice può e deve prendere in considerazione gli elementi fattuali provati nel giudizio di cognizione (salvo quelli dichiarati inutilizzabili), ma l'esame riguarda la rilevanza di tali elementi rispetto alla sussistenza di dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo.
- Se l'assoluzione è formulata in termini dubitativi o come legittima difesa putativa, il giudice della riparazione deve comunque valutare se dalla ricostruzione fattuale emerga un comportamento che integri colpa grave o dolo idoneo a escludere la riparazione; la valutazione richiede un concreto confronto con le circostanze di fatto accertate.
- In assenza di una difesa effettiva da parte del resistente (es. Amministrazione costituita ma non difendente in Cassazione), il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali a norma dell'art. 92 c.p.c.
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