Sentenza del 02/10/2019 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010, con il quale erano stati sottoposti a tassazione gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato. In via preliminare aveva eccepito l'incompetenza territoriale dell'Ufficio, sostenendo di risiedere dal 2007 in un Comune diverso da quello individuato dall'Agenzia come sede del domicilio fiscale. Aveva inoltre contestato la carenza di motivazione, la mancata allegazione degli atti richiamati e, nel merito, l'errata tassazione dell'intero assegno, ritenendo che una parte fosse destinata al mantenimento delle figlie. L'Agenzia sosteneva invece che il domicilio fiscale risultasse dalle proprie banche dati nel Comune da essa individuato e difendeva la fondatezza dell'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso per incompetenza territoriale. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando che, al momento rilevante, la contribuente risiedeva anagraficamente in un altro Comune e non aveva presentato una precedente dichiarazione fiscale con la quale avesse indicato un diverso domicilio fiscale. Il dato dell'Agenzia risultava fondato soltanto sulla comunicazione del Comune di residenza e non su una dichiarazione della contribuente. L'Ufficio avrebbe quindi dovuto verificare l'attualità del dato e individuare l'articolazione territoriale competente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e attribuzione al difensore.
Norme richiamate
Art. 31 d.P.R. 600/1973
La competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
La competenza territoriale dell'Ufficio deve essere determinata con riferimento al domicilio fiscale esistente alla data di presentazione, o alla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, la dichiarazione dei redditi.
Art. 58, comma 2, d.P.R. 600/1973
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Per le persone fisiche residenti, il domicilio fiscale coincide in via generale con il Comune di residenza anagrafica, salvo che il contribuente abbia comunicato validamente un diverso domicilio fiscale.
Art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973
La norma è richiamata dall'Agenzia in relazione alla disciplina del domicilio fiscale e degli effetti delle comunicazioni, ma la decisione valorizza soprattutto il principio secondo cui l'Ufficio deve riferirsi al domicilio fiscale effettivo e attuale.
Art. 50, comma 1, d.P.R. 917/1986
La disposizione è stata richiamata nell'avviso per sostenere la rilevanza fiscale degli assegni periodici percepiti dal coniuge separato. La sentenza, tuttavia, ha deciso la controversia sulla base dell'incompetenza territoriale senza definire in modo conclusivo la corretta imponibilità o quantificazione degli assegni.
Art. 7 legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La contribuente aveva dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati nell'avviso. Tali profili non risultano esaminati nel merito perché l'appello è stato rigettato sulla questione preliminare della competenza territoriale.
Massime di principio
- Per stabilire quale Ufficio fiscale sia territorialmente competente occorre verificare il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata, non soltanto la sede dell'Ufficio che dispone dei dati nell'anagrafe tributaria.
- Per le persone fisiche residenti, il domicilio fiscale normalmente coincide con il Comune di iscrizione anagrafica, salvo una diversa comunicazione validamente effettuata dal contribuente.
- Un dato presente nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria non è necessariamente decisivo se deriva da una comunicazione anagrafica non aggiornata: l'Ufficio deve verificarne l'attualità quando emergano elementi di trasferimento della residenza.
- L'incompetenza territoriale dell'Ufficio può condurre all'annullamento dell'atto impositivo, anche senza esaminare la fondatezza sostanziale della pretesa fiscale.
- Quando una sentenza di separazione o un provvedimento giudiziario distingue assegni per il coniuge e somme per i figli, la qualificazione fiscale dovrebbe tenere conto della specifica destinazione delle somme; tuttavia, in questa decisione tale questione non è stata definitivamente risolta.
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