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Circolare

Circolare numero 156 del 03-12-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore la Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della convenzione tra INPS e C.E.S.A.L.P. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola (indennità ordinaria e trattamento speciale). Vengono disciplinate la delega telematica del lavoratore, la durata degli effetti, le modalità di riversamento delle somme all’organizzazione, il costo del servizio a carico della sigla sindacale e le principali clausole di responsabilità, revoca e recesso. Sono inoltre indicati i conti contabili da utilizzare e la sede legale dell’organizzazione.

Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la trattenuta dei contributi associativi sulla disoccupazione agricola

La circolare illustra le modalità applicative della convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il documento disciplina la delega del lavoratore, i flussi di pagamento verso l’organizzazione, i costi del servizio, le clausole di responsabilità e le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione e/o il trattamento speciale di disoccupazione agricola e che intendono versare il contributo associativo a favore della C.E.S.A.L.P. mediante trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.

Il testo precisa che la convenzione è stata sottoscritta il 28 ottobre 2010 ed è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014.

Delega telematica e requisiti formali

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di apposita delega, redatta sul modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione.

La delega deve:

  • essere sottoscritta dal soggetto delegante;
  • essere accompagnata da copia del documento d’identità;
  • riportare la sigla dell’organizzazione nella forma C.E.S.A.L.P.;
  • indicare espressamente la misura del contributo dovuto.

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non tiene conto delle deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione. Gli effetti della delega cessano con il pagamento della prestazione richiesta.

Effetti della prestazione, revoca e annullamento

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione stessa.

Nelle controversie relative all’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’organizzazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Rapporti economici tra INPS e organizzazione

L’INPS versa all’organizzazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:

  • delle spese di cui all’art. 8 della convenzione;
  • di eventuali trattenute già versate e non dovute.

I versamenti sono effettuati con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

La convenzione stabilisce inoltre che l’INPS resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione e che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto.

Servizi on line, fatturazione e costo del servizio

L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.

Attraverso la medesima applicazione l’Istituto invia anche:

  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

L’organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; da tale comunicazione l’organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione nei seguenti casi:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • perdita, da parte dell’organizzazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’organizzazione;
  • in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Clausole di responsabilità e spese per contenzioso

La circolare stabilisce che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’organizzazione, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei successivi versamenti alla C.E.S.A.L.P. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25445: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza C.E.S.A.L.P.;
  • GPA11445: rilevazione del debito verso C.E.S.A.L.P., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
  • GPA24042: imputazione del rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi.

I versamenti delle somme trattenute, imputati in dare del conto GPA11445, devono essere eseguiti a favore dell’organizzazione secondo la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’organizzazione

La sede legale della Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.) è indicata in via Tiburtina n. 603, Roma (RM).

Punti principali

Ambito della convenzione e beneficiari

La convenzione, sottoscritta il 28 ottobre 2010 e predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti C.E.S.A.L.P. sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e/o del trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta sulla prestazione.

Delega, modalità di adesione e validità

L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe pervenute dopo la domanda. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione.

Effetti economici, restituzioni e limiti di responsabilità

La misura del contributo sindacale deve essere indicata espressamente nell’atto di delega. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute e trattenute. L’INPS è estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione e non deve sostenere oneri aggiuntivi; è inoltre sollevato da responsabilità per vicende connesse all’applicazione della convenzione, compresi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta.

Versamenti all’organizzazione e servizi informativi

L’INPS versa all’organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati annui nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici e le fatture per il costo del servizio, oltre alle comunicazioni relative alla convenzione.

Costo del servizio, rinnovo e recesso

L’organizzazione deve corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a € 0,80 per ciascuna delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata separatamente e da tale comunicazione decorre la facoltà dell’organizzazione di recedere entro 60 giorni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Cause di sospensione o recesso dell’INPS

L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se vengono meno i requisiti di legge per la stipula o se sopravvengono norme che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’organizzazione o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse dannosi per l’Istituto.

Controversie e obblighi di rimborso

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei versamenti a favore della C.E.S.A.L.P. sono istituiti i conti GPA25445, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11445, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione, in contropartita del conto esistente GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, imputati in dare del conto GPA11445, seguono la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’organizzazione

La sede legale della Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.) è indicata in via Tiburtina n. 603, Roma.

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