Sentenza del 02/10/2019 n. 5649 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva contestato l'iscrizione ipotecaria sostenendo, tra l'altro, che non gli fosse stata previamente notificata l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. I primi giudici avevano accolto il ricorso esclusivamente per tale ragione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha accolto l'appello del Concessionario e riformato la sentenza di primo grado. Richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 19667/2014, ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma una procedura alternativa e distinta. Pertanto, per procedere all'iscrizione ipotecaria non è necessaria la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, che è invece richiesta quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso originario del contribuente è stato quindi rigettato; spese irripetibili.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore. Secondo la sentenza, tale iscrizione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma una procedura alternativa, e può quindi essere eseguita senza la preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2.
Art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Prevede la necessità dell'intimazione di pagamento quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Tale requisito non si applica automaticamente all'iscrizione ipotecaria.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014
Ha chiarito la distinzione tra iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata, escludendo che la prima richieda necessariamente la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista per l'avvio dell'esecuzione forzata.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria e l'espropriazione forzata sono strumenti distinti: la prima ha funzione cautelare o conservativa e non coincide con l'avvio dell'esecuzione forzata.
- La mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, non rende di per sé illegittima un'iscrizione ipotecaria, purché ricorrano gli altri presupposti di legge.
- L'intimazione di pagamento è richiesta quando si procede all'espropriazione forzata oltre un anno dalla notifica della cartella, non necessariamente quando l'agente della riscossione iscrive un'ipoteca.
- In casi analoghi occorre verificare non solo l'assenza dell'intimazione, ma anche la validità della cartella o del titolo, la regolare notifica degli atti presupposti, l'eventuale prescrizione o decadenza e il rispetto delle condizioni specifiche previste per l'iscrizione ipotecaria.
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