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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06150/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del giugno 2005 per lavori di ammodernamento di un tratto stradale, affidati da una società pubblica committente a una ATI poi divenuta, per subentro, una società appaltatrice. Nel corso di un arbitrato, il collegio aveva emesso un lodo parziale che aveva respinto l’eccezione di incompetenza arbitrale sollevata dalla committente e aveva affrontato alcune questioni preliminari relative alla compatibilità delle domande dell’appaltatrice con la natura del contratto, con riferimento alla qualità di contraente generale e alla disciplina normativa richiamata. La committente aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello, ma l’impugnazione era stata dichiarata inammissibile perché il lodo non aveva definito alcuna domanda di merito. Con il ricorso per cassazione la committente deduceva violazione degli artt. 279 e 827, comma 3, c.p.c., sostenendo che il lodo fosse immediatamente impugnabile: in primo luogo perché, oltre a respingere l’eccezione di incompetenza, avrebbe deciso definitivamente sulla validità e vigenza della clausola compromissoria dopo la sopravvenienza della legge n. 190/2012; in secondo luogo perché avrebbe deciso in via definitiva sulla natura del rapporto contrattuale, sugli obblighi reciproci delle parti e sulla compatibilità delle riserve dell’impresa rispetto alla qualifica di contraente generale, con richiamo anche alla disciplina dei contratti pubblici e alla normativa sul contraente generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che il lodo era solo interlocutorio e non immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 827, comma 3, c.p.c., perché aveva deciso soltanto questioni pregiudiziali o preliminari, senza definire, nemmeno parzialmente, domande di merito. In particolare, la questione relativa alla validità ed efficacia della clausola compromissoria è stata qualificata come pregiudiziale di rito, mentre quella sulla compatibilità tra domande dell’appaltatrice e natura del contratto è stata considerata questione preliminare di merito. Ne è derivata la legittimità della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione resa dalla Corte d’appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 827, comma 3, c.p.c.

    "Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo"

    L’autonoma impugnabilità riguarda solo il lodo che definisce in tutto o in parte il giudizio su una o più domande; se il lodo risolve soltanto questioni preliminari o pregiudiziali senza chiudere il giudizio, è impugnabile solo con il lodo definitivo.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato per chiarire, in confronto con la sentenza non definitiva, che la disciplina del lodo arbitrale è più restrittiva quanto all’immediata impugnabilità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 176 d.lgs. 163/2006

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della disciplina del contraente generale, ma non decisivo ai fini dell’esito del ricorso.

  • art. 8 d.lgs. 190/2002

    Richiamato dalla ricorrente per regolare la ripartizione degli oneri tra committenza e contraente generale, ma senza incidenza sull’ammissibilità immediata del lodo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio arbitrale, il lodo è immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 827, comma 3, c.p.c. solo se decide una o più domande in modo tale da definire, anche parzialmente, il giudizio; non basta che esso risolva questioni pregiudiziali o preliminari.
  • La decisione sulla validità o efficacia della convenzione arbitrale e sulla competenza degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, perché attiene alla potestas iudicandi, e non integra di per sé una decisione di merito immediatamente impugnabile.
  • Le questioni sulla qualificazione del rapporto contrattuale e sulla compatibilità delle domande rispetto alla natura del contratto, quando non chiudono alcuna domanda, restano questioni preliminari di merito e non rendono autonomamente impugnabile il lodo.
  • La disciplina dell’impugnazione del lodo parziale è funzionale a evitare impugnazioni frammentarie e inutili: l’interesse all’impugnazione immediata nasce solo quando il lodo sia esecutivo per la parte di merito già definita.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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