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Sentenza

Sentenza del 02/10/2019 n. 3722 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento relativo al 2012. Secondo l'Ufficio, la società N. T. C. Srl sarebbe stata utilizzata come interposta fittizia da C. M. per occultare redditi e ottenere un risparmio fiscale, sulla base di elementi quali la sede inadeguata, l'assenza di utenze e personale qualificato, la gestione dei rapporti con i clienti da parte del contribuente e la posizione della madre quale amministratrice. L'Ufficio sosteneva che fosse sufficiente la disponibilità anche potenziale degli utili e individuava il beneficio fiscale nella differenza tra IRES societaria e IRPEF personale, oltre al contributo di solidarietà.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il giudice ha ritenuto che la società fosse effettivamente operativa, avesse depositato i bilanci, dichiarato i redditi, versato le imposte e accantonato gli utili senza distribuirli. La possibile partecipazione a operazioni fraudolente non dimostrava, da sola, l'interposizione fiscale. Mancavano inoltre prove, anche presuntive, dell'effettiva disponibilità degli utili da parte di C. M., quali indagini bancarie, deleghe sui conti societari o verifiche sulla destinazione delle somme dopo la liquidazione. Le circostanze valorizzate dall'Ufficio erano ritenute più attinenti alla presunta truffa che all'elusione fiscale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973

    un soggetto sia l'effettivo possessore dei redditi per interposta persona

    La norma può applicarsi anche quando il soggetto interposto è una società realmente esistente e operativa, purché l'Amministrazione dimostri, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che un diverso soggetto sia l'effettivo titolare dei redditi. Non è sufficiente provare l'esistenza di irregolarità societarie o di finalità fraudolente estranee alla concreta attribuzione dei redditi.

Massime di principio

  • L'interposizione fittizia può riguardare anche un soggetto interposto reale e operativo; ciò che conta è dimostrare chi abbia effettivamente posseduto o controllato i redditi.
  • La mera presenza di indici di anomalia societaria, come una sede ridotta, pochi dipendenti o rapporti familiari, non basta da sola a imputare i redditi al contribuente.
  • L'Amministrazione deve collegare concretamente i redditi societari al presunto interponente, tramite elementi quali movimentazioni bancarie, deleghe sui conti, trasferimenti patrimoniali, utilizzo personale delle somme o disponibilità degli utili dopo la liquidazione.
  • La mancata distribuzione degli utili non esclude automaticamente l'interposizione, ma rende necessario provare che il contribuente ne avesse comunque la disponibilità effettiva o potenziale.
  • La prova di una truffa o di altri illeciti societari non coincide automaticamente con la prova di un'elusione fiscale: devono essere dimostrati anche il possesso dei redditi e il concreto vantaggio fiscale perseguito.

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