Sentenza del 02/10/2019 n. 24539 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso delle accise pagate sugli oli lubrificanti acquistati da fornitori nazionali e incorporati in prodotti cosmetici successivamente esportati. L'Agenzia aveva respinto la richiesta ritenendo non rispettate le modalità documentali previste dal D.M. n. 689 del 1986, art. 4, e dal D.M. n. 210 del 1996, art. 11, comma 2. La contribuente ha impugnato il diniego sostenendo, in sintesi, sia il diritto al rimborso, sia l'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'esportazione dei prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi riproponevano le censure rivolte contro il provvedimento amministrativo di diniego, anziché criticare specificamente la sentenza d'appello. Inoltre, le doglianze non erano congruenti con la ratio decidendi della decisione impugnata: i giudici di merito avevano ritenuto che la documentazione non consentisse all'ufficio doganale di verificare la quantità di lubrificante incorporata in ciascun prodotto cosmetico e, quindi, di controllare il quantum del rimborso. La Corte non ha disposto la condanna alle spese perché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.M. n. 689 del 1986, art. 4
La norma è stata richiamata come fonte delle modalità procedurali e documentali da rispettare per ottenere il rimborso delle accise. Il mancato rispetto di tali modalità può impedire all'amministrazione di verificare la fondatezza e l'importo della richiesta.
D.M. n. 210 del 1996, art. 11, comma 2
La disposizione è stata considerata applicabile alle modalità di presentazione e documentazione della domanda di rimborso. La documentazione deve consentire all'autorità doganale di determinare il quantitativo di prodotto soggetto ad accisa effettivamente utilizzato e incorporato nei beni esportati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le contestazioni già rivolte contro l'atto amministrativo originario.
- I motivi di ricorso devono essere coerenti con la specifica ragione per cui il giudice d'appello ha deciso: se la decisione si fonda sull'insufficienza della prova del quantum, non sono pertinenti censure riguardanti soltanto l'esistenza astratta del diritto al rimborso o la prova dell'esportazione.
- Per ottenere rimborsi fiscali o doganali non è sufficiente dimostrare che i prodotti sono stati esportati; occorre anche fornire una documentazione idonea a quantificare con precisione il prodotto soggetto ad accisa incorporato nei beni esportati.
- Quando la normativa stabilisce specifiche modalità documentali, il contribuente deve rispettarle in modo completo, perché l'amministrazione deve poter verificare sia l'an del rimborso sia il relativo quantum.
- La mancata contestazione della ratio decidendi può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche se le argomentazioni del contribuente potrebbero astrattamente avere rilievo sul merito.
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