Cassazione Penale, Sentenza n. 27501/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato per alcuni coimputati, non ha esteso la declaratoria anche alla sua posizione; al contrario, ha rideterminato la pena per lui in continuazione con altri reati già giudicati in precedenza. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p. e il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non avrebbe rilevato l'intervenuta prescrizione del reato contestato anche nei suoi confronti. Ha inoltre contestato la chiarezza del ricalcolo della pena, perché effettuato senza indicare la pena base e i passaggi logici della continuazione. Secondo il ricorrente, il reato era comunque già estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado, anche tenendo conto dell'aggravante ad effetto speciale poi riconosciuta a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricostruito il termine di prescrizione applicabile al delitto di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, considerando la cornice edittale vigente ratione temporis e l'aggravante ad effetto speciale ex art. 416-bis.1 c.p., rilevante anche nel calcolo della prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p. Sulla base di tale computo, e tenuto conto delle sospensioni del termine per rinvii del dibattimento, ha concluso che la prescrizione era maturata il 10/12/2024, quindi prima della sentenza di primo grado del 14/1/2025. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente al ricorrente, perché il reato era già estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato per la contestazione originaria.
art. 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401
Norma incriminatrice del delitto di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, reato oggetto del giudizio.
art. 416-bis.1 c.p.
Circostanza aggravante ad effetto speciale riconosciuta a carico del ricorrente; deve essere considerata nel calcolo della prescrizione.
art. 129, comma 1, c.p.p.
Impone al giudice di rilevare immediatamente le cause di non punibilità o estinzione del reato, quando risultino dagli atti.
art. 157, comma 1, c.p.
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione in base alla pena edittale del reato contestato.
art. 157, comma 2, c.p.
Le circostanze ad effetto speciale incidono sul calcolo della prescrizione e vanno computate ai fini dell'aumento del termine.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate anche le circostanze aggravanti ad effetto speciale quando siano riconosciute in sentenza, perché incidono sull'aumento del termine prescrizionale.
- Se la prescrizione è già maturata prima della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve rilevarla e pronunciare non doversi procedere, senza poter mantenere la condanna o rideterminare la pena per il medesimo reato.
- L'art. 129, comma 1, c.p.p. impone al giudice un dovere immediato di proscioglimento quando dagli atti risulti l'estinzione del reato.
- La sospensione del termine prescrizionale per rinvii del dibattimento va computata con precisione nel calcolo finale del termine, ma non può elidere la prescrizione già maturata.
- Quando l'accertamento della prescrizione è decisivo e preclusivo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
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