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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32982/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di truffa e sostituzione di persona e condannato alle pene di sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 300 di multa. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale e aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria sostitutiva. Con un unico motivo, il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il rigetto fosse carente, incompleto e illogico. Contestava, in particolare, che la Corte d'appello avesse valorizzato l'assenza di risarcimento alla persona offesa e l'entità della pena, senza considerare adeguatamente il buon comportamento tenuto durante la detenzione e l'affidamento in prova. Deduceva di non aver potuto formulare un'offerta risarcitoria perché il proprio reddito da lavoro era interamente destinato al mantenimento del nucleo familiare e sosteneva che il percorso di reinserimento consentisse una prognosi favorevole circa l'adempimento di una pena pecuniaria sostitutiva. Richiamava inoltre la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla possibilità di rigettare la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva sulla base di una prognosi negativa circa la capacità di adempimento dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva fondato il rigetto su una prognosi negativa circa la capacità economica dell'imputato di adempiere la pena pecuniaria, bensì su una valutazione discrezionale di non meritevolezza della sostituzione, motivata congruamente dall'assenza di qualunque minimo sforzo risarcitorio in favore della persona offesa. Sono stati quindi esclusi sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice della truffa, reato per il quale l'imputato era stato dichiarato colpevole.

  • art. 494 c.p.

    Norma incriminatrice della sostituzione di persona, reato per il quale l'imputato era stato dichiarato colpevole.

  • art. 56-quater legge n. 689/1981

    Disciplina richiamata per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una corrispondente sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto motivato sulla non meritevolezza dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, esclusa soltanto in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel valutare la richiesta di sostituzione di una pena detentiva breve con una pena pecuniaria sostitutiva, il giudice può fondare il rigetto su una valutazione discrezionale di non meritevolezza dell'imputato, distinta dalla prognosi relativa alla sua capacità economica di adempiere la sanzione.
  • La mancata realizzazione di qualunque minimo sforzo risarcitorio in favore della persona offesa può essere valorizzata dal giudice, con motivazione congrua, quale elemento contrario alla sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria.
  • La censura per vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata espone una ragione specifica, coerente e non illogica per negare la sostituzione della pena, anche se valorizza solo alcuni degli elementi dedotti dall'imputato, come il buon comportamento durante la detenzione o l'affidamento in prova.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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