Cassazione Civile, Ordinanza n. 19781/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico tra un'impresa appaltatrice e un'università. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della committente e l'aveva condannata a pagare somme corrispondenti a varie riserve formulate in corso d'opera. I ricorrenti, subentrati all'appaltatore originario e cessionari di parte dei crediti, hanno proposto nuovo ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo hanno denunciato omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso ingiustamente domande ulteriori rispetto alle riserve e che il risarcimento dovesse comprendere perdita subita e mancato guadagno. Con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, contestando la qualificazione come duplicativa della riserva n. 14 relativa al danno da allungamento dei tempi di esecuzione. Con il terzo hanno censurato la mancata riconduzione di tutte le somme reclamate nell'alveo dei debiti di valore, ai fini di rivalutazione monetaria e interessi, lamentando anche la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. rispetto al principio di diritto enunciato nella precedente cassazione. Con il quarto hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli interessi anatocistici, assumendo che il giudicato sulla loro non debenza fosse stato male ricostruito dalla Corte di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che, dopo la risoluzione giudiziale dell'appalto, le obbligazioni restitutorie derivanti dalla caducazione del sinallagma mantengono natura di debiti di valuta; tuttavia, la Corte d'appello aveva limitato rivalutazione e interessi solo ad alcune riserve, pur avendo qualificato come risarcitorie anche altre poste, con violazione del principio di diritto fissato nella precedente sentenza rescindente. La sentenza impugnata è quindi stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
procura rilasciata in foglio separato, da intendersi materialmente congiunto al ricorso
richiamato solo per la validità della procura speciale apposta al ricorso
art. 136, comma 2, c.p.c.
comunicazioni e notificazioni presso il recapito PEC indicato
richiamato solo per l'elezione di domicilio digitale
art. 360 n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di proporre mere censure di merito o di motivazione apparente
art. 112 c.p.c.
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non chiariva in modo autosufficiente quale statuizione extra/ultra petita fosse stata resa
art. 116 c.p.c.
prudente apprezzamento rimesso esclusivamente ad essa
la valutazione sulla duplicazione delle voci di danno è stata ricondotta al prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 1458, primo comma, c.c.
la risoluzione giudiziale del contratto opera ex tunc sulle prestazioni già eseguite e ex nunc su quelle ancora da eseguire
art. 1224 c.c.
solo eventualmente il diritto al risarcimento di un maggior danno rispetto agli interessi
per i debiti di valuta sono dovuti gli interessi legali e, se provato, il maggior danno, ma non la rivalutazione automatica
art. 384, secondo comma, c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione rescindente
art. 360 n. 5 c.p.c.
non è utilizzabile per denunciare la violazione del giudicato o errori di diritto, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo
Massime di principio
- La risoluzione giudiziale di un contratto di appalto per inadempimento determina la caducazione del vincolo con effetti liberatori per il futuro e recuperatori per il passato; le prestazioni già eseguite devono essere restituite o compensate in equivalente, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento.
- Le obbligazioni restitutorie che discendono dalla risoluzione conservano natura di debiti di valuta e non si trasformano in debiti di valore; per esse non spetta la rivalutazione monetaria automatica, restando eventualmente applicabile la disciplina degli interessi e del maggior danno ex art. 1224 c.c.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve applicare in modo puntuale il principio di diritto enunciato dalla Cassazione rescindente; l'inosservanza del perimetro tracciato dalla precedente decisione integra violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione formulato come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se si limita a contestare la valutazione delle prove, la qualificazione giuridica delle voci di danno o la correttezza del ragionamento decisorio senza individuare un preciso fatto storico trascurato.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per dedurre violazioni del giudicato o errori di diritto; tali doglianze devono essere veicolate con i corretti mezzi di impugnazione.
- Quando la sentenza di merito qualifica più voci come risarcitorie, non può poi escluderne alcune dal regime degli accessori senza una coerente spiegazione conforme al principio di diritto applicabile e alla natura delle singole poste.
- La deduzione di danni da allungamento dei tempi contrattuali richiede prova specifica delle conseguenze pregiudizievoli, non essendo sufficiente una allegazione generica di mancate occasioni lavorative.
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