Cassazione Civile, Ordinanza n. 06311/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Nel precedente provvedimento di legittimità la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dalla società intimata e condannato quest'ultima alle spese in favore del Comune di Marcianise, ma nel dispositivo non aveva inserito la richiesta, formulata nel controricorso dall'ente, di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Comune ha quindi chiesto, mediante procedura di correzione di errore materiale, l'integrazione del dispositivo per far risultare espressamente la distrazione delle spese a favore del proprio avvocato. La società intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore sia emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamati anche in relazione all'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto l'istanza e corretto il dispositivo dell'ordinanza n. 8606/2025, aggiungendo dopo le parole "accessori di legge, se dovuti" la formula "con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Sebastiano de Feudis". La Corte ha altresì precisato che, trattandosi di procedimento di natura amministrativa, non vi è luogo a statuizione sulle spese del presente incidente di correzione.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali e viene ritenuto il rimedio esperibile per integrare il provvedimento che abbia omesso di statuire sulla distrazione delle spese.
è richiamato, insieme all'art. 287 c.p.c., quale base procedurale della correzione dell'errore materiale.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
la procedura di correzione è considerata coerente con la disciplina della distrazione delle spese, alla quale la norma rinvia nel caso di pagamento del credito del difensore.
il rimedio della correzione degli errori materiali è ritenuto applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario non integra una domanda autonoma e va corretta tramite il procedimento di correzione degli errori materiali, non mediante ordinari mezzi di impugnazione.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche avverso i provvedimenti della Corte di cassazione quando occorra integrare il dispositivo con la statuizione sulla distrazione delle spese.
- La natura amministrativa del procedimento di correzione esclude una nuova statuizione sulle spese del relativo incidente.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere inserita nel dispositivo mediante correzione quando la relativa istanza sia stata ritualmente proposta ma sia stata omessa nella parte decisoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05966/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05970/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05971/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05972/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →