Ordinanza n. 2441/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale e sentenza del TAR Lombardia che ne aveva respinto l’impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lombardia n. 2435/2026, che aveva respinto il ricorso contro la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale. La revoca era motivata dal difetto di una legittima asseverazione, di data anteriore alla presentazione della domanda. La controversia concerneva quindi la sufficienza di tale carenza documentale a giustificare la revoca ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, confermando le statuizioni già assunte dalla Sezione in sede di appello cautelare. Ha ritenuto che il difetto di una legittima asseverazione anteriore alla presentazione della domanda fosse sufficiente a sostenere la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022. La carenza non è stata considerata meramente documentale, poiché l’asseverazione implica una verifica devoluta a un soggetto abilitato sulla base di specifici titoli di qualificazione professionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
La carenza di una legittima asseverazione, anteriore alla presentazione della domanda, è ritenuta sufficiente a sostenere la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale.
Massime di principio
- La mancanza di una legittima asseverazione, richiesta anteriormente alla presentazione della domanda di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, può fondare la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, anche quando la carenza non riguarda un mero documento formale ma una verifica sostanziale riservata a un soggetto abilitato in possesso di specifici titoli di qualificazione professionale.
- La verifica cautelare in appello può confermare la revoca del nulla osta quando la carenza dell’asseverazione incide sulla validità della verifica sostanziale presupposta dal procedimento, e non soltanto sulla completezza materiale della documentazione.
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