Circolare numero 154 del 03-12-2014
Con la presente circolare si comunica che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva ex Enpals nell’ambito della sezione PosContributiva del flusso Uniemens aziende con dipendenti. Pertanto allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti informativi, si forniscono le conseguenti istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina dal 1° gennaio 2015 l’integrazione delle gestioni ex Enpals nella sezione PosContributiva di Uniemens per datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico. Vengono definite le modalità di iscrizione, sospensione e riattivazione delle posizioni aziendali, l’uso della sezione PosSportSpet per i periodi 2008-2014, e le nuove regole di valorizzazione degli elementi di denuncia per lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti e interpreti in sala d’incisione. Sono inoltre chiariti i criteri di calcolo della contribuzione IVS, i massimali, le fasce retributive, le variabili di retribuzione, i codici di qualifica e contribuzione, nonché i nuovi codici per recuperi, sgravi e partite a debito.
Integrazione ex Enpals nel flusso Uniemens e nuove regole contributive per spettacolo e sport professionistico
Integrazione delle gestioni ex Enpals in Uniemens per spettacolo e sport professionistico
La circolare illustra il completamento dell’integrazione delle gestioni ex Enpals nell’architettura Uniemens a partire dal 1° gennaio 2015. L’obiettivo dichiarato è agevolare l’adempimento contributivo dei datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico, garantendo al tempo stesso la corretta alimentazione della posizione assicurativa dei lavoratori e la corretta determinazione della contribuzione IVS e delle contribuzioni assistenziali.
Ambito di applicazione e decorrenza
Dal 1° gennaio 2015 i dati retributivi e contributivi dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp) devono essere esposti nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens, insieme agli elementi utili per il calcolo dei cosiddetti contributi minori. La sezione PosSportSpet resta utilizzabile esclusivamente per variazioni e regolarizzazioni relative a periodi di competenza compresi tra gennaio 2008 e dicembre 2014.
La circolare precisa inoltre che le istruzioni contabili di adeguamento della gestione saranno fornite con separata disposizione.
Profili strutturali dell’assicurazione IVS per il Fpls
Per il settore dello spettacolo, la circolare ribadisce che l’obbligo assicurativo nasce dal mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative indicate in modo tassativo dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 2005. Assume rilievo la natura della prestazione effettivamente svolta, non la natura del datore di lavoro.
Si evidenzia inoltre che:
- l’assicurazione opera a prescindere dalla natura subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto;
- l’obbligo contributivo e gli oneri informativi gravano sul datore di lavoro anche nei rapporti autonomi, salvo rivalsa sulla quota a carico del lavoratore;
- per il lavoratore autonomo dello spettacolo, ai fini del calcolo dell’imponibile, si applicano regole analoghe a quelle del lavoro dipendente;
- la contribuzione ordinaria è pari al 33% della retribuzione lorda o compenso, con ripartizione 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e 9,19% a carico del lavoratore;
- per ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi l’aliquota base è pari al 35,70%.
La circolare richiama poi la logica pensionistica del sistema, fondata sul numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa e su diversi requisiti di annualità assicurativa, pari a 120, 260 o 312 giornate secondo le fattispecie.
Calcolo dei contributi per i lavoratori dello spettacolo
Nuovi iscritti
Per i lavoratori dello spettacolo privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, il contributo base si calcola sulla retribuzione giornaliera entro il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995. Per il 2014 tale massimale è indicato in euro 100.123,00.
Sull’eccedenza rispetto a tale massimale si applica:
- un contributo di solidarietà del 5%, di cui 2,50% a carico del datore e 2,50% a carico del lavoratore;
- un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione annua eccedente euro 46.031,00 e fino al massimale annuo di euro 100.123,00.
Vecchi iscritti
Per i lavoratori iscritti al 31.12.1995, la retribuzione giornaliera è assoggettata al 33%:
- integralmente se non supera il massimale di fascia; per il 2014 la prima soglia è pari a euro 729,90;
- nei limiti del massimale di fascia corrispondente, se la retribuzione supera tale importo.
Le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali sono aggiornati annualmente secondo l’indice ISTAT. La circolare riporta per il 2014 una tabella di fasce e giorni di contribuzione accreditati. Anche per tali soggetti:
- l’eccedenza di fascia è assoggettata a contributo di solidarietà del 5%, ripartito al 50% tra datore e lavoratore;
- se la retribuzione giornaliera supera euro 147,54 ed è verificato il superamento del limite annuo di euro 46.031,00, si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore fino al massimale annuo di euro 100.123,00.
Profili strutturali dell’assicurazione IVS per il Fpsp
Per lo sport professionistico, l’obbligo riguarda atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che svolgano attività a titolo oneroso e con continuità nelle discipline regolamentate dal CONI e riconosciute dalle federazioni. La circolare elenca le federazioni per le quali vige il professionismo sul piano previdenziale.
Anche qui:
- il lavoratore sportivo professionista è assicurato al Fpsp indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto, salvo la peculiare disciplina dell’atleta professionista ex legge n. 91/1981;
- gli oneri contributivi e informativi sono a carico del datore di lavoro anche per i rapporti autonomi, con rivalsa sulla quota del lavoratore;
- la contribuzione ordinaria è del 33% della retribuzione/compenso imponibile, ripartita 23,81% e 9,19%.
La pensione è anch’essa collegata al numero di giornate di effettiva prestazione, con regole di determinazione della retribuzione pensionabile distinte in base all’anzianità contributiva al 31.12.1995.
Calcolo dei contributi per gli sportivi professionisti
Nuovi iscritti
Per gli sportivi professionisti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, il 33% si applica entro il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per il 2014 il valore è indicato in euro 100.123,00.
Sull’eccedenza si applica:
- un contributo di solidarietà dell’1,20%, ripartito al 50% tra datore e lavoratore, fino all’importo annuo di euro 729.902,00 per il 2014;
- un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla parte eccedente euro 46.031,00 e fino a euro 100.123,00.
Vecchi iscritti
Per gli sportivi professionisti con anzianità contributiva al 31.12.1995, il contributo base del 33% si applica sulla retribuzione giornaliera entro il massimale annuo diviso per 312. Sull’eccedenza tra il massimale giornaliero base e il limite superiore di fascia si applica il contributo di solidarietà dell’1,20%, sempre ripartito in parti uguali tra datore e lavoratore. Qualora la retribuzione annua superi euro 46.031,00 e fino al massimale annuo di euro 100.123,00, si applica anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.
Estensione delle procedure di iscrizione, autenticazione e gestione anagrafica
Dal 1° gennaio 2015 le regole ordinarie in uso per le aziende con dipendenti vengono estese ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico. In particolare, il datore di lavoro deve richiedere una posizione contributiva unica all’atto dell’insorgenza degli obblighi contributivi.
La circolare distingue i casi in cui l’obbligo nasce:
- all’avvio dell’attività dell’impresa con contestuale assunzione di personale, tramite Comunicazione Unica al registro delle imprese;
- in un momento successivo all’avvio dell’attività, tramite Comunicazione Unica o procedura telematica di iscrizione INPS.
Per il settore dello spettacolo viene però evidenziata una particolarità: ai fini dell’assolvimento di obblighi informativi come il certificato di agibilità, il datore può dover essere iscritto prima che si verifichino i presupposti ordinari. In tal caso, ottenuta la matricola azienda, deve essere richiesta la sua sospensione con decorrenza dalla data di inizio attività produttiva; all’assunzione dei lavoratori dovrà essere comunicata la riattivazione.
Per attività discontinue o stagionali, la sospensione va effettuata nel primo mese in cui non sussistono rapporti di lavoro. Il mancato adempimento genera anomalie nella posizione contributiva con effetti sulla regolarità contributiva. La riattivazione va comunicata nel mese in cui riprendono i rapporti.
La prassi delle “attività” aziendali, tipica dell’assetto ex Enpals, viene soppressa: per i datori già titolari di matricola per i contributi minori o per altra attività economica prevalente, la stessa matricola sarà usata anche per gli adempimenti IVS ex Enpals. Se esistono più posizioni aziendali, le informazioni devono essere integrate in una delle matricole esistenti, rispettando la logica dell’unicità della posizione contributiva e i criteri già richiamati dalle circolari pregresse.
Sono inoltre estese le procedure di inquadramento automatizzato e i sistemi di autenticazione ai servizi online. I lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono inquadrati con il nuovo CSC 7.07.11, associato al codice Ateco 90.01.09; i datori che non rientrano nelle ipotesi particolari devono iscriversi con le modalità telematiche ordinarie, previa richiesta di PIN per la tipologia “Datore di lavoro”.
Regole di valorizzazione del nuovo flusso Uniemens
La circolare stabilisce che, per i periodi di competenza successivi al 31.12.2014, i datori di lavoro del settore devono compilare il flusso Uniemens secondo le regole ordinarie delle aziende DM, salvo le specificità espressamente previste per spettacolo e sport.
In particolare:
- DenunceMensili: segue la struttura ordinaria; PosSportSpet è riservata alle sole variazioni/regolarizzazioni di periodi 01/2008-12/2014;
- PosContributiva/Matricola: deve riportare la nuova matricola del datore di lavoro dello spettacolo/sport;
- le istruzioni non menzionate restano regolate dalle norme generali vigenti per le aziende con dipendenti.
Codifiche di qualifica, contribuzione e regime contributivo
Qualifica1
Sono ammessi i codici:
- 1 operai;
- 2 impiegati;
- Q quadro;
- S lavoratore autonomo dello spettacolo;
- U lavoratore autonomo sportivo professionista, nuovo codice;
- W apprendista qualificato operaio;
- R apprendista qualificato impiegato.
I codici W e R sono utilizzabili solo per prestazioni rese nella prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo dell’apprendistato, poiché gli apprendisti non sono assicurati alle gestioni Fpls e Fpsp.
TipoContribuzione
Vengono introdotti nuovi codici per specifiche ipotesi di esonero e per i calciatori Lega Pro e i preparatori atletici agevolati ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13:
- L2, L3, L4, L5, L6, L7 per calciatori 14-19 anni con sgravi riferiti al mese corrente e a uno o più mesi pregressi;
- L8 per il preparatore atletico Lega Pro;
- 29 per lavoratori non soci svantaggiati dipendenti da cooperative sociali con esonero totale;
- dal 2015 il codice 19 assume il significato di lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali con esonero totale.
Il codice L1 cessa di essere valido per i periodi successivi al 31.12.2014.
RegimePost95
È introdotto un nuovo elemento per distinguere il regime contributivo:
- S se il lavoratore è privo di anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995;
- N se il lavoratore aveva già anzianità contributiva a tale data.
Dal gennaio 2015 la valorizzazione è obbligatoria per tutti gli assicurati in PosContributiva.
CodiceContratto
La sezione integra nuovi contratti collettivi per i settori emittenti radio-televisive, commercio, teatri e trattenimenti, e sport professionistico, con codici 269-276. La valorizzazione segue le regole ordinarie delle aziende con dipendenti.
TipoLavoratore
Sono introdotti codici specifici per distinguere i profili assicurativi e contributivi:
- SC lavoratore dello spettacolo iscritto dopo il 31.12.1995;
- SY lavoratore dello spettacolo iscritto al 31.12.1995;
- SR tersicoreo/ballerino iscritto dopo il 31.12.1995 senza precedente anzianità;
- SX tersicoreo/ballerino iscritto dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità;
- SI interprete principale in sala d’incisione;
- ST sportivo professionista iscritto dopo il 31.12.1995;
- SZ sportivo professionista iscritto al 31.12.1995.
Il codice SI consente di gestire il regime convenzionale degli interpreti in sala d’incisione, per i quali la retribuzione effettiva e la base convenzionale ai fini IVS devono essere tenute distinte.
Elementi imponibile, contributo e contributi accessori
Imponibile e Contributo
L’elemento Imponibile va compilato secondo le regole generali, con riferimento al massimale annuo per i nuovi iscritti oppure al massimale giornaliero per i vecchi iscritti. Per gli interpreti in sala d’incisione, l’Imponibile deve contenere il compenso effettivo, mentre la retribuzione convenzionale va riportata nell’apposito elemento SalaIncisione.
L’elemento Contributo deve riportare l’importo complessivo di contribuzione IVS e assistenziale calcolato sull’imponibile. Per gli interpreti in sala d’incisione, contiene solo la contribuzione assistenziale sul compenso effettivo, poiché la contribuzione IVS è gestita nell’elemento specifico.
Gli elementi ContributoFondoSostitutivo e FondoIntegrativo non vanno valorizzati.
Recuperi per malattia e maternità
Per gestire il recupero di contributi assistenziali di malattia e maternità dei lavoratori a tempo determinato dello spettacolo, sono introdotti i codici:
- R808 per la differenza contributiva di malattia;
- R809 per la differenza contributiva di maternità.
Tali codici sostituiscono, per le competenze successive a dicembre 2014, i precedenti codici P300 e P400, che cessano di avere validità dal 1° gennaio 2015.
Pensionati a carico Fpls/Fpsp
Per i lavoratori pensionati che continuano a svolgere attività lavorativa, la trattenuta sul compenso va indicata con i nuovi codici:
- T327 pensionati a carico del Fpls;
- T328 pensionati a carico del Fpsp.
Giorno, copertura giornaliera e accrediti figurativi
L’elemento Settimana non deve essere compilato: la gestione si sposta sulla giornata singola tramite l’elemento Giorno. Quest’ultimo serve a indicare per ogni giorno se la prestazione è lavorata, se vi sono eventi tutelati, e quale copertura giornaliera è applicabile.
I valori di TipoCoperturaGiorn sono:
- X: totalmente retribuito;
- 2: parzialmente retribuito per eventi tutelati;
- 1: totalmente non retribuito per eventi tutelati;
- 0: nessuna copertura.
La circolare dettaglia la compilazione in base a rapporto continuativo, intermittente e autonomo. L’elemento Lavorato deve essere valorizzato con S o N a seconda dello svolgimento effettivo della prestazione. L’elemento EventoGiorn accoglie i codici degli eventi tutelati, tra cui malattia, infortunio, maternità, donazione sangue e altri eventi figurativi; per la cassa integrazione si applica il relativo codice evento. Il numero delle ore dell’evento, quando non coinvolge l’intera giornata, va esposto con NumOreEvento.
L’elemento DifferenzeAccredito utilizza il nuovo sottoelemento GiorniAccredito al posto di SettAccredito. Per alcuni eventi specifici, il dato rappresenta la durata dell’assenza utile ai fini della retribuzione convenzionale e dell’accredito figurativo.
Giorni retribuiti, giorni contribuiti e giorni utili
La circolare disciplina anche:
- GiorniRetribuiti, che corrisponde alla somma delle giornate con copertura X e 2; se in un rapporto a tempo pieno tale totale è inferiore a 26, deve essere adeguato a 26;
- GiorniContribuiti, che segue la stessa logica e tiene conto anche degli adeguamenti presenti in Giorno di MesePrecedente;
- OreContribuite, da usare per lavoro intermittente o part-time, non per autonomi;
- GiorniUtili, introdotto per sostituire SettimaneUtili e misurare le prestazioni pensionistiche nei rapporti part-time o intermittenti.
Massimali e contributi di solidarietà
Eccedenze massimali per lo spettacolo
L’elemento EccMassSportSpet gestisce le eccedenze dei massimali, con un ramo per lo spettacolo (EccMassSpet) e uno per lo sport (EccMassSport).
Per lo spettacolo:
- ImpEccMassSpet indica l’imponibile eccedente il massimale giornaliero per i soggetti con anzianità al 31.12.1995 oppure l’imponibile eccedente il massimale annuo per i nuovi iscritti;
- ContrEccMassSpet riporta la sola contribuzione assistenziale calcolata sull’eccedenza;
- ContrSolidarietaSpet riporta il contributo IVS di solidarietà del 5% sull’eccedenza, salvo che per gli interpreti in sala d’incisione, per i quali non va valorizzato.
Eccedenze massimali per lo sport
Per lo sport professionistico:
- ImpEccMass1Sport riguarda l’imponibile compreso tra il primo e il secondo massimale;
- ContrEccMass1Sport riporta la contribuzione assistenziale su tale fascia;
- ContrSolidarietaSport indica il contributo IVS di solidarietà dell’1,20%.
L’elemento ImpEccMass2Sport riguarda l’imponibile oltre il secondo massimale, mentre ContrEccMass2Sport riporta la sola contribuzione assistenziale dovuta su tale eccedenza.
Gestione di variabili retributive, arretrati e rettifiche
La circolare dedica un’ampia parte alle variabili di retribuzione, distinguendo tra modifiche dell’imponibile e rettifiche di periodi pregressi.
AUMIMP e DIMIMP
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, AUMIMP e DIMIMP seguono la logica ordinaria delle aziende con dipendenti e, in linea generale, sono utilizzabili nelle denunce di gennaio e febbraio per competenze dell’anno precedente. Per i lavoratori con anzianità al 31.12.1995, invece, tali causali devono essere utilizzate ricorrentemente ogni mese quando si debbano attribuire al mese precedente variazioni conosciute dopo la chiusura delle buste paga.
L’effetto è differenziale e incide sul conto assicurativo individuale, distribuendosi sulle giornate del mese precedente, salvo che sia necessario attribuire la variazione a uno specifico periodo: in questo caso occorre valorizzare anche RetribuzioneSpeciale con le causali AI o DI.
FERIE e ROL
Le variabili FERIE e ROL servono a indicare la fruizione di ferie o permessi già assoggettati a contribuzione nella denuncia originaria. Il loro utilizzo diminuisce l’imponibile del mese originario e consente il recupero della contribuzione nella denuncia corrente.
Variabili per gli sportivi professionisti
Sono introdotte le causali:
- DIMSP1 e AUMSP1 per variazioni della quota eccedente il primo massimale;
- DIMSP2 e AUMSP2 per variazioni della quota eccedente il secondo massimale.
Per ciascuna causale la circolare precisa se la variazione incida sul solo titolo contributivo o anche sul conto assicurativo, e richiama la necessità, in tutti i casi previsti, di compilare sia ImponibileVarRetr sia ContributoVarRetr.
DIMMAS e AUMMAS
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fpls, le causali DIMMAS e AUMMAS servono a correggere il massimale di retribuzione giornaliero/annuo, con riferimento alla differenza tra contribuzione ordinaria al 33% e contribuzione di solidarietà al 5%.
SalaIncisione e Brano
Per gli interpreti principali in sala d’incisione è previsto l’elemento SalaIncisione, articolato nell’elemento ricorsivo Brano. La disciplina è legata alle retribuzioni convenzionali e all’andamento delle vendite dei supporti fonografici.
Per ciascun brano devono essere indicati:
- CodBrano: codice ISRC del brano;
- CodiceFascia: fascia convenzionale da 1 a 15, con il relativo imponibile convenzionale, contributo IVS e giorni assicurativi convenzionali;
- ImponibileConv: imponibile convenzionale della fascia;
- ContributoSalaInc: contributo convenzionale della fascia;
- DataBrano: data di produzione del brano.
La circolare evidenzia che il datore deve annotare i codici ISRC in un apposito registro.
Diritti di autore, immagine e replica
L’elemento Diritti serve a gestire i compensi per sfruttamento economico del diritto d’autore, di immagine e di replica corrisposti successivamente alla prestazione originaria. L’elemento CompensoDiritti contiene:
- ImportoDiritti;
- ContributoDiritti;
- PeriodoPrestOriginaria;
- InquadramentoLav, se la posizione contributiva originaria non coincide con quella della denuncia corrente.
Se l’erogazione dei compensi ha comportato il superamento del massimale nell’anno di riferimento, occorre usare la causale DIMMAS con le relative valorizzazioni di imponibile e contributo. Se invece i compensi sono pagati in ritardo rispetto a quanto stabilito, la regolarizzazione deve essere fatta tramite variazione della denuncia originaria.
Altre casistiche e codici speciali
La circolare specifica che alcuni elementi non devono essere valorizzati, tra cui ContrAtipica, DispSomministrati, ContrattoRiallineamento, LavDomicilio, CalGiorno2011. Per la somministrazione di lavoratori dello spettacolo non si configura un obbligo verso il Fpls, ma verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con applicazione degli oneri propri delle agenzie di somministrazione.
Per i lavoratori in distacco sindacale, dal 1° gennaio 2015 i compensi sono comunicati tramite Uniemens secondo le regole ordinarie, cessando le modalità previgenti.
Infine, nell’elemento AltrePartiteADebito/CausaleADebito sono introdotti i codici M906, M907, M908 e M909 per il contributo di solidarietà sui versamenti a forme pensionistiche complementari e ad altre casse o fondi, distinti per Fpls e Fpsp.
Chiusura operativa
La circolare ha quindi una funzione eminentemente tecnica: uniforma la gestione dichiarativa e contributiva di spettacolo e sport professionistico al modello Uniemens ordinario, ma con numerose eccezioni e codifiche speciali necessarie a preservare le peculiarità delle due gestioni ex Enpals. Per i professionisti del diritto del lavoro e della previdenza, il testo è rilevante soprattutto per l’adeguamento dei flussi, la corretta attribuzione dei massimali, la gestione delle variabili retributive e la compilazione delle nuove anagrafiche e codifiche contributive.
Punti principali
Integrazione ex Enpals in PosContributiva
Dal 1° gennaio 2015 i dati retributivi e contributivi dei lavoratori iscritti al Fpls e al Fpsp confluiscono nella sezione PosContributiva di Uniemens, insieme ai contributi assistenziali ("contributi minori"). La sezione PosSportSpet resta utilizzabile solo per variazioni e regolarizzazioni di periodi da gennaio 2008 a dicembre 2014.
Regole contributive Fpls
Per lo spettacolo, l’obbligo contributivo deriva dalla prestazione effettivamente svolta nell’elenco tassativo delle attività ex art. 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro. La contribuzione ordinaria è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile, con ripartizione 23,81% datore e 9,19% lavoratore; per ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi l’aliquota base è 35,70%. Sono illustrati i criteri per nuovi iscritti e vecchi iscritti, i massimali 2014, il contributo di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Regole contributive Fpsp
Per lo sport professionistico l’obbligo riguarda atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, con riferimento alle discipline professionistiche riconosciute dal CONI e dalle federazioni indicate. Anche qui il rapporto può essere autonomo o subordinato, con eccezioni per gli atleti. La contribuzione ordinaria è del 33%, con ripartizione 23,81%/9,19%, e sono indicati i criteri distinti per nuovi iscritti e vecchi iscritti, i massimali 2014, il contributo di solidarietà dell’1,20% e l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Iscrizione, sospensione e riattivazione delle posizioni aziendali
Dal 1° gennaio 2015 le procedure di iscrizione e variazione anagrafica, nonché i sistemi di autenticazione ai servizi online, vengono estesi ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico. Se necessario, l’iscrizione può avvenire prima dell’inizio effettivo dell’attività produttiva e la matricola può essere sospesa e successivamente riattivata. Per attività stagionali o con interruzioni durante l’anno, la sospensione va comunicata nel primo mese senza rapporti di lavoro, anche per evitare anomalie sulla regolarità contributiva.
Novità del tracciato Uniemens
La circolare introduce o adegua numerosi elementi del tracciato: Qualifica1, TipoContribuzione, RegimePost95, CodiceContratto, TipoLavoratore, TipoLavSportSpet, SalaIncisione, Diritti, EccMassSportSpet, SportSpet/FondiSpeciali, Giorno, DifferenzeAccredito, GiorniRetribuiti, GiorniContribuiti, GiorniUtili e altri. Vengono inoltre abrogate o rese non valorizzabili alcune voci e sostituiti vecchi codici (ad esempio P300, P400, L1, DS) con nuove codifiche.
Variabili di retribuzione e regolarizzazioni
Sono disciplinate le variabili AUMIMP, DIMIMP, FERIE, ROL, IMPNEG, DIMMAS, AUMMAS, DIMSP1, AUMSP1, DIMSP2, AUMSP2 e le regole per la loro applicazione nei periodi correnti e pregressi. Per i lavoratori con anzianità al 31.12.1995, le variazioni devono essere attribuite correttamente ai periodi di competenza e, in alcuni casi, richiedono la compilazione di RetribuzioneSpeciale o di specifici sottoelementi per non alterare il conto assicurativo individuale.
Elementi speciali per interpreti in sala d’incisione e diritti
Per gli interpreti principali in sala d’incisione è previsto un regime contributivo basato su retribuzioni convenzionali, con l’elemento SalaIncisione e il dettaglio Brano (codice ISRC, fascia, imponibile convenzionale, contributo e data brano). Per i compensi da diritti d’autore, immagine e replica è introdotto l’elemento Diritti con CompensoDiritti, PeriodoPrestOriginaria e, se necessario, la variabile DIMMAS per recuperare i massimali superati.
Nuovi codici e chiarimenti operativi
Sono introdotti nuovi codici per apprendisti in prosecuzione del rapporto, lavoratori autonomi musicali, calciatori e altri profili, oltre ai codici per contributi di solidarietà su fondi complementari e casse/gestioni diverse. La circolare chiarisce anche la gestione dei lavoratori in distacco sindacale, la non applicazione della sezione per somministrazione e alcune esclusioni da non valorizzare nel tracciato.
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