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Sentenza

Sentenza del 02/10/2019 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Isernia

Cartella di pagamento - Mancanza della sottoscrizione - Nullità - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato: l'inesistenza o nullità della cartella notificata via PEC per la presunta mancanza di una valida firma digitale, poiché trasmessa in formato PDF; l'insufficiente motivazione della pretesa tributaria; la mancata indicazione del tasso e dei criteri di calcolo degli interessi; nonché la nullità della cartella e del ruolo per omessa sottoscrizione del funzionario competente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Sono state ritenute valide la notifica della cartella in formato PDF, la motivazione della pretesa e la cartella stessa nonostante la mancata sottoscrizione del funzionario e del ruolo. La cartella è stata invece annullata limitatamente agli importi richiesti a titolo di interessi, poiché non indicava il tasso applicato né la decorrenza o i criteri di calcolo. Sono rimaste valide le somme relative a imposte e sanzioni. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente.

    La norma non impone la sottoscrizione dell'esattore o del funzionario sulla cartella; è sufficiente che l'atto sia riconducibile all'autorità che lo ha emesso.

  • Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973

    Prevede la possibilità di notificare le cartelle di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata.

    La notifica via PEC è valida e la firma digitale può essere apposta nei formati CADES o PADES; il formato PDF non esclude, di per sé, la validità della firma o la provenienza dell'atto.

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni.

    Quando la cartella deriva dal controllo automatizzato e richiede imposte dichiarate ma non versate, la motivazione può limitarsi a indicare tale origine, poiché il contribuente conosce già i dati dalla propria dichiarazione e dagli eventuali pagamenti.

  • Art. 10, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione.

    Il ruolo è un atto interno dell'amministrazione, destinato ad assumere rilievo esterno attraverso la cartella notificata al contribuente.

  • Art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973

    L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui operano i concessionari.

    La mancata sottoscrizione del ruolo non determina invalidità in assenza di una specifica sanzione normativa, poiché il ruolo è un atto interno e la sua provenienza può essere comunque identificata.

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Gli avvisi di accertamento sono nulli se non recano la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato delegato.

    La nullità per difetto di sottoscrizione opera solo quando è espressamente prevista dalla legge; tale previsione non si applica automaticamente alle cartelle di pagamento o ai ruoli.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione della cartella o del ruolo non comporta automaticamente nullità: occorre verificare se la legge prevede espressamente tale sanzione e se sia comunque certa la riferibilità dell'atto all'amministrazione competente.
  • La notifica di una cartella via PEC in formato PDF non è invalida per il solo fatto che il file non abbia estensione .p7m: i formati PADES e CADES sono entrambi astrattamente idonei, purché sia verificabile la provenienza dell'atto.
  • Per le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato, la motivazione può essere sintetica quando l'importo deriva da dati già indicati dal contribuente nella dichiarazione e da imposte dichiarate ma non versate.
  • Gli interessi tributari devono essere determinabili: l'atto deve indicare almeno il tasso applicato e il periodo o la decorrenza del calcolo. In mancanza, può essere annullata la sola parte relativa agli interessi, lasciando ferme imposte e sanzioni.
  • Il ruolo è normalmente un atto interno, mentre la cartella è l'atto rivolto al contribuente; i vizi formali del ruolo rilevano solo se incidono concretamente sulla validità o sulla riferibilità della cartella notificata.

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