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Ordinanza

Ordinanza n. 233/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 12 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, unitamente agli atti istruttori, alle segnalazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza e a un decreto del Questore di Bergamo. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni riferite all’omessa custodia delle armi, alla circostanza che la pistola rinvenuta nel comodino fosse scarica e alla presenza di una richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, relativo al reato di cui all’art. 20-bis della legge n. 110/1975. Il ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio derivante dalla compressione della possibilità di detenere armi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha rilevato che l’omessa custodia delle armi non era contestata sotto il profilo fattuale. La circostanza che la pistola fosse scarica è stata ritenuta irrilevante, poiché accanto all’arma si trovava il caricatore con nove colpi e nell’abitazione convivevano la moglie e due figlie, potenzialmente in condizione di accedervi; ciò non escludeva quindi l’obbligo di custodia adeguata. È stata ritenuta irrilevante anche la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione per particolare tenuità del fatto: oltre a trattarsi di una mera richiesta e non di un’effettiva archiviazione, il giudice ha richiamato l’autonomia tra giudizio penale e amministrativo e ha affermato che la definizione ai sensi dell’art. 131-bis c.p. incide sulla punibilità, senza eliminare il fatto storico né gli ulteriori elementi del reato. Il periculum in mora è stato escluso perché la limitazione della possibilità di detenere armi non raggiungeva la soglia di gravità e irreparabilità richiesta dall’art. 55 c.p.a. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

    La disposizione costituisce la base normativa del potere prefettizio esercitato mediante il divieto di detenzione.

  • art. 20-bis legge n. 110/1975

    La norma è richiamata in relazione al procedimento penale per l’omessa custodia delle armi.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La particolare tenuità incide esclusivamente sulla punibilità e non elimina il fatto storico né gli ulteriori elementi del reato; pertanto non impedisce, di per sé, la valutazione amministrativa dei medesimi fatti.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede, oltre al fumus boni iuris, un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a un divieto prefettizio di detenzione di armi, l’omessa custodia di un’arma integra un fatto rilevante anche quando l’arma sia scarica, se il caricatore con le munizioni sia disponibile nelle vicinanze e l’arma si trovi in un’abitazione accessibile ad altri conviventi.
  • La valutazione dell’obbligo di custodia adeguata delle armi non è esclusa dalla mera circostanza che l’arma non sia immediatamente pronta all’uso, quando le modalità concrete di conservazione consentano potenzialmente l’accesso all’arma o alle munizioni da parte di conviventi.
  • L’autonomia tra giudizio penale e procedimento amministrativo consente all’amministrazione di valutare i medesimi fatti ai fini della pubblica sicurezza, indipendentemente dall’esito o dalla definizione del procedimento penale.
  • La particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. incide sulla punibilità, ma non fa venir meno il fatto storico né gli ulteriori elementi del reato; essa non impedisce quindi la rilevanza amministrativa della condotta ai fini dell’adozione di misure di pubblica sicurezza.
  • La compressione della facoltà di detenere armi, in assenza di ulteriori elementi indicati nel provvedimento, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare prevista dall’art. 55 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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