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Circolare

Circolare numero 155 del 03-12-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 16 ottobre 2014 tra INPS e Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS) per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria e/o trattamento speciale di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate le modalità di delega telematica, i termini di efficacia, i flussi di pagamento, il costo del servizio a carico dell’Organizzazione, le responsabilità delle parti e le cause di sospensione o recesso. Vengono inoltre indicate le istruzioni contabili con i conti istituiti per la rilevazione delle trattenute e dei rimborsi spese.

Convenzione INPS-SADIS per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-SADIS per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2014 tra INPS e Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. La disciplina consente ai lavoratori agricoli beneficiari delle prestazioni di disoccupazione agricola di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione erogata dall’Istituto.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i soggetti che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione e/o il trattamento speciale di disoccupazione agricola. Per tali prestazioni è ammessa la trattenuta del contributo associativo a favore del SADIS, a condizione che il lavoratore conferisca apposita delega all’INPS.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alle trattenute avviene con trasmissione telematica all’INPS della delega predisposta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega:

  • deve essere sottoscritta dal delegante;
  • deve essere corredata dalla copia del documento di identità;
  • si intende riferita all’anno della prestazione richiesta.

L’INPS non considera le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione.

Effetti della delega e casi di revoca o annullamento

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Se la prestazione viene revocata o annullata, il SADIS è tenuto a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Contributo associativo e identificazione dell’Organizzazione

La misura del contributo dovuto al SADIS deve essere indicata espressamente nell’atto di delega. Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere identificata con la sigla SADIS.

Trasferimento delle somme trattenute e servizi informativi

L’INPS versa all’Organizzazione gli importi delle trattenute effettuate sui pagamenti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Attraverso i servizi on line, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto rende disponibili all’Organizzazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata operata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.

Mediante la stessa applicazione l’INPS provvede anche all’invio delle fatture per il costo del servizio e delle ulteriori comunicazioni relative alla convenzione.

Costo del servizio

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in 0,80 euro per ciascuna delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, manleve e controversie

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle relative vicende. L’Istituto è altresì sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se il SADIS risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, il SADIS si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • perdita dei requisiti di legge necessari per la stipula;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo contrattuale.

L’Istituto può anche recedere unilateralmente in caso di:

  • gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti al SADIS, sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25442, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza del SADIS;
  • GPA11442, per la rilevazione del debito verso il SADIS, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11442, vanno eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Dati dell’Organizzazione

La sede legale del Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS) è indicata in Viale Trastevere n. 60, Roma (RM).

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore del SADIS sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e/o del trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento di identità. La delega vale per l’anno a cui si riferisce la prestazione e le deleghe pervenute dopo la domanda non sono prese in considerazione.

Effetti della delega e gestione di revoche o annullamenti

La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Se la prestazione viene revocata o annullata, il SADIS deve restituire al lavoratore le somme già ricevute e trattenute a titolo di contributo sindacale.

Importo del contributo e identificazione dell’Organizzazione

La misura del contributo associativo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega. Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere identificata con la sigla SADIS.

Versamento delle somme trattenute e periodicità dei pagamenti

L’INPS versa al SADIS gli importi delle trattenute operate sui pagamenti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali somme già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Servizi informativi e fatturazione

Tramite l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Attraverso la stessa applicazione sono trasmesse le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni sulla convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso per variazione annuale

Il SADIS deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per ogni delega. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata separatamente e, dopo tale comunicazione, l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, manleve e controversie

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, se il SADIS risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Organizzazione si impegna inoltre a rimborsare all’INPS le spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e Organizzazione, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o se sopravvengono nuove disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti al SADIS sono istituiti i conti GPA25442, per l’imputazione dei contributi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11442, per il debito verso il SADIS da movimentare in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese del servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Dati identificativi dell’Organizzazione

La sede legale del Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS) è indicata in Viale Trastevere n. 60, Roma (RM).

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