Sentenza n. 4386/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi nel procedimento di rilascio del titolo di soggiorno ex art. 22 del D. Lgs. nr. 286/98 in relazione al nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta in data 01/05/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sul procedimento di rilascio del titolo di soggiorno collegato a un nulla osta per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in seguito al rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato e di un visto emesso dall'ambasciata italiana a Dhaka, aveva presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno ed era stato convocato per i rilievi fotodattiloscopici. In tale occasione gli era stato richiesto il modello 209, che non gli era stato rilasciato per la mancata definizione della procedura di primo ingresso, dovuta all'assenza del datore di lavoro originariamente richiedente il nulla osta. A seguito di accesso agli atti, il ricorrente aveva appreso dell'avvio del procedimento di revoca del nulla osta, motivato dall'incapienza reddituale del datore di lavoro e dalla mancanza dell'asseverazione prevista dall'art. 44 d.lgs. 73/2022. Aveva quindi presentato deduzioni, comunicando di avere trovato un nuovo impiego e chiedendo il subentro del nuovo datore di lavoro, nonché, con ulteriore sollecito del 26 novembre 2025, la conferma del nulla osta, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione oppure il rilascio del titolo per lavoro subordinato previo subentro. Deduceva l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione e chiedeva la declaratoria del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero depositava il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, adottato il 27 aprile 2026, e la revoca del nulla osta, adottata il 6 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta adozione di provvedimenti espressi, indipendentemente dal loro contenuto favorevole o sfavorevole, ha soddisfatto l'interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio, volto a ottenere una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione. In particolare, la revoca del nulla osta ha chiuso la fattispecie procedimentale e costituito un atto ostativo alla definizione positiva della procedura, mentre il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione ha fornito un'ulteriore risposta espressa alle istanze del ricorrente. Il giudice ha richiamato l'obbligo dell'Amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento e di esprimere una volontà formale, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché l'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Riferimento al titolo di soggiorno collegato al lavoro subordinato e al nulla osta lavorativo.
art. 44 d.lgs. 73/2022
Richiamato in relazione all'asseverazione la cui mancanza aveva concorso all'avvio del procedimento di revoca del nulla osta.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale eccezione alla regola secondo cui nel giudizio sul silenzio l'interesse consiste nell'ottenere una manifestazione espressa dell'Amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta soddisfatta per effetto dell'attività amministrativa sopravvenuta.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione la conclusione tempestiva del procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento dell'obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse azionato consiste, di regola, nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'amministrazione sulla domanda presentata, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento.
- L'adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso che definisca il procedimento determina il soddisfacimento dell'interesse processuale alla conclusione dell'azione amministrativa e comporta la cessazione della materia del contendere, anche quando il provvedimento sia di diniego o di revoca.
- La revoca del presupposto amministrativo di una procedura può costituire, di per sé, una manifestazione provvedimentale idonea a chiudere la fattispecie procedimentale e a escludere la permanenza dell'inerzia contestata, se rende impossibile la definizione positiva del procedimento.
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