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Circolare

Circolare numero 158 del 03-12-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore FE.N.A.L.C.A.(Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani)sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24/10/2014 tra INPS e FE.N.A.L.C.A. per consentire agli iscritti beneficiari di diverse prestazioni previdenziali di versare il contributo associativo mediante trattenuta sulla prestazione. Vengono disciplinate delega, revoca, gestione delle contestazioni, percentuali di contributo, versamenti all’Associazione, costo del servizio a carico della stessa, durata della convenzione e facoltà di sospensione/recesso dell’Istituto. Sono inoltre indicate le istruzioni procedurali e contabili con i conti dedicati alla rilevazione delle trattenute e dei versamenti.

Convenzione INPS-FE.N.A.L.C.A. per la riscossione dei contributi associativi su prestazioni temporanee

Convenzione INPS-FE.N.A.L.C.A. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la disciplina applicativa della convenzione sottoscritta il 24 ottobre 2014 tra INPS e FE.N.A.L.C.A. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il testo definisce le prestazioni interessate, le modalità di delega e revoca, le percentuali di trattenuta, i flussi di pagamento verso l’Associazione e le relative istruzioni contabili.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione si applica ai soggetti beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
  • trattamenti di disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore di FE.N.A.L.C.A. mediante trattenuta sulla prestazione percepita.

Delega alla trattenuta e documentazione richiesta

L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • accompagnata da copia del documento d’identità.

La circolare indica inoltre il codice identificativo FE.N.A.L.C.A. 6201.

Gestione delle deleghe nei casi di pagamento diretto e di contestazione

Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo art. 18.

Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega, su comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Associazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente percepite.

Revoca della delega e pluralità di adesioni

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’Istituto.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione del contributo associativo, provvede quanto prima all’acquisizione della revoca e ne dà comunicazione all’Associazione revocata.

Qualora venga presentata una nuova delega su una prestazione per la quale sia già attiva una delega a favore di un’altra Associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti.

FE.N.A.L.C.A. ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 4,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1,00% sui restanti trattamenti, e in particolare su CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Modalità di versamento all’Associazione e servizi informatici

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Associazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali;
  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e durata della convenzione

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega.

Le variazioni annuali del costo saranno oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Responsabilità, esclusioni di oneri e facoltà dell’INPS

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o delle strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per le controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’INPS può anche recedere unilateralmente se emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale della FE.N.A.L.C.A. è indicata in Via V. Gaetani n. 27, Napoli.

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25419, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35419, per l’accreditamento alla FE.N.A.L.C.A. dei contributi associativi;
  • GPA11419, per la rilevazione del debito verso FE.N.A.L.C.A.

I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11419; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25419, GPA35419 e GPA11419.

Punti principali

Sottoscrizione e ambito della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta il 24/10/2014 con FE.N.A.L.C.A. ed è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. Riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti.

Soggetti interessati e prestazioni ammesse

Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, documentazione e codice identificativo

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo FE.N.A.L.C.A. è 6201.

Gestione delle trattenute e dei casi di pagamento diretto

Nel caso di pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, inclusa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge 223/1991. Deleghe, revoche e nuove deleghe devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro.

Contestazioni, revoca e cessazione degli effetti

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’Associazione restituisce le somme indebitamente ricevute. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le Associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto.

Pluralità di deleghe e restituzioni

Se viene presentata una nuova delega su una prestazione già coperta da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento d’identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale rispetto alla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. FE.N.A.L.C.A. ha comunicato le seguenti aliquote: 4,00% sull’indennità MINI ASPI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti indicati nella circolare.

Versamento delle somme e servizi informatici

L’INPS versa all’Associazione le trattenute operate, dedotte le spese ex art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Associazione riceve gli elenchi dei nominativi, i dati anagrafici, gli importi trattenuti, l’elenco dei pagamenti telematici e le fatture del servizio, oltre alle comunicazioni sulla convenzione.

Costo del servizio e durata della convenzione

L’Associazione deve corrispondere all’INPS un costo servizio di € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate all’Associazione, che potrà recedere entro 60 giorni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Responsabilità, controversie e facoltà dell’Istituto

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente rimborsa la ritenuta all’interessato. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie inerenti i rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, su poteri statutari, per perdita dei requisiti o per nuove disposizioni normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale di FE.N.A.L.C.A. è indicata in Via V. Gaetani n. 27, Napoli. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25419 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35419 per l’accredito alla FE.N.A.L.C.A. e GPA11419 per la rilevazione del debito verso l’Associazione. I pagamenti all’Associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11419 e il saldo di fine esercizio deve essere riportato al nuovo esercizio. Il rimborso delle spese di esazione è imputato al conto GPA24042.

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