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Sentenza

Sentenza n. 2708/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale e proclamazione degli eletti alle elezioni del Consiglio comunale di Carini del 24-25 maggio 2026, nella parte in cui assegnavano alla coalizione del Sindaco eletto 14 anziché 15 seggi e proclamavano eletto il candidato della lista n. 18 invece della candidata della lista n. 11

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati elettorali)

Prevale il privato

La controversia

Due candidati hanno impugnato gli atti di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti. La candidata della lista n. 11, collegata alla coalizione del Sindaco eletto al primo turno con il 53,97% dei voti, aveva ottenuto 312 preferenze e si era collocata al quinto posto della lista, risultando prima dei non eletti. Deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 6, della legge regionale siciliana n. 35/1997, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2022, nonché errore di diritto e travisamento dei presupposti normativi: poiché il Consiglio comunale ha 24 seggi e il 60% corrisponde a 14,4, il premio di maggioranza avrebbe dovuto essere arrotondato a 15 seggi, non a 14. Chiedevano la correzione del risultato elettorale e la proclamazione della candidata al posto del controinteressato. Quest’ultimo sosteneva che l’interpretazione proposta dai ricorrenti non fosse univocamente imposta dalla norma e invocava il principio di conservazione delle operazioni elettorali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha disposto la correzione degli atti elettorali: il gruppo di liste collegato al Sindaco eletto deve ricevere 15 seggi; alla lista n. 11 spettano 5 seggi, con proclamazione della candidata ricorrente; è caducata la proclamazione del controinteressato, eletto nella lista n. 18. Il Collegio ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 61/2022, aveva espunto dall’ordinamento il criterio legislativo che imponeva l’arrotondamento per difetto quando la frazione era inferiore a 0,50, poiché incompatibile con il dato testuale del 60%. Interpretando l’avverbio «comunque» contenuto nell’art. 4, comma 6, nel senso di «almeno» e «in ogni caso», il TAR ha concluso che non può essere assegnato un numero di seggi inferiore al 60% previsto dalla legge: nel caso di 24 seggi, 14,4 va quindi arrotondato per eccesso a 15. La difesa del controinteressato sul principio di conservazione delle operazioni elettorali non ha impedito l’accoglimento, dato il significato della norma ricavato dal testo vigente. Il Comune è stato condannato a pagare € 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione al difensore antistatario; spese compensate nei confronti del controinteressato. Disposta la trasmissione della sentenza al Sindaco e la comunicazione al Prefetto di Palermo per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 6, l.r. Sicilia 15 settembre 1997, n. 35

    Come correttamente prospettato da parte ricorrente, l’utilizzo dell’avverbio “comunque”, fatto dal legislatore regionale per indicare il numero di seggi in Consiglio Comunale da assegnare mercé il cd. premio di maggioranza, non può che essere interpretato, sulla base del significato letterale del termine, se non come nel senso di almeno, in ogni caso.

    Il premio deve garantire almeno il 60% dei seggi alla lista o coalizione collegata al Sindaco eletto, ove ne ricorrano i presupposti. Se il 60% produce una frazione inferiore a 0,50, il numero va arrotondato per eccesso, perché l’arrotondamento per difetto attribuirebbe meno della quota minima stabilita dalla legge.

  • art. 3 l.r. Sicilia n. 6/2020

    Per effetto di tale decisione della Consulta il criterio normativo di arrotondamento per difetto del numero dei seggi da attribuirsi con il cd. premio di maggioranza in quei Comuni, in cui il numero di Consiglieri Comunali pari al 60% non corrisponde ad un numero intero, ma ad un numero con decimale inferiore a 5, è stato espunto dall’Ordinamento.

    La disposizione che prevedeva l’arrotondamento per difetto della quota del 60% è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e non può essere applicata per determinare il premio di maggioranza.

  • art. 12, comma 1, preleggi

    Di talché il significato da attribuire alla disciplina del prefato art. 4, comma 6, legge reg. n. 35/1997 deve essere, oggi, ricavato applicando al dato normativo vigente i criteri interpretativi fissati dall’art. 12 delle preleggi ed in particolare quello, di cui al suo comma I, ai sensi del quale “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore”.

    La norma sul premio di maggioranza va interpretata secondo il significato proprio delle parole, in connessione tra loro e in coerenza con l’intenzione legislativa; in particolare, il termine «comunque» indica che la soglia del 60% opera come minimo garantito.

  • art. 130, commi 8 e 9, c.p.a.

    Per effetto dell’accoglimento dell’odierno gravame il risultato delle elezioni al Consiglio Comunale dell’E.L. intimato deve essere corretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., mediante l’attribuzione alla coalizione collegata al Sindaco proclamato eletto, sig.ra Covello, del seggio illegittimamente non assegnato, con contestuale proclamazione alla carica di Consigliere Comunale della candidata avente diritto sig. Gabriella Musso, odierna ricorrente e contestuale caducazione della proclamazione del controinteressato sig. Lorenzo Fiorello.

    Nel giudizio elettorale, quando l’accoglimento del ricorso accerta l’errata assegnazione dei seggi, il giudice può correggere il risultato elettorale, attribuire il seggio spettante e proclamare l’avente diritto, facendo venir meno la proclamazione incompatibile. Il comma 8 fonda gli adempimenti di trasmissione e pubblicazione della sentenza.

  • art. 4, comma 6, l.r. Sicilia n. 35/1997, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2022

    L’arrotondamento per difetto, quando il decimale è inferiore a 50 centesimi, comporta l’assegnazione alle liste collegate al Sindaco eletto di 14 consiglieri, pari al 58,33 per cento dei seggi consiliari, perciò, senza dubbio, di un numero di seggi inferiore al 60 per cento, in evidente contrasto con il dato testuale esibito dalla disposizione asseritamente interpretata.

    La dichiarazione d’illegittimità costituzionale del criterio di arrotondamento per difetto esclude che il premio possa essere ridotto sotto il 60% dei seggi; l’applicazione della disposizione va effettuata senza quel criterio.

Massime di principio

  • Quando la legge elettorale garantisce alla coalizione collegata al Sindaco eletto «comunque» il 60% dei seggi, tale quota costituisce un minimo inderogabile: se il calcolo produce un numero decimale, l’arrotondamento non può determinare l’assegnazione di una quantità inferiore al 60%; nel caso di 24 seggi, 14,4 deve essere arrotondato a 15.
  • Dichiarata costituzionalmente illegittima la norma che imponeva l’arrotondamento per difetto del premio di maggioranza, il criterio espunto non può essere reintrodotto in via interpretativa; la disposizione residua va applicata secondo il significato letterale del testo e, in particolare, del termine «comunque».
  • Nel contenzioso elettorale, accertata l’erronea assegnazione dei seggi, il giudice può correggere direttamente il risultato, attribuire il seggio alla lista avente diritto, proclamare il candidato che ne consegue e caducare la proclamazione incompatibile.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazione
RamiElezioni
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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