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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8547/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativo a 393 giorni di custodia cautelare (carcere e arresti domiciliari) in relazione a più capi di imputazione; in primo grado condanna, in appello assoluzione per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza ritenendo che il Pompita avesse tenuto una condotta di connivenza passiva e di colpa grave: avrebbe accompagnato e poi atteso Boi Ionata, avuto contezza che Boi nascondeva un fucile con matricola abrasa, rifiutato di accompagnarlo dai complici ma poi reso un passaggio in paese, omesso di riferire elementi (telefonata, conoscenza dell'arma) e reso dichiarazioni lacunose all'interrogatorio di garanzia, condotte che secondo il giudice hanno concorso a dare causa all'adozione e al mantenimento della misura cautelare; perciò escluso il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione della Corte d'appello che, sulla base delle risultanze processuali, aveva configurato una connivenza passiva e una colpa grave ostative al riconoscimento dell'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. Ha altresì condiviso la valutazione negativa delle dichiarazioni rese all'interrogatorio come rilevanti ai fini causali del protrarsi della privazione della libertà. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave»

    La norma riconosce il diritto all'indennizzo salvo che l'imputato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla misura cautelare; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa e può escludere l'indennizzo per condotte di connivenza o gravemente colpose che abbiano avuto incidenza causale sulla misura.

  • art. 646, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita la cognizione della Corte di cassazione in materia di riparazione all'esame di legittimità e della congruità/logica della motivazione del provvedimento impugnato, non investendo il merito sostanziale dei fatti già valutati dal giudice della riparazione.

  • art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamo normativo che rende applicabile al procedimento di riparazione i limiti recati dall'art. 646 c.p.p. in ordine al controllo di legittimità.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa: negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi; la colpa grave, ove riscontrata, è ostativa al diritto all'indennizzo se ha creato una prevedibile ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Diritto vivente della Corte di cassazione (Sez. U. Sarnataro, n. 43/1995; Sez. U. Nicosia, n. 51779/2013; altre pronunce citate)

    Giurisprudenza che amplia la nozione di dolo/condotta ostativa includendo anche la condotta consapevole che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, realizza una situazione di allarme sociale; e chiarisce che la connivenza passiva o le dichiarazioni reticenti endoprocessuali possono integrare una causa impeditiva dell'indennizzo.

Massime di principio

  • L'assoluzione in sede di merito non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice deve verificare se l'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a far instaurare o a far perdurare la misura cautelare.
  • La "connivenza passiva" (contiguità) può escludere l'indennizzo quando la condotta, pur non volendo attivamente il reato, abbia tollerato la consumazione, rafforzato l'altrui proposito criminoso o violato doveri elementari di solidarietà sociale tale da creare una prevedibile ragione d'intervento dell'autorità.
  • Dichiarazioni mendaci, reticenti o lacunose rese in sede di interrogatorio di garanzia possono costituire prova della colpa grave se hanno influito causalmente sul protrarsi della privazione della libertà.
  • La valutazione della sussistenza della causa impeditiva deve considerare il comportamento sia anteriore sia successivo alla misura cautelare e va compiuta ex ante rispetto agli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione e del mantenimento della misura.
  • In sede di impugnazione davanti alla Corte di cassazione la sindacabilità è limitata a legittimità e logicità della motivazione: non è consentito un nuovo esame di merito dei fatti già valutati dal giudice della riparazione.
  • Suggerimenti pratici: documentare e comunicare subito ogni elemento che possa dimostrare estraneità o collaborazione (contatti, testimoni, messaggi), evitare omissioni o risposte reticenti in fase di interrogatorio, e proporre tempestivamente deduzioni difensive completi per prevenire che comportamenti ambigui vengano interpretati come connivenza o colpa grave.

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