Sentenza del 02/10/2019 n. 168 - Comm. Trib. Prov. Isernia
Mutualità - Conformità degli statuti ai principi legislativi - Necessità - Valore - Presunzione relativa - Superamento - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto, per il periodo d'imposta 2013, le agevolazioni fiscali IRES e IRAP spettanti alla cooperativa, ritenendo che la veste mutualistica fosse solo formale e dissimulasse un'attività lucrativa ordinaria. La contestazione si fondava, tra l'altro, sull'uso di prestazioni occasionali rese da soci lavoratori dipendenti, su fatture ritenute fittizie o soggettivamente inesistenti, su documentazione extracontabile, su una presunta disparità di trattamento tra soci e sull'utilizzo personale di un'autovettura della cooperativa. Furono inoltre recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA detratta illegittimamente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Commissione ha annullato il disconoscimento delle agevolazioni IRES e IRAP, ritenendo non provata una finalità lucrativa dissimulata né una concreta violazione della parità di trattamento tra soci. Le maggiori somme corrisposte ai soci sono state considerate, seppure contabilizzate irregolarmente, remunerazione di prestazioni lavorative effettivamente rese e non distribuzione occulta di utili. È stato invece confermato l'accertamento relativo all'IVA detratta per operazioni soggettivamente fittizie e alle sanzioni per irregolare tenuta della contabilità. È stata inoltre accolta parzialmente la contestazione sull'iscrizione a ruolo, in considerazione della significativa riduzione degli importi dovuti e dell'insufficiente motivazione del pericolo per la riscossione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601/1973, artt. 11 e 14
Le agevolazioni fiscali per le cooperative di produzione e lavoro richiedono sia la previsione statutaria dei requisiti mutualistici sia la loro effettiva osservanza nello svolgimento concreto dell'attività. La conformità dello statuto determina una presunzione relativa di spettanza dei benefici, ma l'Amministrazione può verificarne i presupposti per ciascun periodo d'imposta e disconoscerli sulla base di elementi concreti.
Art. 2512 c.c.
Individua le cooperative a mutualità prevalente, tra cui quelle che si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci o operano prevalentemente a loro favore.
Art. 2513 c.c.
Prevede i parametri quantitativi per verificare la prevalenza mutualistica, tra cui il rapporto tra costo del lavoro dei soci e costo complessivo del lavoro.
Art. 2514 c.c.
Impone alle cooperative a mutualità prevalente limiti alla distribuzione dei dividendi e delle riserve e l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento.
Art. 2516 c.c.
Stabilisce il principio di parità di trattamento dei soci nei rapporti mutualistici. La mera corresponsione di compensi diversi non prova, da sola, una violazione quando la differenza dipende da prestazioni lavorative effettivamente diverse.
Art. 111-septies disp. att. c.c.
Le cooperative sociali che rispettano la legge n. 381/1991 sono considerate cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai parametri quantitativi dell'art. 2513 c.c.
Legge n. 381/1991
Disciplina le cooperative sociali, comprese quelle di tipo A aventi a oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e richiama i requisiti mutualistici previsti dalla normativa cooperativa.
D.P.R. n. 917/1986, art. 109
I componenti negativi sono deducibili solo se rispettano i requisiti di competenza, certezza, determinabilità, effettività e inerenza.
D.P.R. n. 917/1986, art. 164
Limita la deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 39 e 41-bis
Consentono l'accertamento analitico o parziale del reddito sulla base delle irregolarità e degli elementi emersi dalla verifica fiscale.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 51 e 54
Consentono all'Amministrazione di acquisire informazioni e di recuperare l'IVA detratta quando le operazioni risultano inesistenti o non adeguatamente documentate.
Legge n. 904/1977, art. 12
Esclude dal reddito imponibile le somme destinate a riserve indivisibili, purché non distribuibili ai soci.
D.Lgs. n. 460/1997, art. 10
Riconosce il regime ONLUS alle cooperative sociali; tali cooperative sono considerate ONLUS di diritto.
D.Lgs. n. 220/2002, art. 4
Disciplina la vigilanza e la revisione delle cooperative, rilevante per la verifica della loro effettiva natura mutualistica.
Corte di giustizia UE, cause C-78/08 e C-80/08, Paint Graphos
Le agevolazioni fiscali alle cooperative sono compatibili con il diritto dell'Unione se riferite a cooperative realmente mutualistiche e risultano necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti.
Massime di principio
- Per beneficiare delle agevolazioni fiscali cooperative non basta uno statuto conforme: occorre dimostrare che i principi mutualistici siano concretamente rispettati nel periodo d'imposta considerato.
- La presunzione derivante dalla conformità statutaria è relativa e può essere superata dall'Amministrazione con prove concrete di attività lucrativa dissimulata, distribuzione indiretta di utili o violazioni sostanziali della mutualità.
- Compensi diversi tra soci non integrano automaticamente una violazione della parità di trattamento: se riflettono prestazioni lavorative effettivamente diverse, possono essere compatibili con lo scambio mutualistico.
- Irregolarità contabili o modalità non ortodosse di remunerazione non comportano necessariamente la perdita integrale delle agevolazioni, se non dimostrano una sostanziale trasformazione della cooperativa in impresa lucrativa.
- Le agevolazioni possono tuttavia essere disconosciute quando le operazioni sono fittizie, i costi non sono effettivi o la documentazione extracontabile dimostra una gestione estranea ai principi mutualistici.
- La natura di cooperativa sociale o di cooperativa di lavoro rafforza la presunzione di mutualità, ma non rende l'ente immune dai controlli fiscali e dalla verifica dell'effettiva operatività.
- Il recupero dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti può essere confermato anche quando vengono riconosciute le agevolazioni IRES e IRAP.
- L'iscrizione provvisoria a ruolo richiede una motivazione concreta e specifica sul fondato pericolo per la riscossione; il semplice riferimento all'importo elevato o alla presenza generica di precedenti ruoli può essere insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Isernia
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 3722 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 5649 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 2 ott 2019Sentenza del 02/10/2019 n. 14541 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →