Sentenza del 02/10/2019 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Isernia
Cartella di pagamento - Mancanza della sottoscrizione - Nullità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato: l'inesistenza o nullità della cartella notificata via PEC per la presunta mancanza di una valida firma digitale, poiché trasmessa in formato PDF; l'insufficiente motivazione della pretesa tributaria; la mancata indicazione del tasso e dei criteri di calcolo degli interessi; nonché la nullità della cartella e del ruolo per omessa sottoscrizione del funzionario competente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Sono state ritenute valide la notifica della cartella in formato PDF, la motivazione della pretesa e la cartella stessa nonostante la mancata sottoscrizione del funzionario e del ruolo. La cartella è stata invece annullata limitatamente agli importi richiesti a titolo di interessi, poiché non indicava il tasso applicato né la decorrenza o i criteri di calcolo. Sono rimaste valide le somme relative a imposte e sanzioni. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente.
La norma non impone la sottoscrizione dell'esattore o del funzionario sulla cartella; è sufficiente che l'atto sia riconducibile all'autorità che lo ha emesso.
Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973
Prevede la possibilità di notificare le cartelle di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata.
La notifica via PEC è valida e la firma digitale può essere apposta nei formati CADES o PADES; il formato PDF non esclude, di per sé, la validità della firma o la provenienza dell'atto.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
Controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Quando la cartella deriva dal controllo automatizzato e richiede imposte dichiarate ma non versate, la motivazione può limitarsi a indicare tale origine, poiché il contribuente conosce già i dati dalla propria dichiarazione e dagli eventuali pagamenti.
Art. 10, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973
Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione.
Il ruolo è un atto interno dell'amministrazione, destinato ad assumere rilievo esterno attraverso la cartella notificata al contribuente.
Art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973
L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui operano i concessionari.
La mancata sottoscrizione del ruolo non determina invalidità in assenza di una specifica sanzione normativa, poiché il ruolo è un atto interno e la sua provenienza può essere comunque identificata.
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
Gli avvisi di accertamento sono nulli se non recano la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato delegato.
La nullità per difetto di sottoscrizione opera solo quando è espressamente prevista dalla legge; tale previsione non si applica automaticamente alle cartelle di pagamento o ai ruoli.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della cartella o del ruolo non comporta automaticamente nullità: occorre verificare se la legge prevede espressamente tale sanzione e se sia comunque certa la riferibilità dell'atto all'amministrazione competente.
- La notifica di una cartella via PEC in formato PDF non è invalida per il solo fatto che il file non abbia estensione .p7m: i formati PADES e CADES sono entrambi astrattamente idonei, purché sia verificabile la provenienza dell'atto.
- Per le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato, la motivazione può essere sintetica quando l'importo deriva da dati già indicati dal contribuente nella dichiarazione e da imposte dichiarate ma non versate.
- Gli interessi tributari devono essere determinabili: l'atto deve indicare almeno il tasso applicato e il periodo o la decorrenza del calcolo. In mancanza, può essere annullata la sola parte relativa agli interessi, lasciando ferme imposte e sanzioni.
- Il ruolo è normalmente un atto interno, mentre la cartella è l'atto rivolto al contribuente; i vizi formali del ruolo rilevano solo se incidono concretamente sulla validità o sulla riferibilità della cartella notificata.
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