Sentenza del 02/10/2019 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento relativo all'IVA e ad altri tributi per l'anno d'imposta 2014. L'Agenzia ha contestato la decisione sostenendo che fosse contraddittoria, illegittima ed erronea, in particolare per avere ritenuto violato l'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto sussistente, nel caso concreto e in base alla normativa applicabile ratione temporis, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente. La sua omissione comporta l'invalidità dell'atto impositivo. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente
La norma è richiamata quale fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di instaurare, prima dell'emissione dell'atto impositivo, un contraddittorio con il contribuente nei casi previsti.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24823/2015
La sentenza viene interpretata nel senso che il contraddittorio preventivo costituisce un obbligo generale dell'Amministrazione finanziaria e che la sua violazione determina l'invalidità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Quando la normativa applicabile impone il contraddittorio preventivo, l'Amministrazione finanziaria deve consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto.
- L'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo può comportare l'invalidità dell'avviso di accertamento, purché l'obbligo sia applicabile alla specifica procedura e al periodo d'imposta interessato.
- La verifica dell'obbligo di contraddittorio deve essere effettuata sulla base della normativa vigente ratione temporis e della natura dell'accertamento.
- In sede di impugnazione, l'Amministrazione deve dimostrare che il contraddittorio non era necessario oppure che è stato correttamente instaurato; in caso contrario, la contestazione dell'atto può essere accolta.
- La violazione del contraddittorio preventivo può condurre non solo all'annullamento dell'atto, ma anche alla condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
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